Incarto n. 15.2000.00072
Lugano 11 luglio 2000/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 maggio 2000 di
__________
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione in via di pignoramento n__________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
avv. __________
viste le osservazioni
- 8 giugno 2000 dell’avv. __________
- 2 giugno 2000 dell'UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di pignoramento nei confronti dell’avv. __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 29 febbraio 2000 l’UE di Lugano notificava alla moglie dell’escusso il precetto esecutivo n. __________;
che il 7 aprile 2000 l’UE di Lugano notificava al debitore l’avviso di pignoramento, fissato per il giorno 14 aprile 2000;
che con decisione 13 aprile 2000 l’UE di Lugano annullava l’avviso di pignoramento, avendo accertato l’avvenuta opposizione al precetto, nonostante la copia per il creditore sia stata erroneamente timbrata con la dicitura “nessuna opposizione”;
che con ricorso 25 maggio 2000 __________ si è aggravata contro l’annullamento dell’avviso di pignoramento da parte dell’UE di Lugano;
che con le loro osservazioni l’avv. __________ e l’UE di Lugano chiedono la reiezione del gravame;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel caso di specie l’UE di Lugano in data 13 aprile 2000 ha notificato alla ricorrente la decisione impugnata;
che __________ ha inoltrato il proprio ricorso contro la decisione in oggetto solo in data 25 maggio 2000;
che di conseguenza il gravame è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che abbondanzialmente va rilevato che d'acchito già risulta essere stata inerposta opposizione (cfr. l'esemplare della creditrice doc. A firmato in corrispondenza dell'opposizione previa sottolineatura);
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 25 maggio 2000 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria