Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.2002 15.2002.106

14. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,672 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.00106

Lugano 14 agosto 2002 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 luglio 2002 di

__________   

  Contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell'ambito delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________ e __________ fatti spiccare contro di lei da

__________  

viste le osservazioni 7 agosto 2002 dell'UE di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e

considerando

in diritto:

                                         che il 14 marzo 2002 l'UE di Lugano ha intimato a __________ i PE n. __________ e __________ fatti spiccare da __________ (di seguito: __________); che tali precetti sono stati ritornati dal competente Ufficio postale, senza che fossero stati notificati all'escussa;

                                         che il 18 aprile 2002, su incarico dell'UE di Lugano, il signor __________, impiegato del Comune di __________ per le notifiche di atti esecutivi, ha lasciato nella cassetta postale __________ i due precetti esecutivi in esame, non avendo trovato la destinataria; che il medesimo usciere ha confermato di aver agito in tal modo previo accordo con l'interessata, che avrebbe accettato tale modo di notifica, in luogo di quella personale;

                                         che il 21 maggio 2002 __________ ha chiesto il proseguimento delle due esecuzioni;

                                         che il 31 maggio 2002 l'UE ha inviato alla signora __________ i relativi avvisi di pignoramento, fissati entrambi nel pomeriggio dell'8 agosto 2002;

                                         che l'11 luglio 2002 la signora __________ ha interposto ricorso contro gli avvisi di pignoramento 31 maggio 2002, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo il giorno dell'invio del ricorso; che la motivazione del ricorso risiede nel fatto che mai le sarebbero stati notificati i precetti esecutivi dai quali dipenderebbero gli avvisi di pignoramento contestati; che con il ricorso chiede inoltre la sospensione delle due procedure;

                                         che il 24 luglio 2002 la signora __________ si è spontaneamente recata presso l'UE di Lugano per l'esecuzione del pignoramento; in questa sede ha dichiarato di percepire una media di CHF 1'500.– quale stipendio nonché una rendita AI di CHF 1'800.– e di pagare CHF 480.– di locazione; che essa ha infine dichiarato che il premio della cassa malati sarebbe pure pagato dall'AI;

                                         che l'UE ha trasmesso l'incarto all'Autorità di vigilanza il 7 agosto 2002 con le proprie osservazioni, nelle quali sostiene la tardività del ricorso;

                                         che il ricorso ex art. 17 cpv. 2 LEF contro un avviso di pignoramento deve essere presentato entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso di pignoramento; che nel caso in esame l'UE sostiene che gli avvisi di pignoramento in esame sarebbero stati notificati alla madre della ricorrente all'inizio di giugno 2002, dato che la ricorrente era in vacanza in __________; che affinché si possa notificare un atto esecutivo a persona diversa dell'escusso, occorre che questa persona sia adulta e viva nella medesima economia domestica dell'escusso o ne sia un impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF); che nel caso in esame, incombendo all'UE l'onere della prova della notifica (DTF 121 III 12), quest'ultimo non ha fornito la prova che la madre dell'escussa vive in comunione domestica con la figlia, o che questa abbia concesso procura alla madre per la ricezione di atti esecutivi a lei destinati; che pertanto occorre considerare – in virtù del principio in dubio pro debitore – che gli avvisi di pignoramento in esame sono stati notificati validamente all'escussa l'11 luglio 2002, donde la tempestività del presente gravame;

                                         che l'istituto del ricorso ex art. 17 LEF è unicamente riservato a contestazioni contro il modus operandi di una parte all'esecuzione forzata (Cometta, Flavio, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 17); che nel caso in esame la ricorrente non indica alcun motivo procedurale secondo il quale l'UE non doveva emettere gli avvisi di pignoramento; che pertanto il ricorso, seppur ricevibile, dovrebbe essere dichiarato infondato;

                                         che tuttavia il ricorso, nonostante sia stato presentato contro i due avvisi di pignoramento, mette in luce il problema della notifica dei precetti esecutivi che hanno di seguito portato all'emanazione dei contestati avvisi di pignoramento;

                                         che tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti si fanno per iscritto e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF); che tale disposizione serve principalmente per scopi probatori (la prova della notifica incombe infatti all'organo di esecuzione forzata; DTF citata), e secondariamente per il computo dei termini impartiti negli atti esecutivi; che la violazione di tale norma da parte degli organi di esecuzione forzata non costituisce motivo di nullità, ma di annullabilità rilevabile unicamente con ricorso all'Autorità di vigilanza (Nordmann, Francis, in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 5 e 7 ad art. 34);

                                         che se l'ufficio si attiene all'intimazione per invio raccomandato per compiere un determinato atto, esso esplica tutti i suoi effetti, se il destinatario rifiuta l'invio o si sottrae alla notifica di tale atto; nel primo caso l'atto è da considerarsi notificato (DTF 90 III 8), nel secondo esso è considerato notificato allo scadere del termine di sette giorni previsto dall'ordinamento postale per ritirare una raccomandata (DTF 120 III 3 cons. 1.a, e contra 55 III 171 in cui la notifica è stata ritenuta già dal momento in cui l'impiegato delle poste ha lasciato l'avviso di ritiro di una raccomandata nella bucalettere del destinatario; Nordmann, op. cit., n. 8 ad art. 34 secondo il quale nonostante il comportamento elusivo del destinatario, l'atto è considerato notificato unicamente se egli doveva aspettarsi l'intimazione dell'atto rifiutato o eluso; Angst, Paul, in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 e 22 ad art. 64);

                                         che altra è invece la situazione in cui un atto intimato nella forma legale corretta, non può essere notificato ad un destinatario che non lo rifiuta o non si sottrae scientemente a tale operazione, ma che semplicemente è assente; che nonostante sia nata in dottrina una discussione a sapere se gli art. 64 segg. LEF (relativi alla notifica di "atti esecutivi") si riferissero unicamente alle notifiche qualificate di certuni atti, quali in particolare i precetti esecutivi e le comminatorie di fallimento, o potessero comprendere anche quelle decisioni degli organi di esecuzione forzata da intimare per invio raccomandato (art. 34 LEF), tale discussione resta senza portata pratica rilevante, ritenuto che tali norme, benché previste a favore del debitore, devono profittare in via analogica anche ai creditori e ai terzi interessati e che per lo stesso motivo si possono applicare a tutte le forme di intimazione (Angst, op. cit., n. 7 s. ad art. 64 con riferimenti);

                                         che dal momento che la prova della notifica di un precetto esecutivo incombe all'organo di esecuzione forzata (Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 34; Gilliéron, Pierre-Robert , Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 29 ad art. 31 e n. 11 ad art. 34) e che la buona fede del destinatario deve essere presunta (cfr. art. 3 cpv. 1 CC), l'Ufficio – dopo che la notifica in via raccomandata è scaduta infruttuosa e l’invio è stato retrocesso al mittente senza l’indicazione che vi è stato rifiuto di ricezione – deve ripetere la notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF), e – nel caso in cui il destinatario non sia reperibile – deve procedere alla pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66); che resta ovviamente riservata l’ipotesi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF nel caso in cui il debitore persista a sottrarsi alla notificazione;

                                         che nel caso in esame l'UE, ricevuti i due PE in esame di ritorno dalla Posta senza che essi siano stati notificati alla ricorrente, ha incaricato il signor __________ di procedere alla notifica; che quest'ultimo ha ammesso di averli "semplicemente lasciati in bucalettere senza la consegna personale alla Sig.ra __________ "; che tale modo di procedere è contrario alla LEF e che pertanto la "notifica" 18 aprile 2002 deve essere considerata non avvenuta; che tuttavia i precetti in esame devono essere considerati notificati alla ricorrente almeno a far tempo dalla data del ricorso (11 luglio 2002), dato che con questo atto essa chiede che venga riconosciuta la sua opposizione ad entrambi i precetti esecutivi;

                                         che di conseguenza occorre accogliere il gravame, annullando gli avvisi di pignoramento e iscrivendo nel registro delle esecuzioni n. __________ e __________ la notifica dei precetti e l'opposizione ai medesimi alla data dell'11 luglio 2002;

                                         che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret, Jean-François / Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati                        gli art. 3 CC, art. 17, 34, 35, 64, 66 LEF, art. 61 seg. OTLEF;

pronuncia:              1.   Il ricorso 11 luglio 2002 __________ è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza sono annullati gli avvisi di pignoramento 31 maggio 2002 per le esecuzioni __________ e __________) e il verbale di pignoramento 24 luglio 2002 (quest'ultimo limitatamente alle esecuzioni __________ e __________).

                               1.2.   Si dà atto alle parti che i precetti esecutivi n. __________ e __________ sono stati notificati a __________ l'11 luglio 2002 e che alla medesima data essa vi ha interposto opposizione totale; l'Ufficio di esecuzione di Lugano provvederà alle necessarie iscrizioni nel suo registro delle esecuzioni.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Conto questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

15.2002.106 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.2002 15.2002.106 — Swissrulings