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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2000 15.2000.59

4. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,457 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00059

Lugano 4 luglio 2000/FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 aprile 2000 di

                                         __________

(patr. dall’avv. __________)

contro

__________ e meglio contro il verbale di pignoramento 14 aprile 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

                                          __________

                                          (patr. dall’avv. __________)

viste le osservazioni 30 maggio 2000 dell’UE di __________               

esaminati atti e documenti;

Ritenuto

in fatto:                       

                                   A.         __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 444'904.80.

                                   B.         In data 25 febbraio 2000 l’UE di __________ pignorava il reddito dell’escusso sulla base del seguente calcolo:

                                               Introiti del debitore                                                fr.     8'225.--

                                               Minimo base                                                          fr.     1'025.-locazione                                                                fr.     2'750.-cassa malati                                                          fr.        227.-alimenti                                                                   fr.     3'350.-pasti fuori domicilio                                               fr.        198.-diversi                                                                     fr.          50.-totale                                                                       fr.    7'600.--.

                                               Tale atto è stato spedito alla creditrice in data 14 aprile 2000.

                                   C.         Con ricorso 28 aprile 2000 __________ insorge contro l’emissione del “ verbale di pignoramento” 14 aprile 2000 sostenendo che l’UE di __________ non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. Il creditore sostiene inoltre che l’Ufficio avrebbe violato gli art. 106 e 107 LEF, omettendo di stendere un verbale dell’arredamento dell’abitazione di __________ occupata dal debitore, limitandosi a rilevare che tale arredamento è di proprietà di terzi. Il ricorrente postula quindi l’annullamento del “verbale di pignoramento” 14 aprile 2000 e la retrocessione degli atti all’UE di __________ affinché abbia a procedere a un nuovo pignoramento di tutti i beni pignorabili al domicilio del debitore o altrove, nonché dei crediti e della parte del suo reddito che eccede il minimo vitale. Quale misura cautelare il creditore chiede che venga allestito un verbale di pignoramento di tutti i beni presenti nell’appartamento di __________, indipendentemente dall’esistenza di pretese di terzi.

                                   D.         Con osservazioni 30 maggio 2000 l’UE di __________ comunica che l’oggetto del contendere è limitato al calcolo del minimo vitale, essendo la questione relativa al pignoramento dei beni mobili stata evasa con l’allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, notificato alle parti in data 12 maggio 2000. L’Ufficio chiede comunque la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto:                     

                                    1.         Come comunicato dall’UE di __________ nelle proprie osservazioni l’oggetto del contendere è limitato al calcolo del minimo vitale, essendo la questione relativa al pignoramento dei beni mobili stata evasa con l’allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, notificato alle parti in data 12 maggio 2000.

                                    2.         Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                    3.         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Orbene, nel calcolo del minimo vitale dell’escusso è stato conteggiato l’importo mensile di fr. 3'350.-- a titolo di alimenti, benché dagli atti risulti unicamente un versamento mensile di fr. 2'200 (cfr. dichiarazione 8 febbraio 1999 dell’ex moglie dell’escusso). Ne consegue che l’importo riconosciuto dall’UE a titolo di alimenti deve essere ridotto a fr. 2'200.-- in luogo di fr. 3'350.-- .

                                    4.                    A titolo di premi della cassa malati al debitore è stato riconosciuto l'importo mensile di fr. 227.--. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dall'escusso si evince che il premio mensile riferito alle prestazioni obbligatorie secondo la __________ ammonta a fr. 207.--. Ritenuto che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’importo di fr. 227.-- ammesso dall’UE a titolo di premio della cassa malati, essendo comprensivo delle prestazioni secondo la LCA, va ridotto a fr. 207.--.

                                    5.         Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

                                               Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 2'750.-- per un alloggio di 3 ½ locali che l'escusso occupa da solo a __________.

                                                E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 2'750.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 900.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore. Dagli atti risulta che l’appartamento occupato dall’escusso è stato arredato dal proprio datore di lavoro, il quale partecipa inoltre ai costi di gestione, essendo tale alloggio utilizzato per ospitare la clientela straniera (cfr. dichiarazione 10 luglio 1996 __________ __________). Orbene l’UE di __________ ha omesso di verificare l’ammontare della partecipazione del datore di lavoro del debitore alle spese di locazione, il cui importo andrà, se del caso, dedotto dal minimo vitale dell’escusso.

                                    6.                    L’UE di __________ ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 198.-per pasti fuori domicilio e ciò malgrado l’escusso abiti e lavori a Lugano. Dagli atti non risulta infatti che l’Ufficio abbia effettuato i necessari accertamenti atti a stabilire se effettivamente l’escusso non possa consumare i pasti al proprio domicilio. Inoltre l’UE ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 50.-- alla voce “diversi” senza specificare la natura di tale voce di spesa. Orbene, all’UE di __________ va ricordato che in occasione di futuri pignoramenti di salario devono essere indicate per ogni singola voce di spese i relativi importi mensili, evitando il riconoscimento di importi forfetari.

                                    7.         Sulla scorta delle considerazioni espresse in precedenza, alfine di determinare con esattezza le singole voci di spesa che compongono il minimo vitale dell’escusso e allo scopo di sanare le omissioni di cui ai considerandi 5 e 6, s’impone la retrocessione degli atti all’UE di __________, così come richiesto dal ricorrente affinché proceda al calcolo dell’eccedenza pignorabile dopo aver effettuato i necessari accertamenti.

                                    8.         Ne consegue l’accoglimento del gravame.

                                               Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17, 91 e 93 LEF

pronuncia:                 

                                    1.         Il ricorso 28 aprile 2000 __________, __________, è accolto.

                                    2.         E’ fatto ordine all’UE di __________ di determinarsi come al considerando 7 di questa sentenza.

                                    3.         Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                    4.         Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    5.         Intimazione:      - __________

                                               Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria

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