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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.02.2002 15.2001.00315

11. Februar 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,097 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2001.00315

Lugano 11 febbraio 2002 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, e meglio la sua decisione 3 dicembre 2001 (doc. A) di restituire 5 veicoli rivendicati da:

__________

con contestuale assegnazione ai creditori di un termine di 10 giorni per chiedere la cessione ex art. 260 LEF del diritto di contestare le rivendicazioni, resa nell’ambito del fallimento di

__________  

viste le osservazioni 11 gennaio 2001 dell’amministratore unico della fallita, avv. __________ 16 gennaio 2002 dell’UF di Lugano e 17 gennaio 2002 di __________, __________ e di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                               che con atto 3 dicembre 2001, l’UF di Lugano, in qualità di amministrazione del fallimento di __________ in liquidazione, Lugano, ha deciso di restituire 5 autovetture inventariate ai terzi rivendicanti (e meglio __________ per la Land Rover e la BMW 850l, __________ per la BMW 750IL e __________ per la Ferrari e la Mercedes), cedendo nel contempo, qualora la maggioranza dei creditori non avesse contestato la decisione dell’amministrazione, la possibilità ai creditori di contestare le rivendicazioni in base all’art. 260 LEF entro 10 giorni, e avvertendo che nel caso in cui nessun creditore avesse chiesto la cessione, i veicoli sarebbero stati restituiti ai rivendicanti;

                                               che non è contestato che all’apertura del fallimento i veicoli in questione fossero in possesso della fallita;

                                               che del resto essi sono stati inventariati e risultano intestati alla fallita;

                                               che per l’art. 242 cpv. 1 e 2 LEF, che trova applicazione quando gli oggetti rivendicati sono in possesso esclusivo del fallito (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 40 ad art. 242), l’amministrazione del fallimento decide se essi devono essere restituiti al rivendicante oppure se gli va fissato un termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione davanti al giudice del luogo del fallimento, a seconda che la pretesa del terzo viene ritenuta fondata o no (cfr. pure art. 45 RUF; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 242);

                                               che per i combinati art. 49 e 48 cpv. 2 RUF, l’amministrazione del fallimento deve poi – in procedura sommaria solo per i casi più importanti – consultare i creditori per via di circolare e fissare loro un congruo termine entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notificare all'amministrazione del fallimento se intendono contestare in luogo della massa le pretese del terzo, conformemente all'art. 260 cpv. 1 della LEF;

                                               che, anche se non risulta chiaramente né dalla legge né dall’atto impugnato, i creditori hanno quindi la scelta tra, da una parte, confermare la decisione dell’amministrazione del fallimento, e dall’altra imporle di contestare la rivendicazione a nome della massa, ritenuto che se la maggioranza dei creditori non si pronuncia a favore della seconda alternativa, ogni creditore può chiedere, nel termine impartito dall’amministrazione, la cessione ex art. 260 LEF del diritto di contestare la rivendicazione (cfr. Brunner / Houlmann / Reutter, Kollokations –und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 76);

                                               che la decisione dell’amministrazione di ammettere una rivendicazione è quindi una semplice proposta, una presa di posizione all’intenzione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 242), che non determina effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti libera di non confermarla;

                                               che pertanto è irricevibile il ricorso interposto da un creditore qualora esso, come nel caso di specie, non faccia valere una violazione della procedura prevista agli art. 45 ss. RUF (in questo senso: Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 242, con rif.);

                                               che la domanda tendente a che l’ufficio proceda conformemente all’art. 242 cpv. 2 LEF (conclusione n. 4) è invece giustificata, ancorché prematura;

                                               che scaduto il termine fissato nell’atto impugnato, l’UF di Lugano, qualora la maggioranza dei creditori si sarà opposta alla decisione di restituzione dei beni rivendicati, oppure, nel caso contrario, qualora uno o diversi creditori avranno chiesto la cessione ex art. 260 LEF (ciò che risulta essere il caso almeno della ricorrente nonché delle società __________ e __________), impartirà ai rivendicanti il termine di 20 giorni di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 242), ritenuto che prima facie le pretese dei rivendicanti appaiono dubbie perché le auto risultano immatricolate a norme della fallita e tutte si trovavano nel garage della fallita;

                                               che pure irricevibile è la conclusione n. 5 tendente a che sia fatto ordine agli organi della fallita di produrre entro 5 giorni tutta la documentazione contabile, i bilanci ed i rapporti di revisione relativi agli anni 2000 e 2001 con le comminatorie del caso;

                                               che infatti la competenza di questa Camera quale autorità di vigilanza è data soltanto in presenza di un provvedimento di un organo di esecuzione forzata oppure per denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 2 LPR);

                                               che la ricorrente non critica il comportamento dell’Ufficio ma semmai quello degli organi della fallita;

                                               che comunque questa Camera non è competente per dare ordini se non agli organi di esecuzione forzata;

                                               che all’Ufficio va ricordato che qualora gli organi della fallita non dovessero essere in grado di produrre la contabilità ed i libri contabili richiesti nel termine impartito, si dovrà ritenere che tali atti non esistono;

                                               che in tal caso gli organi dovranno essere denunciati alla magistratura penale con riferimento agli art. 325 (inosservanza delle norme legali sulla contabilità) e 326 CP;

                                               che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 242 LEF; 45, 48, 49 RUF; 2 LPR;

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 14 dicembre 2001 __________, è irricevibile.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UF di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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