Incarto n. 15.2002.170
Lugano 10 gennaio 2002 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso per denegata giustizia 25 novembre 2002 di
__________
contro
l’inazione dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e meglio contro il mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gr. __________) dirette avverso
__________
viste le osservazioni 29 novembre 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo corrispondente a quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere all’organo giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e le azioni fondati su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure la reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 1 lett. b) (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]);
che il ricorso in esame, manifestamente infondato, non è quindi stato intimato alle controparti;
che oltre agli importi di fr. 210.--, 146,35 (e non 126,35, cfr. doc. D) e fr. 133,65 ricevuti dalla ricorrente – come essa ammette – il 9 settembre 2002, risp. per gli altri due il 16 settembre 2002, in pagamento delle esecuzioni n. __________ (primi due), risp. n. __________ (l’ultimo), un ulteriore importo di fr. 474,40 è stato girato sul conto della ricorrente il 21 novembre 2002, verosimilmente a sua insaputa al momento della redazione del ricorso (datato 25 novembre 2002);
che le due esecuzioni risultano pertanto ora interamente estinte, posto che il credito dedotto nella prima esecuzione ammontava a fr. 356,35 (fr. 215.-- + 30.-- [spese di PE] + 35.-- [spese rigetto] + 52.-- [spese pignoramento] + fr. 24,35 [interessi]) e quello dedotto nella seconda esecuzioni a fr. 608,05 (fr. 556,05 + 52.-- [spese pignoramento]), ricordato che quest’ultima è stata promossa senza preventiva esecuzione sulla scorta di un attestato di carenza beni del 31 ottobre 2001, di modo che non si poteva imporre all’escutente il pagamento di un interesse moratorio (cfr. art. 149 cpv. 4 LEF);
che poiché l’importo complessivo dei crediti facenti parte del gruppo n. __________ era di fr. 3'241.-- (interessi esclusi), la trattenuta di reddito mensile di fr. 500.--, iniziata il 1° aprile 2002, doveva essere effettuata fino al mese di ottobre 2002 per coprire interamente gli importi posti in esecuzione;
che la ripartizione dell’ultima rata, eseguita il 21 novembre 2002, non appare pertanto tardiva;
che il ricorso è quindi da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a), con l’eccezione di cui all’art. 20a cpv. 1, 2. periodo LEF, secondo il quale la parte che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese;
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 144 LEF; 9 LPR; 61 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 25 novembre 2002 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario