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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2000 15.2000.69

6. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,139 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00069

Lugano 6 giugno 2000/FC/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 maggio 2000 di

__________

  contro  

l’operato di __________ e __________, nella loro qualità di Amministrazione fallimentare __________

in materia di pubblici incanti;

ritenuto

in fatto:                A.   Con atti identici 6 maggio 2000, inviati all'Ufficio fallimenti di Lugano e a __________, __________ ha formulato "ricorso contro asta del 7 aprile 2000 relativa __________ " nei termini che seguono:

"La presente per formalizzare il ricorso nella conduzione d'asta del 7 aprile. Infatti da informazioni assunte, l'asta in questione è stata condotta e viziata da irregolarità gravi, in considerazione dell'ingente patrimonio in gioco. Pertanto vi comunico che le motivazioni dettagliate vi verranno inoltrate dal mio legale di fiducia nei prossimi giorni, informandovi nel contempo che ogni azione derivante da ogni qualsivoglia negligenza passata, presente e futura, costituirà una mia presa di posizione in merito. Pertanto egregio signor __________, voglia comunicare il mio ricorso all'autorità di vigilanza in questione, allo spettabile Ufficio fallimenti Lugano, nonché ad ogni organo competente in materia di sua conoscenza, senza esclusione alcuna".

B.   Con atto 8 maggio 2000 l'Ufficio fallimenti di Lugano ha trasmesso per competenza a __________ e __________, nella loro qualità di Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento __________, l'atto irritualmente trasmesso anche all'organo ordinario d'esecuzione forzata.

C.   Il 19 maggio 2000 __________ ha reso noto al ricorrente di aver trasmesso il gravame all'Autorità di vigilanza, con il rilievo che non sono ancora state presentate le motivazioni prospettate nell'atto ricorsuale del 6 maggio 2000.

D.   Con scritto 26 maggio 2000 __________ ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di comunicargli "il termine e le condizioni di ricorso, onde procedere nei termini stabiliti dalla legge per la presentazione delle motivazioni".

Considerando

in diritto:              1.    Per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza). L'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR).

a)    Le domande del ricorso devono sempre riferirsi all'oggetto della contestazione ed essere topiche, ossia organiche al tema della disputa. Solo i punti rilevanti per il giudizio impugnato possono di massima essere vagliati dall'Autorità cantonale di vigilanza in sede di ricorso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.1.a-b all'art. 7, p. 129). L'impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di determinarne con precisione le conclusioni nemmeno in via di interpretazione può essere d'acchito dichiarata irricevibile o respinta dall'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR (CEF 8 settembre 1999 in re A. SA c. F.-C. cons. 1; Cometta, op. cit., n. 2.2.a all'art. 9).

b)   L'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR nel senso che l'atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Non soddisfa l'onere di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________). Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p. 197).

c)    Decorso il termine per presentare il ricorso - dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF, ridotto a cinque in materia di esecuzione cambiaria (art. 20 LEF) - è esclusa la possibilità per il ricorrente di motivare, ove se ne fosse scordato, o aggiungere un'ulteriore motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di ricorso fissati dal diritto federale.

Il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso. Uno scritto complementare, presentato dopo la scadenza di tale termine, non può più essere considerato, anche qualora esso sia stato annunciato in una tempestiva dichiarazione di ricorso (DTF 126 III 31 cons. 1b; 114 III 5 cons. 3; 82 III 16; Markus Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 77; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 18).

Una motivazione insufficiente non è un vizio emendabile ex art. 32 cpv. 4 LEF (DTF 126 III 31 s. cons. 1b; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 all'art. 32).

2.    Nel caso di specie, __________ si è aggravato il 6 maggio 2000 contro la "conduzione d'asta del 7 aprile 2000", preannunciando che "le motivazioni dettagliate vi verranno inoltrate dal mio legale di fiducia nei prossimi giorni".

Dall'atto ricorsuale non è dato sapere quali censure __________ intenda formulare e nemmeno quali siano le domande.

Con atto 26 maggio 2000 __________ ha poi chiesto all'Autorità di vigilanza lumi sui termini e le condizioni di ricorso, per poter "procedere nei termini stabiliti dalla legge per la presentazione delle motivazioni".

Ne consegue l'irrimediabile carenza formale del ricorso irrito, siccome mancante delle domande e della motivazione, non più emendabile per il decorso del termine perentorio di impugnativa (dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento, cfr. art. 17 cpv. 2 LEF), senza che occorra accertare, visto l'esito, se già l'atto 6 maggio 2000 fosse tardivo siccome riferito ai pubblici incanti svoltisi il 7 aprile 2000.

3.    Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

       Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - il principio dell'esenzione è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 cpv. 2 e 32 cpv. 4 LEF; 7 e 9 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; 9 e 11 LPR,

pronuncia:          1.    l ricorso 6 maggio 2000 __________, è irricevibile.

                               2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.    Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.        Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria

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