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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2003 15.2002.156

14. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,449 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.156

Lugano 14 gennaio 2003 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sulla segnalazione/denuncia 6 novembre 2002 di

__________ rappr. dallo studio legale __________  

  Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno manuale n. __________ e n. __________ promosse nei suoi confronti da

__________ __________ patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni

20 novembre 2002 dell’UEF di Locarno

2 dicembre 2002 dell’avv. __________

ritenuto

in fatto:

A.     In data 8 luglio 1999 il __________ e __________ – in veste di locatori – e __________, quale conduttrice, stipulavano un contratto di locazione inerente le part. n. __________ e n. __________ RFD di __________ sulle quali è ubicato il ristorante __________, nonché l’appartamento della gerente dell’esercizio pubblico.

                                           B.   Il 1° ottobre 2001 l’UEF di Locarno, su richiesta dei locatori e a garanzia dei canoni locatizi scaduti, allestiva un verbale di inventario degli oggetti vincolati da diritto di ritenzione situati nei locali appigionati.

                                           C.   In data 18 ottobre 2001 __________ presentava presso la Pretura della giurisdizione di Locarno Città un’istanza di autofallimento, che veniva decretato il 25 ottobre 2001.Il 29 ottobre 2001 l’UEF di Locarno consegnava all’avv. __________ le chiavi per accedere ai locali tecnici in sostanza occupati dalla propria inquilina __________, ed in particolare alle valvole ed apparecchiature elettriche, come pure all’impianto di riscaldamento. Il legale veniva reso attento che tutti i beni che si trovavano nei locali appartenevano alla massa fallimentare.

                                           D.   La procedura di fallimento veniva chiusa per mancanza di attivo, non avendo alcun creditore anticipato l’importo di fr. 3000.-- a copertura delle spese di liquidazione, come richiesto con pubblicazione __________ sul FUCT.

                                           E.   Con decreto 8 marzo 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ordinava lo sfratto immediato di __________ dallo stabile __________ di __________

                                           F.    Il 29 aprile 2002 il medesimo Pretore respingeva la petizione 26 marzo 2002 di __________ (madre di __________) tendente al riconoscimento della proprietà della maggioranza dei beni inventariati presso l’ente locato e oggetto del diritto di ritenzione.

                                           G.   L’ufficio ha di conseguenza indetto per il 6 giugno 2002 l’incanto dei beni inventariati presso __________. In data 3 giugno 2002 la debitrice pagava l’importo di fr. 52'974.70 a saldo delle esecuzioni n. __________ e n. __________, promosse nei suoi confronti dall’avv. __________ e dal dr. __________, chiedendo nel contempo di poter asportare gli oggetti di sua proprietà e inventariati a garanzia del diritto di ritenzione.

                                           H.   Il 3 giugno 2002 i funzionari dell’UEF di Locarno __________ e __________ si recavano presso la __________ per la riconsegna degli oggetti inventariati. Tuttavia, malgrado la presenza di due agenti della polizia comunale di __________, l’avv. __________ si rifiutava di riconsegnare gli oggetti inventariati sino a liquidazione di tutte le pretese vantate dai locatori. Lo stesso giorno l’UEF di Locarno riconsegnava al legale tutte le chiavi dell’immobile, essendo le esecuzioni, assistite dal diritto di ritenzione, state saldate.

                                           I.     Con atto 6 novembre 2002 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito delle procedure esecutive n.__________ e n. __________, promosse nei suoi confronti dall’avv. __________ e dal dr. __________, per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe riconsegnato le chiavi ai creditori dopo l’estinzione di tutte le esecuzioni. Tale circostanza le avrebbe impedito di ritornare in possesso dei propri beni, già oggetto del diritto di ritenzione. Essa chiede quindi che venga promosso un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari dell’UEF di Locarno.

                                           L.    Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

                                           1.    L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

                                           2.    Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

                                           3.    La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

                                           4.    Nel caso di specie la segnalante ha censurato l’operato dell'UEF di Locarno nell’ambito delle citate procedure esecutive promosse nei suoi confronti dall’avv. __________ e dal dr. __________ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe riconsegnato le chiavi ai creditori dopo l’estinzione di tutte le esecuzioni. Tale circostanza avrebbe impedito alla debitrice di ritornare in possesso dei propri beni, già oggetto del diritto di ritenzione.

                                           5.    Orbene dall’esame degli atti è emerso che il 29 ottobre 2001 l’UEF di Locarno ha consegnato all’avv. __________ le chiavi per accedere agli spazi occupati dalla propria inquilina e in particolare alle valvole ed apparecchiature elettriche, come pure all’impianto di riscaldamento. Il legale veniva tuttavia reso attento che tutti i beni che si trovano nei locali appartenevano alla massa fallimentare. La consegna delle chiavi in oggetto è avvenuta dopo la sostituzione da parte dell’Ufficio, a seguito del fallimento di __________, di tutti i cilindri delle serrature dell’immobile. Dagli atti risulta inoltre che a seguito dell’istanza 28 gennaio 2002 presentata dall’avv. __________ e dal dr. __________, la locatrice è stata sfrattata l’8 marzo 2002 dallo stabile.

                                          6.    Come si evince dalla ricevuta dell’UEF di Locarno la debitrice ha pagato il 3 giugno 2002 a saldo delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai locatori per l’incasso delle pigioni arretrate, l’importo di fr.52'974.70. Lo stesso giorno l’Ufficio riconsegnava all’avv. __________, comproprietario dell’immobile, le chiavi ancora in suo possesso, essendo decadute le due esecuzioni a sostegno del diritto di ritenzione.

                                           7.    L’UEF di Locarno riconsegnando le chiavi al comproprietario dell’immobile ha agito correttamente, essendo terminate le proprie incombenze, che va qui ricordato sono di natura unicamente esecutiva, con il saldo delle esecuzioni n.__________ e n. __________. Le stesse non potevano in alcun modo essere riconsegnate alla debitrice, in quanto con decreto 8 marzo 2002 il Pretore della giurisprudenza di Locarno Città ha ordinato lo sfratto immediato della stessa dallo stabile __________ di __________.

                                                  Il fatto che l’avv. __________ si opponga alla riconsegna dell’inventario, come si evince dalla lettera 24 giugno 2002 indirizzata all’UEF di Locarno e prodotta dalla ricorrente quale doc D1, non è quindi addebitabile all’operato dell’Ufficio in questione. I diritti della segnalante potranno, se del caso, trovare tutela presso le competenti autorità civili o penali.

                                           8.    Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di Locarno, la segnalazione è da ritenere evasa.

                                           9.    Alla segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.

                                                  Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

pronuncia:

                                           1.    La segnalazione/denuncia 6 novembre 2002 __________, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti dell'UEF di Locarno.

                                           2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                           3.    Comunicazione:   - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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