Incarto n. 15.2000.00088
Lugano 17 luglio 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 giugno 2000 di
__________
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza di beni 13 giugno 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
__________
viste le osservazioni 11 luglio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 13 giugno 2000 l’UE di Lugano, avendo accertato l’inesistenza di beni o redditi pignorabili, ha emesso l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice nei confronti di __________;
che con ricorso 26 giugno 2000 la __________ insorge contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escussa;
che con osservazioni 11 luglio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato;
che l’escussa non ha formulato osservazioni;
che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13);
che per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio;
che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento;
che la decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260);
che nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dalla debitrice ed il reddito conseguito, nonché la propria situazione famigliare;
che di conseguenza l’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________ va annullato e l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento;
che ne consegue l’accoglimento del gravame;
che sulle spese, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 26 giugno 2000 della __________, è accolto.
1.1 Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.
1.2 L’incarto è retrocesso all’UE di Lugano affinché compia i necessari accertamenti atti a determinare eventuali redditi o beni pignorabili nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: - studio legale __________;
- __________;
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria