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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2003 15.2002.152

23. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,330 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.152

Lugano 23 aprile 2003 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza 30 ottobre 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione presentata da

__________ patr. dall'avv. __________  

nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 6 settembre 2002 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno promossa da

__________ rappr. dal __________;    

viste le osservazioni:

-   7 novembre 2002 del __________

- 15 novembre 2002 della __________

- 20 novembre 2002 dell'UEF di Locarno

completata l'istruttoria;

ritenuto

In fatto                       A.   Con PE n. __________ del 6 settembre 2002 dell'UEF di Locarno il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 5'164.70 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: "Tassa contributi di costruzione anno 1999".

                                  B.   Il PE risulta essere stato notificato il 9 settembre 2002 a __________. Al PE non è stata interposta opposizione.

                                  C.   Con atto 30 ottobre 2002 __________ ha presentato istanza di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF e interposto contestuale opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, asserendo di essere venuto il giorno stesso a conoscenza del citato PE, il quale gli sarebbe stato notificato personalmente il 9 settembre 2002 da un funzionario postale. In realtà nessun PE gli è stato consegnato il 9 settembre 2002. Secondo l'istante la mancata notifica va ricercata in un disguido nel servizio postale seguita da un'attestazione che non corrisponde ad una notifica effettuata a norma di legge.

                                  D.   Con le sue osservazioni la __________ ha prodotto una dichiarazione del funzionario __________, addetto alla notifica del PE in oggetto, in cui questi ha dichiarato di essere stato in possesso il 9 settembre 2002 di un atto esecutivo da notificare a __________, titolare dell'omonimo garni, di essere entrato in ufficio dove c'era la segretaria __________ e di avere mostrato a quest'ultima l'atto. In luogo di scrivere sul PE il nome "__________, ha indicato involontariamente "__________".  

                                         Delle osservazioni del __________ e dell'UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

                                  E.   Interrogato formalmente __________ dichiarato di abitare in via __________ a __________ in uno stabile di sua proprietà. In questo stabile la __________ è locataria di quattro piani, in cui gestisce un garni. Egli è amministratore unico della società, ma della gestione dell'albergo si occupa sua figlia __________. __________ lavora alla ricezione. Essa non si occupa della sua corrispondenza, per la quale egli dispone di una sua bucalettere. I PE finora emessi nei suoi confronti gli sono sempre stati notificati personalmente ed egli ha sempre interposto opposizione.

                                         L'istante ha dichiarato che lo stesso avrebbe fatto con il PE in oggetto, se gli fosse stato consegnato personalmente. Per lo stesso credito è già stata promossa precedentemente un'esecuzione nei suoi confronti, alla quale ha interposto opposizione. La relativa istanza di rigetto dell'opposizione è in seguito stata ritirata dal __________. La procedura esecutiva in esame concerne lo stesso credito.

                                  F.   Nella sua deposizione testimoniale __________ ha dichiarato di lavorare per __________ e quindi per il garni __________. Si occupa tra l'altro della ricezione. La corrispondenza che arriva concerne solo l'albergo. Della corrispondenza di __________ non si occupa. Le è già capitato di ricevere PE per l'albergo, che consegna a __________. Non ha mai invece ricevuto PE destinati a __________. Quando è arrivato il portalettere con il PE in oggetto, si stava occupando di clienti in partenza. Ha pensato che si trattasse di un PE concernente l'albergo. L'ha preso in consegna e l'ha posto in un cassetto. In quel periodo __________ era ammalata, per cui non glielo ha consegnato.

                                         La decisione se interporre opposizione ad un PE l'ha sempre presa __________, la quale non le ha mai detto di interporre opposizione a qualsiasi PE le venisse consegnato. Per questo motivo il PE in questione è rimasto abbandonato in un cassetto. Dell'esistenza del PE emesso nei confronti di __________ si è accorta allorquando questi si è recato infuriato in albergo per comunicarle di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di un PE  a suo carico.

Considerato

In diritto:                  1.

                                  a)   Ex art.  64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

                                         In via di principio gli atti esecutivi devono essere notificati personalmente al debitore. Solo nel caso in cui non si riesce a trovare il debitore personalmente, la notifica può essere effettuata a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati secondo l'art. 64 cpv. 1 secondo periodo LEF (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 10 ad art. 64).

                                  b)   Il PE è atto esecutivo nel senso dell'art. 64 LEF (Paul Angst, op. cit., n. 8 ad art. 64).

                                  c)   Dall'interrogatorio formale dell'istante e dalla deposizione testimoniale di __________ emerge che quest'ultima non era impiegata di __________, bensì della __________ - di cui direttrice è __________ figlia dell'istante (cfr. estratto RC) - e che non era autorizzata a prendere in consegna la corrispondenza personale di __________ e tanto meno atti esecutivi emessi nei confronti di quest'ultimo. La notifica del PE in oggetto non è pertanto avvenuta correttamente. L'atto avrebbe infatti dovuto essere consegnato a __________ personalmente ex art. 64 cpv. 1 primo periodo LEF.

                                   2.  

                                  a)   Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione. Secondo l'art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l'opposizione.

                                  b)   In virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l'istanza di restituzione del termine può essere accolta se l'omissione dell'atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell'escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

                                         Nel caso di specie __________ non è stato in grado di interporre opposizione al PE in esame in seguito ad impossibilità oggettiva, l'atto essendo stato consegnato non correttamente a persona estranea, che non l'ha informato in merito all'avvenuta notifica.

                                  c)   L'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF va quindi accolta. All'UEF di Locarno va pertanto ordinato di iscrivere l'opposizione interposta da __________ a far tempo dal 6 novembre 2002 (giorno in cui l'UEF di Locarno ha ricevuto copia dell'istanza 30 ottobre 2002) nella procedura esecutiva __________ promossa dal __________.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 74 e 75 LEF

pronuncia

                                   1.   L'istanza 30 ottobre __________, di restituzione del termine per interporre opposizione è accolta.

                               1.1.   All'UEF di Locarno è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal __________ a far tempo dal 6 novembre 2002.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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