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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2002 15.2002.101

2. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,089 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2002.101

Lugano 2 dicembre 2002 JC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso “di gemellaggio” 8 luglio 2002 nonché sul ricorso 3 settembre 2002 dell’

__________  

  contro  

__________, e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 12 giugno 2002 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dirette contro il ricorrente da:

__________  

rispettivamente contro i precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi contro il ricorrente dallo stesso Ufficio su richiesta della stessa creditrice;

visti la “risposta” 5 giugno 2002 di __________, la “precisione procedurale” 24 luglio 2002 del ricorrente, le osservazioni 25 luglio 2002 dell’UE di Lugano, la “replica” 30 luglio 2002 del ricorrente alla “risposta” di __________, la “specificazione subalterna” a siffatta “replica” trasmessa dal ricorrente per via fax il 31 luglio 2002, lo scritto 28 settembre 2002 del ricorrente nonché i numerosi atti spediti dal ricorrente in copia per conoscenza;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 23 giugno 2002, il ricorrente è insorto contro quattro comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ __________, __________ e __________ promosse dalla __________;

                                         che questa Camera, con decisione 26 giugno 2002 (inc. 15.2002.75), ha stralciato la causa dai ruoli, considerato come la procedura fosse divenuta priva d'oggetto in seguito al provvedimento 4 giugno 2002 con il quale l'UE di __________ aveva annullato le comminatorie di fallimento in questione, non essendo più il ricorrente iscritto a registro di commercio, poiché la ditta individuale "__________" era stata radiata dal RC il 21 giugno 1994;

                                         che il ricorrente, nel suo “ricorso di gemellaggio in abbinamento a quello del 23.05.2002” precitato, si aggrava contro la decisione 4 giugno 2002 annullante le quattro comminatorie di fallimento nonché contro “la lettera 20.06.2002” dell’UE di __________ confermante l’emissione in data 12 giugno 2002 di quattro avvisi di pignoramento in luogo delle comminatorie di fallimento annullate;

                                         che dal “ricorso di gemellaggio” risulta che in realtà il ricorrente non contesta la decisione 4 giugno 2002, che peraltro comporta solo vantaggi per lui, siffatto ricorso, dell’8 luglio 2002, essendo in ogni caso da considerare tardivo su questa questione;

                                         che lo scritto 20 giugno 2002 dell’UE di __________ non costituisce un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF, in quanto si limita a confermare l’emissione degli avvisi di pignoramento del 12 giugno 2002 (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 22, 4. trattino, ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 54 ad art. 17);

                                         che dal contesto risulta che oggetto del gravame siano in realtà appunto questi quattro avvisi di pignoramento;

                                         che il ricorrente ne ha avuto conoscenza al più tardi il 18 giugno 2002 (cfr. scritto __________ /UE Lugano di pari data), di guisa che il ricorso 8 luglio 2002 è tardivo anche su questo punto;

                                         che non è necessario entrare nel merito della questione di sapere se lo scritto 18 giugno 2002 del ricorrente sia da considerare quale (tempestivo) ricorso contro l’emissione dei quattro avvisi di pignoramento, dato che il gravame va comunque esaminato d’ufficio;

                                         che infatti l’arch. __________ fa valere che le opposizioni ai precetti esecutivi su cui sono fondati gli avvisi di pignoramento contestati non sarebbero state validamente rigettate, ciò che costituisce una censura di nullità (ex art. 22 LEF) da esaminare d’ufficio (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal TF in STF 14 marzo 2002 [7B.29/2002], cons. 2c);

                                         che con sentenza 23 settembre 2002 (inc. 36.2002.79), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso 10 luglio 2002 dell’arch. __________ tendente a far accertare la nullità delle decisioni con cui __________ ha rigettato le opposizioni interposte alle esecuzioni in oggetto (recte: a far constatare che siffatte decisioni non gli sono mai state intimate);

                                         che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che tali decisioni sono state notificate al ricorrente entro fine marzo 2002 (sentenza, p. 10) e che il termine per impugnarle è scaduto infruttuoso prima del ricorso 10 luglio 2002 (p. 11 ad 2.3);

                                         che il ricorrente non si è aggravato contro la sentenza 23 settembre 2002 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che è pertanto cresciuta in giudicato;

                                         che le opposizioni ai precetti esecutivi su cui sono fondati gli avvisi di pignoramento contestati sono quindi da considerare validamente rigettate;

                                         che a scanso di equivoci, occorre precisare che l’eccezione di compensazione sollevata dal ricorrente è irricevibile a questo stadio della procedura e può solo, semmai, essere fatta valere nell’ambito di un’azione di annullamento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85a LEF;

                                         che pertanto il “ricorso di gemellaggio”, nella misura in cui è ricevibile, è da respingere;

                                         che il ricorso 3 settembre 2002, diretto contro i precetti esecutivi n. __________ e __________, è irricevibile, in quanto il ricorrente ha interposto opposizione e non patisce pertanto alcun danno (carenza di gravamen);

                                         che, riservati i casi di manifesto abuso di diritto, l’ufficio di esecuzione, come pure l’autorità di vigilanza, non hanno comunque il potere di verificare se la pretesa posta in esecuzione sia provvista di buon fondamento o sia fatta valere a giusto titolo, esame che compete esclusivamente alle autorità giudiziarie (cfr. CEF 12 marzo 2001 [15.2000.129], cons. 3), di modo che la notifica dei PE impugnati è in ogni ipotesi corretta;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 22, 71 e 90 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 8 luglio 2002 dell’arch. __________, è respinto.

2.      Il ricorso 3 settembre 2002 dell’arch. __________, è respinto.

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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