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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2000 15.2000.92

28. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·910 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00092

Lugano 28 agosto 2000 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 luglio 2000 di

__________  

  contro  

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 6 luglio 2000

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

                                         __________

                                         rapp. da __________

viste le osservazioni 7 agosto 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

                                  B.   Il 30 maggio 2000 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota eccedente il minimo di esistenza dell’escusso, stabilito sulla base del seguente calcolo:

                                         Introiti                                                                       fr.   4’038.20

                                         Minimo di esistenza

                                         Minimo base                 fr. 1’370.--

                                         Figli minorenni              fr.    300.--

                                         Locazione                      fr. 1’240.--

                                         Cassa malati                 fr.    153.--

                                         Trasf. e pasti                 fr.    400.--

                                         Totale deduzioni           fr. 3’470.--

                                  C.   Con ricorso 17 luglio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati fr. 1’500.-- che egli verserebbe mensilmente alla moglie, dalla quale vive separato, per il proprio mantenimento e quello del figlio, sulla base della convenzione stipulata il 14 luglio 2000.

                                  D.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

                                         Orbene, nel caso di specie oltre a non esservi alcun elemento probatorio che dimostri l’effettivo pagamento di fr. 1’500.-- mensili per il mantenimento della moglie e del figlio, non sussiste alcun obbligo legale per l’escusso di versare tale importo, essendo i coniugi separati solo di fatto. La convenzione sottoscritta dai coniugi __________ il 14 luglio 2000 è suscettibile di costituire un artifizio volto a diminuire l’eccedenza pignorabile. Pertanto non esiste alcuna possibilità di accordare ulteriori riduzioni per il mantenimento del figlio oltre l’importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall’UE di Lugano, conformemente al punto 1.21 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Eventuali modifiche degli obblighi alimentari del debitore derivanti da una decisione delle competenti autorità giudiziarie, potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.

                                   3.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).

                                         Nel caso di specie, non essendo i coniugi __________ legalmente separati si applicano le modalità di calcolo del minimo vitale testé descritte. Di conseguenza, avendo l’UE di Lugano omesso di accertare il reddito della moglie dell’escusso s’impone la retrocessione degli atti all’Ufficio affinché proceda a tale incombenza, determinando l’eventuale eccedenza pignorabile a carico di __________ sulla base di tutti gli elementi di reddito della famiglia. L'UE di Lugano dovrà previamente accertare se nel frattempo è stata promossa un'azione di separazione o di divorzio, ritenuto che in siffatta evenienza dovrà determinarsi di conseguenza.

                                   4.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 7 ottobre 1997 di __________, è respinto.

                                   2.   Gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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