Incarto n. 15.2001.00205
Lugano 13 settembre 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23/25 aprile 2001 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________
richiamata l'ordinanza presidenziale 8/9 maggio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 28 maggio 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede con PE n. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per il pagamento di un suo credito;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con decisione amministrativa 27 febbraio 2001 ("decisione secondo art. 80 LAMaLprecetto esecutivo N° __________) __________ ha determinato in fr. 307.90 il ritardo contributivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;
che con domanda 12 aprile 2001 __________ ha chiesto all'UE di Lugano il proseguimento dell'esecuzione;
che il 23 aprile 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata a __________ il 25 aprile 2001;
che con ricorso 7 maggio 2001 __________ ha chiesto l'annullamento della comminatoria di fallimento ed in via subordinata la conferma dell'opposizione al PE n. __________;
che __________ non prova di avere inviato per raccomandata la decisione amministrativa 27 febbraio 2001 e nemmeno dimostra che la descrizione per invio semplice è giunta all’escusso;
che nemmeno su richiesta esplicita di questa Camera con raccomandate 30 maggio 2001 e 25 giugno 2001 __________ ha dimostrato di avere inviato la predetta decisione;
che pertanto non può essere ritenuto che la decisione amministrativa 27 febbraio 2001 di __________ sia cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposto da __________ al precetto esecutivo n. __________, per cui l'esecuzione è sospesa ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere la comminatoria di fallimento in esame;
che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano annullata;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 7 maggio 2001 __________ è accolto.
1.1. La comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________ è annullata.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria