Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.09.2000 15.2000.97

26. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,531 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00097

Lugano 26 settembre 2000 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 luglio 2000 di

__________ __________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito del fallimento

                                          __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 27 luglio 2000, con la quale al ricorso è stato

concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 31 agosto 2000 dell’UEF di Bellinzona                  

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 22 giugno 1999 veniva decretato il fallimento della società __________. La procedura veniva sospesa per mancanza di attivi con decreto 12 luglio 1999 della Pretura di Bellinzona. Avendo un creditore anticipato le spese di procedura, la liquidazione veniva continuata in via sommaria.

                                         In data 6 luglio 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva all’allestimento dell’inventario dei beni appartenenti alla fallita e di quelli rivendicati da terzi. Con scritto 11 agosto 1999 __________ e __________, proprietari dell’immobile occupato dalla fallita, notificavano un credito per canoni di locazione impagati, facendo nello stesso tempo valere un diritto di ritenzione sugli oggetti inventariati.

                                  B.   Con scritto 7 ottobre 1999 l’UEF di Bellinzona comunicava al legale dei proprietari dell’immobile l’intenzione di ritirare tutti i beni mobili di cui all’inventario 6 luglio 1999, ad eccezione di alcuni oggetti il cui smontaggio richiederebbe costi elevati. L’Ufficio comunicava inoltre che in caso di consenso da parte dei terzi rivendicanti i beni in questione potrebbero essere lasciati dove si trovano attualmente.

                                  C.   Con ricorso 18 ottobre 1999 __________ e __________ si opponevano al ritiro dell’inventario sostenendo che l’UEF di Bellinzona non avrebbe effettuato una constatazione, in presenza dei proprietari dell’immobile, atta ad accertare l’effettiva ubicazione degli oggetti inventariati nei locali occupati dalla fallita, nonché la loro natura. I ricorrenti sostengono inoltre che il loro diritto di ritenzione risulta essere prevalente sui diritti di proprietà dei terzi rivendicanti. Da ultimo essi ritengono la misura richiesta dall’Ufficio prematura e inopportuna, avendo i proprietari ceduto nuovamente in locazione i locali, adibiti ad esercizio pubblico, unitamente all’inventario.

                                         L’UEF di Bellinzona, preso atto del rifiuto dei proprietari dello stabile di permettere il ritiro dei beni mobili inventariati, invitava questi ultimi a voler versare l’importo mensile di fr. 2'000.-- a titolo di canone locatizio per l’utilizzo dei beni di cui all’inventario 6 luglio 1999. 

                                  D.   Con ricorso 29 ottobre 1999 __________ e __________ si aggravavano nuovamente contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la richiesta di un canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, postulando l’annullamento del provvedimento impugnato. I ricorrenti sostengono che nulla sarebbe dovuto all’amministrazione fallimentare. Nella denegata ipotesi che risultasse dovuto un canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario, lo stesso andrebbe comunque compensato con il credito che i ricorrenti vantano nei confronti della fallita.

                                  E.   In data 11 novembre 1999 l’UEF di Bellinzona informava il legale di __________ e __________ che a partire dal 23 novembre 1999 verrà depositata la graduatoria del fallimento. Inoltre l’Ufficio comunicava che il credito di fr. 63'000 relativo all’affitto scoperto da settembre 1998 a gennaio 2000 è stato riconosciuto e collocato al n.  1 della graduatoria, tra i crediti garantiti da pegno manuale, mentre il credito di fr. 1'830 per spese legali e ripetibili è stato iscritto in III classe. Il 12 novembre 1999 l'UEF di Bellinzona assegnava ai locatori il termine di cui all’art. __________ RUF per estendere il diritto di ritenzione sugli oggetti rivendicati da terzi.

F.Con un terzo ricorso datato 22 novembre1999 __________ e __________ si aggravano contro tale assegnazione, ritenendola irrita. Essi sostengono che siccome gli oggetti rivendicati si trovano negli enti locati, il diritto di pegno fatto valere dai ricorrenti non sarebbe solo presunto e quindi spetterebbe ai terzi rivendicanti contestare l’esistenza di tale diritto. Inoltre, avendo l’UEF di Bellinzona con decisione 12 novembre 1999 posto in cessione ex art. 260 LEF i diritti della massa sui beni rivendicati, le rivendicazioni in oggetto non sarebbero ancora definitive.

G.     Con decisione 19 maggio 2000 questa Camera, congiungeva le procedure ricorsuali, respingendo i ricorsi 18 e 29 1999 ottobre e accogliendo il ricorso 22 novembre 1999. Tale decisione veniva impugnata davanti al Tribunale federale, il quale con sentenza 23 giugno 2000 respingeva il ricorso.

H.     In data 12 luglio 2000 l’UEF di Bellinzona, sulla scorta della sentenza 19 maggio 2000 di questa Camera e della decisione 23 giugno 2000 del Tribunale federale, chiedeva al legale di __________ e __________ il versamento entro dieci giorni dell’importo di fr. 20'000.-- quale canone per l’utilizzo dei beni di cui all’inventario 6 luglio 1999 per il periodo ottobre 1999/luglio 2000.

                                    I.   Con ricorso 24 luglio 2000 __________ e __________ si aggravano contro tale richiesta contestando l’ammontare e la legittimità del canone fissato dall’UEF di Bellinzona per l’utilizzo dei beni inventariati. Inoltre i ricorrenti sostengono che l’UEF di Bellinzona avrebbe in ogni momento potuto ritirare gli oggetti inventariati e di conseguenza non potrebbe esigere da loro alcun canone a causa di tale omissione. Da ultimo __________ e __________ rilevano che, il canone di locazione per l’utilizzo dell’inventario andrebbe comunque compensato con il credito che i ricorrenti vantano nei confronti della fallita.

                                  L.   Delle osservazione dell'UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                    

                                   1.   Appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 cpv. 1 LEF). L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea dei creditori (art. 223 cpv. 1 LEF). Se tali locali non appartengono al fallito e l’amministrazione fallimentare non intende subentrare nel contratto di locazione, essa può liberare i locali e prendere in custodia gli oggetti che vi si trovano (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 223 LEF). Eventuali diritti di ritenzione del locatore sugli oggetti inventariati vanno notificati, unitamente al credito per pigioni scadute, nel fallimento del locatario ( Schnyder/Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 71 ad art. 283 LEF).

                                   2.   Nel caso in esame l’UEF di Bellinzona, in data 6 luglio 1999, ha correttamente provveduto all’allestimento dell’inventario dei beni appartenenti alla fallita __________ e situati nei locali di proprietà dei ricorrenti. Pure corretta deve essere ritenuta la decisione di ritirare e prendere in custodia tutti i beni mobili inventariati, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 223 cpv. 1 LEF.

                                   3.   I ricorrenti contestano la richiesta dell’UEF di Bellinzona di un canone mensile di fr. 2'000.-- per l’utilizzo dei beni inventariati. Tale richiesta dell'ufficio risulta fondata sul principio del pagamento di un canone, infatti anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l’uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l’avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente (DTF 119 II 437 ). Per quanto attiene l’ammontare del canone di locazione, ritenuto eccessivo dai ricorrenti, la censura si rivela irricevibile, concernendo la stessa questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera. Si rileva infine, come sottolineato dal Tribunale federale nella sua decisione 23 giugno 2000, che nulla impediva ai ricorrenti, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento, di acconsentire al prelevamento dei beni inventariati. __________ e __________ hanno invece interposto ricorso contro la decisione 7 ottobre 1999 dell’UEF di Bellinzona con la quale si manifestava l’intenzione di ritirare tutti i beni mobili di cui all’inventario 6 luglio 1999. Di conseguenza l’affermazione secondo cui l’UEF di Bellinzona avrebbe in ogni momento potuto ritirare gli oggetti inventariati, rasenta la temerarietà. Nelle proprie osservazioni l’UEF di Bellinzona, pur ribadendo la correttezza del proprio operato, sottolinea che al momento della chiusura del fallimento i ricorrenti potranno compensare quanto dovuto a titolo di canone di locazione con il credito di fr. 63'000.-- vantato nei confronti della fallita ed iscritto in graduatoria.

                                   4.   Ne consegue la reiezione del ricorso.

                                         Sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2     OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 221 e 223 LEF

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 24 luglio 2000 di __________ e __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria

15.2000.97 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.09.2000 15.2000.97 — Swissrulings