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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.07.2003 15.2002.120

16. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·203 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.120

Lugano 16 luglio 2003/PF/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Chiesa e Giani

segretario:

Cassina

statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 12 settembre 2002 promosso nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

preso atto che con decisione 4 giugno 2003 il __________ ha disdetto il rapporto di impiego di __________ con effetto al 30 giugno 2003;

rilevato che nei confronti di __________, non essendo più sottoposto all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), non può essere presa alcuna misura disciplinare;

che di conseguenza il procedimento disciplinare in esame va stralciato dai ruoli, poiché

divenuto privo di oggetto;

richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF,  art. 61 e 62 OTLEF

pronuncia:                1.   Il procedimento disciplinare 12 settembre 2002 promosso nei confronti di __________, è stralciato dai ruoli.

                                          2.   Non si prelevano tasse né si assegnano indennità.

                                          3.   Intimazione a:

                                          –    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          Il segretario

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