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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2002 15.2002.74

29. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·478 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.00074

Lugano 29 luglio 2002 /EC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 maggio 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da vari creditori

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                               che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;

                                               che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);

                                               che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);

                                               che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

                                               che nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, con la sua riconsiderazione del 13 giugno 2002, decidendo “la chiusura delle procedure esecutive” e il rilascio degli attestati di carenza beni, ha in sostanza integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con l’atto di ricorso del 23 maggio 2002;

                                               che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 13 giugno 2002;

                                               che di conseguenza il ricorso 23 maggio 2002 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

                                               che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:                     

                                           1.  Il ricorso 23 maggio 2002 __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

                                           2.  Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                           3.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                           4.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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