Incarto n. 15.2002.00059
Lugano 6 giugno 2002/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 aprile 2002 di
__________ patr. dallo Studio legale __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l'avviso d'incanto 28 marzo 2002 emesso nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa contro
__________
da
__________
rilevato che con ordinanza presidenziale 23 aprile 2002 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 6 maggio 2002 del __________
- 19 aprile/8 maggio 2002 dell'UEF di Locarno
ritenuto
in fatto:
A. __________ era proprietaria della part. __________ RFD di __________. Con contratto 1° settembre 1999 essa ha locato alla __________ uno stabile denominato "____________________” situato sulla predetta particella, comprendente un appartamento, una stazione di benzina, un chiosco, una trattoria ed il relativo inventario composto da mobili e attrezzature (doc. B). In seguito a una procedura di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro __________, la part. __________ RFD di __________ è stata aggiudicata il 31 agosto 2001 ai pubblici incanti alla creditrice ipotecaria __________. Quest'ultima è subentrata nel contratto di locazione con la __________. Dopo che l'UEF di Locarno il 24 settembre 2001 ha emesso un attestato di insufficienza di pegno, il __________ ha chiesto il pignoramento di tutti i beni di proprietà della debitrice __________ e in particolare di quelli situati nel Ristorante "__________".
B. Dal verbale di pignoramento 18 ottobre 2001 risulta che l'UEF di Locarno ha pignorato a __________ 50 oggetti e attrezzature componenti l'inventario dello stabile "__________". I beni descritti ai no. __________ sono stati dichiarati dal gerente __________ di proprietà della __________.
Con avviso d'incanto 28 marzo 2002 l'UEF di Locarno ha reso noto che su istanza del __________, il 17 maggio 2002 alle ore 15.00 avrebbe avuto luogo un'asta pubblica per la vendita in blocco di una parte dell'inventario pignorato appartenente a __________.
C. Con atto 18 aprile 2002 la __________ ha presentato ricorso contro l'avviso d'incanto sostenendo di avere stipulato un contratto di locazione con __________, che comprendeva anche l'inventario situato nel ristorante. La ricorrente ha rilevato che come risulta dalla decisione 26 febbraio dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, il contratto di locazione con il nuovo locatore __________ ha un'ulteriore durata di 3 anni, a decorrere dal 23 ottobre 2001.
Essa ha poi rilevato che in quanto titolare del diritto di possesso sui beni inventariati è legittimata a promuovere il ricorso e ha rinviato all'art. 92 cifra 3 LEF sostenendo che l'inventario di un ristorante è indispensabile all'esercizio della professione di esercente, per cui i beni destinati all'incanto sarebbero impignorabili. Di conseguenza l'incanto deve essere annullato.
D. Delle osservazioni del __________ e dell'UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1.
a) Ex art. 92 cifra 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione. Le disposizioni contenute nell'art. 92 LEF hanno essenzialmente lo scopo di proteggere l'esistenza economica del debitore e della sua famiglia nell'esecuzione forzata (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 3 ad art. 92; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 13 p. 168).
b) Nel caso in esame ricorrente è la __________, la quale invocando l'art. 92 cifra 3 LEF, ha chiesto l'annullamento dell'asta pubblica fissata per venerdì 17 maggio 2002. Alla ricorrente manca però un interesse degno di protezione, ritenuto che proprietaria e debitrice nella procedura esecutiva che ha portato alla vendita all'asta pubblica di una parte dell'inventario pignoratole è __________, la quale sarebbe stata la sola legittimata ad avvalersi dell'art. 92 cifra 3 LEF.
In via abbondanziale va rilevato che se anche la ricorrente avesse potuto far valere un interesse degno di protezione, quale persona giuridica (Sagl), che svolge un'attività aziendale, essa sarebbe stata soggetta all'esecuzione con tutto il suo patrimonio e non avrebbe potuto avvalersi dell'art. 92 cifra 3 LEF, applicabile solo alle persone fisiche che svolgono un'attività professionale (Amonn/Gasser, op. cit. § 23 n. 24 p. 170; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000, n. 87 ad art. 92).
2. Il ricorso 18 aprile 2002 __________ va quindi respinto.
Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 18 aprile 2002 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e falimenti del Tribunale di appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria