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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.10.2002 15.2002.113

11. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·961 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.00113

Lugano 11 ottobre 2002 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 agosto 2002 di

__________ patr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, e meglio contro lo stato di riparto depositato il 5 agosto 2002 nel procedimento n. __________ di liquidazione in via di fallimento dell’

eredità giacente dell’avv. __________,   

procedura in cui, a parte il ricorrente, sono anche stati collocati quali creditori di III classe:

– __________,

– __________,

– ___________,

– __________,

– __________,

–  __________,

viste le osservazioni 10 e 25 settembre 2002 dell'UEF di __________;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che lo stato di riparto può essere impugnato mediante ricorso ex art. 17 LEF nel termine di 10 giorni dalla conoscenza del suo deposito (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 263), di regola nei 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di deposito dello stato di riparto impugnato previsto dagli art. 263 cpv. 2 LEF e 87 cpv. 1 RUF (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 14 ad art. 263, nonché l’avvertimento in calce del modulo n. 10F in base al quale è stato allestito in concreto l’avviso di cui al doc. A);

                                         che nel caso di specie l’avviso di deposito dello stato di riparto impugnato è sì stato spedito dall’UEF di __________ il 2 agosto 2002, ma è stato recapitato dal patrocinatore del ricorrente solo il 16 agosto 2002 (cfr. l’esito della ricerca sul sito web della posta con la funzione “Track & Trace lettere” all’indirizzo http://www.poste.ch/SiteOnLine/IT/Accueil/ 1,1727,3060-59,00.html relativa all’invio n. 98.00.685002.00144604);

                                         che il ricorso, spedito il 26 agosto 2002, è pertanto tempestivo;

                                         che il ricorrente motiva il suo gravame con il fatto che lo stato di riparto impugnato non considera un attivo del fallito non noto finora all’UEF di __________, che sarebbe costituito di tutto o parte di un importo di fr. 220'000.-- concesso anni fa dal ricorrente al fallito a titolo di prestito e depositato da quest’ultimo su propri conti presso la __________ (cfr. doc. _);

                                         che se tale attivo dovesse effettivamente confluire nella massa, esso dovrebbe essere ripartito tra tutti i creditori, aumentando il loro dividendo;

                                         che lo stato di riparto impugnato, per il resto non contestato, può tuttavia essere considerato, così come depositato, come un valido stato di riparto provvisorio ai sensi dell’art. 266 LEF, a condizione che i creditori chirografari non decidano che il possibile attivo presso la banca greca debba essere realizzato dall’UEF di __________ in qualità di amministrazione del fallimento, poiché in tal caso i relativi costi dovrebbero essere coperti con (parte) dell’attivo al quale si riferisce lo stato di riparto impugnato;

                                         che quest’ultimo atto potrà addirittura crescere in giudicato in modo definitivo qualora nessun creditore dovesse chiedere la cessione ex art. 260 LEF della pretesa contro la banca greca;

                                         che dal profilo procedurale, l’UEF di __________ valuterà se proporre ai creditori di III classe, per via di circolare, la realizzazione dell’eventuale attivo supplementare a cura dell’ufficio oppure la rinuncia da parte della massa a siffatta realizzazione (cfr. Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 25 ad art. 260; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 260);

                                         che nella seconda ipotesi, l’UEF di __________, nella stessa circolare e per il caso in cui la maggioranza di essi dovesse optare per la rinuncia, offrirà ai creditori la cessione ex art. 260 LEF dell’asserita pretesa contro la banca greca;

                                         che, se del caso, l’attivo supplementare, o il provento della sua realizzazione, sarà ripartito mediante un ulteriore stato di riparto (definitivo);

                                         che il ricorso va pertanto evaso nel senso dei considerandi;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 260, 263, 266 LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 26 agosto 2002 di __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.

                                               1.1   Lo stato di riparto depositato il 5 agosto 2002, limitatamente ai crediti di III classe, è sospeso fino a decisione dei titolari di questi ultimi sulla sorte della pretesa che l’avv. __________ vanterebbe contro la Banca Nazionale di Atene.

                                               1.2   Lo stato di riparto depositato il 5 agosto 2002 crescerà in giudicato quale stato di riparto provvisorio ai sensi dell’art. 266 LEF non appena i creditori di III classe avranno rinunciato alla realizzazione a cura della massa della pretesa di cui al dispositivo n. 1.1, rispettivamente crescerà in giudicato quale stato di riparto definitivo qualora nessun creditore dovesse chiedere la cessione ex art. 260 LEF della medesima pretesa.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:  –  avv. __________

                                                                         – __________;

                                                                         – __________;

                                                                         – ___________;

                                                                         – __________;

                                                                         – avv. __________;

                                                                         –  __________.

                                               Comunicazione all’UEF di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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