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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2003 15.2002.163

30. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,983 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.163

Lugano 30 aprile 2003/LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2002 di

1. __________ 2. __________ rappr. da __________

e sul ricorso 28 ottobre 2002 di

                                         3. __________

entrambi diretti contro l’operato di

__________  

nell’ambito delle esecuzioni promosse dai ricorrenti 1 e 2 nei confronti di

                                         __________

procedure concernenti pure

                                         __________

                                         __________

viste le osservazioni:

- 28 settembre 2002 dell’avv. __________ al ricorso 3 ottobre 2002;

- 15 novembre 2002 dell’UEF Bellinzona ad entrambi i ricorsi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 20 novembre 1995 la __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona la pronuncia di un sequestro nei confronti di __________ a garanzia di un credito di CHF 1'247.65 oltre accessori. L’istante ha chiesto il blocco di tutti gli averi del convenuto presso la __________ di __________ (__________), che è stato decretato il 21 novembre 1995 dal Pretore. Il sequestro è stato eseguito dall’UEF di Bellinzona il 22 novembre 1995 alle 15.30. Il 29 novembre 1995 la __________ ha informato l’UEF che aveva eseguito l’ordine di sequestro bloccando il libretto di risparmio n. __________ intestato al sequestrato e a una terza persona con un saldo a quel momento di CHF 5'949.82.

                                  B.   Sempre il 20 novembre 1995 lo __________ ha chiesto alla medesima Pretura la pronuncia di un sequestro nei confronti di __________ a garanzia di un credito di CHF 8'030.80 oltre accessori; l’istante ha chiesto il blocco di tutti gli averi del convenuto presso la __________. Il 21 novembre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza; l’UEF ha eseguito questo sequestro assieme al precedente.

                                  C.   Con domande 19 giugno 1996 la __________ e lo __________ hanno chiesto la realizzazione del libretto di risparmio sequestrato a loro favore. L’UEF ha però potuto constatare che la vendita del libretto non poteva avvenire ostandovi un blocco giudiziale ordinato dal Pretore del Distretto di Bellinzona l’11 agosto 1992 nell’ambito di una procedura di stato tra il sequestrato e la di lui moglie.

                                  D.   Il 22 luglio 1998 lo stesso Pretore ha pronunciato la separazione tra __________ e __________, dichiarando (cfr. dispositivo n. 10) che il libretto di risparmio n. __________, intestato ai coniugi __________, era da considerarsi di esclusiva proprietà del marito.    

                                  E.   Il 9 ottobre 1998 l’avv. __________ ha chiesto alla medesima Pretura la pronuncia di un sequestro nei confronti di __________ a garanzia di un credito di 7'618.15. L’istante ha chiesto il blocco del libretto di risparmio n. __________ intestato al convenuto presso la __________, che è stato decretato il 13 ottobre 1998. Il sequestro è stato eseguito dall’UEF di Bellinzona il 14 ottobre 1998 alle 15.40. Il 10 novembre 1998 la __________ ha informato l’UEF che aveva eseguito l’ordine di sequestro bloccando il libretto di risparmio n. __________ intestato al sequestrato e ad una terza persona con un saldo a quel momento di CHF 6'251.13.

                                  F.   Il 29 ottobre 1998 il Pretore ha inviato alla __________ uno scritto dal seguente tenore:

                                         “in base alle accluse dichiarazioni dell’avv. __________, quale creditore sequestrante e del signor __________, titolare del libretto di risparmio in oggetto (n.d.r.: n.__________), il cui sequestro era stato ordinato con decreto 13 ottobre 1998, vi invito ad effettuare i seguenti versamenti:

fr. 5'000.– all’avv. __________                    

fr. 800.– alla Pretura di Bellinzona.

                                         Dopo l’avvenuta esecuzione di detti versamenti, il sequestro del libretto di risparmio sarà da considerare revocato e il signor __________ ne potrà pertanto disporre liberamente”.

                                         Copia di questo invio è stata mandata all’UEF il 23 dicembre 1999. Nell’incarto esecutivo si rinviene tuttavia una lettera dell’UEF datata 20 dicembre 1999 all’UEC nella quale il primo ufficio indicava al secondo che non si poteva ancora procedere alla vendita del libretto, risultando lo stesso sempre bloccato per ordine della Pretura.

                                  G.   Il 26 settembre 2002 l’UEF ha comunicato all’UEC la propria intenzione di rilasciare due attestati di carenza beni a favore della __________ e dello __________, essendosi accorto che il libretto di risparmio era stato “sbloccato” dalla Pretura per effettuare i due pagamenti di cui al punto F della rubrica dei fatti.

                                  H.   Con ricorso 3 ottobre 2002 l’UEC contesta tale modo di procedere, rilevando che i due creditori da esso rappresentati avevano promosso dei sequestri e chiesto la vendita del libretto prima dell'ordine impartito dalla Pretura il 29 ottobre 1998.

                                    I.   Il 16 ottobre 2002 l’UEF di Bellinzona in accoglimento del citato ricorso ha invitato la __________ a versare il saldo comunicato dalla __________ in occasione dei sequestri a favore della __________ e dello __________ al medesimo UEF.

                                  L.   Il 28 ottobre 2002 la __________ si è opposta alla predetta decisione formale, rilevando di avere dato seguito ad un preciso ordine impartito dal medesimo magistrato che aveva disposto i sequestri gravanti il libretto di risparmio presso di lei aperto.

                                  M.   Sempre il 28 ottobre 2002 l’avv. __________ ha sostenuto che l’importo di CHF 5'000.– (da lui ricevuto in provenienza dal libretto di risparmio qui in esame) era stato sbloccato dal Pretore e che pertanto non si può addossargli colpa alcuna. Si oppone in ogni caso alla restituzione di tale importo.

considerando

in diritto:                  1.   Con ricorso 3 ottobre 2002 l’UEC contesta la decisione 26 settembre 2002 dell’UEF Bellinzona di emanare a favore della __________ e dello __________ due attestati di carenza beni a motivo che il libretto di risparmio in precedenza sequestrato a favore di entrambi i creditori sarebbe stato estinto e sarebbe pertanto impossibile realizzarlo. L’UEF di Bellinzona ha seguito le tesi dei ricorrenti e ha annullato la propria decisione, emanandone una seconda (in data 16 ottobre 2002) nella quale ha fatto ordine a __________ di versare sul suo conto il saldo del libretto di risparmio. Con ricorso 16 ottobre 2002 __________ si oppone a questa decisione e ne chiede l’annullamento.

                               1.1.   Siccome i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e vedono coinvolte le stesse parte, si giustifica la congiunzione delle due procedure.

                               1.2.   Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio di economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 seg.).

                                   2.   Secondo l’art. 281 cpv. 1 LEF qualora, dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria. Questa norma ha lo scopo di armonizzare le procedure di pignoramento e di sequestro sui medesimi beni, permettendo da una parte ai creditori pignoratizi di non dover attendere l’esito (spesso annoso) delle procedure di sequestro e dall’altra al creditore sequestrante di ottenere una sorta di scorciatoia giuridica dal sequestro verso il pignoramento (Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 281). Tuttavia tale norma si applica solo ai casi in cui il sequestro del creditore sequestrante preceda il pignoramento dei creditori pignoratizi: nel caso in cui quest’ultimi avessero ottenuto il pignoramento dei beni sequestrati, il creditore sequestrante non beneficia di questa norma (DTF 116 III 111 consid. 4a pag. 117 seg.; Reiser, op. cit., n. 7 ad art. 281; Ingrid Jent-Sørensen, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 31 ad art. 110).

                               2.1.   Nell’ipotesi in cui creditori pignoratizi abbiano ottenuto il pignoramento di determinati beni dell’escusso e che successivamente un altro creditore ottenga il sequestro dei medesimi beni, non trovando applicazione l’art. 281 cpv. 1 LEF (cfr. consid. 2), i creditori pignoratizi devono essere soddisfatti per primi dalla realizzazione dei beni pignorati. Se tutti i creditori pignoratizi vengono integralmente soddisfatti e dalla realizzazione di tali beni vi è una sopravvenienza, il sequestro successivo avrà effetto unicamente su questi beni (Jent-Sørensen, op. cit., n. 31 ad art. 110; Carl Jäger/Hans Ulrich Walder/Thomas M. Kull/Martin Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed., Zurigo 1997, n. 22 ad art. 110).

                               2.2.   Nel caso in cui tuttavia un sequestro si succeda a un altro, la posizione giuridica del secondo sequestrante non è sminuita dai diritti del primo. In questo caso non torna applicabile l’art. 110 LEF (cfr. il rimando dell’art. 275 LEF ai soli art. 91­–109 LEF, nonché il chiaro tenore dell’art. 281 cpv. 3 LEF nelle versioni tedesche e francesi, secondo il quale il sequestro non crea altri diritti preferenziali oltre a quelli di cui all’art. 281 cpv. 1). Ne consegue che i creditori sequestranti del medesimo bene del sequestrato, pur avendo ottenuto i sequestri in tempi diversi, hanno gli stessi diritti su tale oggetto, fintanto che entrambi si trovano nella fase del sequestro.

                               2.3.   Diversa è tuttavia la conseguenza, se uno dei due sequestranti ha ottenuto di seguito il pignoramento del bene sequestrato: in tal caso torna nuovamente applicabile l’art. 281 cpv. 1 (cfr. consid. 2 e DTF 116 III 111 consid. 4b pag. 118).

                               2.4.   Nel caso in esame la __________ e lo __________ hanno ottenuto il 21 novembre 1995 il sequestro di un libretto di risparmio di esclusiva proprietà del sequestrato. Essi hanno poi promosso l’esecuzione nei confronti del sequestrato e hanno ottenuto il pignoramento di questo libretto il 30 aprile 1996.

                                         __________ ha invece ottenuto il sequestro di questo libretto il 14 ottobre 1998, dunque oltre due anni dopo il pignoramento del libretto a favore della __________ e dello __________.

                                         Alla presente fattispecie non torna dunque applicabile l’art. 281 cpv. 1 LEF (cfr. consid. 2.1). Ne consegue che il saldo del libretto bancario in esame non poteva essere versato dalla __________ all’avv. __________, ma doveva essere versato all’UEF Bellinzona, affinché procedesse al pagamento (parziale o integrale) dei crediti dei creditori pignoratizi. Qualora vi fosse stata un’eccedenza, il sequestro dell’avv. __________ avrebbe portato su di essa.

                                   3.   Alla luce di quanto sin qui considerato, la __________ – pur avendo ricevuto in data 29 ottobre 1998 la comunicazione dal Pretore di Bellinzona di versare CHF 5'000.– all’avv. __________ e CHF 800.– alla Pretura – non poteva effettuare pagamento alcuno dal momento che era a conoscenza dei sequestri precedenti a favore della __________ e dello __________, divenuti nel frattempo creditori pignoratizi. La comunicazione pretorile infatti non si esprimeva sui sequestri precedenti e l’affermazione secondo la quale “dopo l’avvenuta esecuzione di detti versamenti, il sequestro del libretto di risparmio sarà da considerare revocato e il signor __________ ne potrà pertanto disporre liberamente” non può essere intesa altrimenti, se non come cessazione del sequestro promosso dall’avv.__________, ad esclusione di quelli promossi in precedenza e di cui non si fa minimamente menzione in tale testo.

                                   4.   Ne consegue che il ricorso 28 ottobre 2002 di __________ va respinto, mentre il ricorso 3 ottobre 2002 presentato dall’UEC va evaso per intervenuta riconsiderazione da parte dell’UEF Bellinzona in termini corretti dal profilo del diritto esecutivo.

                                   5.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 segg. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 20a, 110 e 281 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:              1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 3 ottobre 2002 e 28 ottobre 2002 presentati dalla __________ e dallo __________ rispettivamente dalla __________ sono congiunte.

                                   2.   Il ricorso 3 ottobre 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

                                   3.   Il ricorso 28 ottobre 2002 __________ è respinto.

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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