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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.07.2000 15.2000.88

17. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·687 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00088

Lugano 17 luglio 2000 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 giugno 2000 di

                                          __________

                                          patr. dallo studio legale __________

                                          contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza di beni 13 giugno 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

                                          __________

viste le osservazioni 11 luglio 2000 dell’UE di Lugano                             

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

che in data 13 giugno 2000 l’UE di Lugano, avendo accertato l’inesistenza di beni o redditi pignorabili, ha emesso l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice nei confronti di __________;

che con ricorso 26 giugno 2000 la __________ insorge contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escussa;

che con osservazioni 11 luglio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato;

che l’escussa non ha formulato osservazioni;

che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13);

che per l’art. 21 cpv. 4 LPR  la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio;

che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento;

che la decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260);

che nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dalla debitrice ed il reddito conseguito, nonché la propria situazione famigliare;

che di conseguenza l’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________ va annullato e l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento;

che ne consegue l’accoglimento del gravame;

che sulle spese, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:                 

                                          1.   Il ricorso 26 giugno 2000 della __________, è accolto.

                                               1.1    Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.

                                               1.2    L’incarto è retrocesso all’UE di Lugano affinché compia i necessari accertamenti atti a determinare eventuali redditi o beni pignorabili nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione:  -  studio legale __________;

                                                                      -  __________;

                                               Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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