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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2003 15.2002.174

25. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·866 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.174

Lugano 25 febbraio 2003 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretaria:

Baur–Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 dicembre 2002 di

__________ patrocinato dall’avv. __________  

  Contro  

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito del fallimento della società

__________  

procedura concernente anche

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 6 dicembre 2002 con la quale al ricorso non è stato

concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni

20 gennaio 2003 del __________

31 gennaio 2003 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti

Ritenuto

In fatto                            

                                          A.  Il 15 dicembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano decretava il fallimento della __________. Con scritto 22 marzo 1999 l’avv. __________ notificava un credito di fr. 15'147.35 per prestazioni legali e notarili.

                                          B.  In data 6 febbraio 2002 il __________ notificava un credito di fr. 4'941'877.30 vantato nei confronti della fallita a titolo di “prestito non rimborsato”. Tale credito veniva ammesso in graduatoria dall’UF di Lugano.

                                          C.  Con pubblicazione sul FUSC del __________ l’UF di Lugano comunicava che, a seguito di una nuova notifica in IIIa classe, la graduatoria del fallimento __________ sarebbe stata ridepositata a partire da tale data.

                                          D.  Con ricorso 5 dicembre 2002 l’avv. __________ si aggrava contro il rideposito della graduatoria del fallimento __________ e l’ammissione del credito notificato dal __________ postulando, in via principale l’annullamento della graduatoria e il rideposito senza tale insinuazione, e in via subordinata che venga fatto ordine all’UF di Lugano di contestare il credito notificato dal __________. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio fallimenti di Lugano avrebbe omesso di esperire le necessaire verifiche atte ad accertare la fondatezza del credito insinuato violando in tal modo l'art. 244 LEF.

                                          E.  Delle osservazioni del __________ e dell’UF di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                        

                                          1.   La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, sia con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41 seg., pag. 371; Hierholzer, Dieter, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 250). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (Amonn/ Gasser, op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L’azione di contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250).

                                          2.   Giusta l’art. 249 cpv. 1 LEF la graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio.

                                               Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati la collocazione dei crediti in graduatoria, dando loro la possibilità d’impugnarla con ricorso all’Autorità di vigilanza o mediante l’azione di contestazione ex art. 250 LEF.

                                               Il termine di cui agli art. 17 e 250 LEF non decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto effettiva visione della graduatoria, bensì dal giorno del suo deposito presso l’ufficio (cfr. Hieholzer, op. cit., n. 41 ad art 250). Ciò vale tuttavia unicamente se nel giorno in cui ha luogo tale pubblicazione l’Ufficio dei fallimenti è accessibile al pubblico. In caso contrario entra in considerazione per il computo del termine di ricorso, solo il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del deposito e in cui sia accessibile al pubblico l’Ufficio dei fallimenti ove è depositata la graduatoria (cfr. DTF 112 III 42).

                                          3.   Orbene, nel caso in esame la graduatoria del fallimento __________ è stata depositata dall’UF di Lugano a partire da mercoledì 6 novembre 2002, quindi in un giorno feriale.

                                               Il ricorrente si aggrava contro la graduatoria solo in data 5 dicembre 2002, quindi ben oltre il termine di dieci giorni sancito dall’art. 17 LEF. Di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente tardivo e deve essere quindi dichiarato irricevibile.

                                          4.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 249 e 250 LEF

Pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 5 dicembre 2002 __________, è irricevibile.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:

                                               - __________

                                               Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria

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