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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2001 15.2001.00248

22. August 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·551 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2001.00248

Lugano 22 agosto 2001 /CJ/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 13 agosto 2001 di correzione della sentenza (recte: domanda di interpretazione ex art. 30 LPR) 31 luglio 2001 di questa Camera (inc. 15.01.152) inoltrata da:

__________

nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa dall’istante contro

__________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che con la predetta istanza, la __________ rileva un errore di redazione al punto 1.2 del dispositivo della sentenza 31 luglio 2001 di questa Camera, chiedendone la rettifica;

                                          che l’art. 339 CPC citato dall’istante a fondamento della sua domanda non risulta applicabile in materia di procedura di vigilanza ex art. 17 LEF;

                                          che giusta l’art. 30 della legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica;

                                          che, nel caso di specie, i requisiti formali per la domanda di interpretazione di cui agli art. 31 e 32 LPR appaiono adempiuti;

                                          che per lapsus machinae, è stata indicata nel dispositivo della sentenza in questione la cifra del reddito mensile dell’escusso (fr. 4'132.–) invece di quella corrispondente al suo minimo di esistenza (fr. 3'849.–), in contraddizione con quanto contenuto nei motivi (cfr. cons. 6 i.f., p. 7);

                                          che tale errore deve essere rettificato nel senso che nel dispositivo n. 1.2 della sentenza 31 luglio 2001 va ordinato il pignoramento della quota eccedente il minimo di esistenza di fr. 3'849.– con effetto da agosto 2001;

                                          che per necessità di chiarezza va nuovamente pubblicato l’intero dispositivo n. 1 – rettificato – della sentenza 31 luglio 2001;

                                          che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/ Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore cantonale (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).

Richiamati gli art. 16, 17 e 30 ss. LPR

pronuncia:           1.      L’istanza 13 agosto 2001 __________ è accolta.

                                          1.1   Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 luglio 2001 di questa Camera (inc. 15.2001.00152) è rettificato come segue:

                                                  1.  Il ricorso 5 aprile 2001 della __________, è accolto.

                                                      1.1     È annullato l’attestato di carenza beni emesso il 21/22 marzo 2001 nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano.

                                                      1.2     È ordinato il pignoramento della quota eccedente il minimo vitale di fr. 3'849.– con effetto da agosto 2001.

                                                      1.2.1  L’UE di Lugano procederà negli incombenti di rito.

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:   –   __________

                                          Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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