Incarto n. 15.2002.120
Lugano 16 luglio 2003/PF/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 12 settembre 2002 promosso nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
preso atto che con decisione 4 giugno 2003 il __________ ha disdetto il rapporto di impiego di __________ con effetto al 30 giugno 2003;
rilevato che nei confronti di __________, non essendo più sottoposto all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), non può essere presa alcuna misura disciplinare;
che di conseguenza il procedimento disciplinare in esame va stralciato dai ruoli, poiché
divenuto privo di oggetto;
richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare 12 settembre 2002 promosso nei confronti di __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario