Incarto n. 15.2001.00286
Lugano 22 novembre 2001 CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2001 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro 19 settembre 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città emesso nell’ambito della procedura di sequestro n. __________ promossa contro i ricorrenti da:
__________
viste le osservazioni 26 ottobre 2001 di quest’ultima nonché 30 ottobre 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;
che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identici, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che i ricorrenti si aggravano contro il fatto che l’UEF di Locarno abbia, in conformità del decreto di sequestro, sequestrato (ossia fatto iscrivere una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 101 LEF) il fondo n. __________ intestato al ricorrente __________ per un credito vantato dalla sequestrante invece contro __________;
che di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale:
che in particolare, non gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF;
che soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, op. cit., n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.);
che con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione si è ancora ridotto (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di opinione contraria, ma senza motivazione: Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 487–488);
che infatti, potendo la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare essere riesaminata dal giudice del sequestro (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF) e sottoposta al Tribunale di appello, a dipendenza del valore litigioso, con ricorso per cassazione o appello (art. 278 cpv. 3 LEF e 22 LALEF), essa non deve mai (più) essere esaminata dall’ufficio di esecuzione (cfr. CEF 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Stoffel, op. cit., n. 49 ad art. 271 e n. 29 ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra ma non convincente: Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275);
che l’ufficio non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designi un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne l’esecuzione;
che il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel, op. cit., n. 26–27 ad art. 272; già citata CEF 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 3), la cui verifica spetta unicamente al giudice del sequestro e non all’ufficio;
che quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di sequestro;
che, invece, nel caso di specie risulta comunque chiaramente dallo stesso decreto che il giudice del sequestro si sia posto il problema e l’abbia risolto, poiché ha precisato che la particella sequestrata era “intestata a __________ ” (cfr. doc. B);
che l’operato dell’UEF di Locarno è quindi corretto, i ricorrenti essendo rinviati a far valere le loro censure nell’apposita procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF);
che pertanto i ricorsi sono da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC
pronuncia: 1. Le procedure ricorsuali dipendenti dal ricorso 16 ottobre 2001 di __________ e __________ sono congiunte.
2. Il ricorso 16 ottobre 2001 __________, è respinto.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Il ricorso 16 ottobre 2001 __________ è respinto.
3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario