Incarto n. 15.2000.00045
Lugano 8 giugno 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2000 di
__________, __________
Contro
__________ e meglio contro la decisione 14 febbraio 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
____________________ patr. __________ __________ __________ patr. ____________________rappr. __________
viste le osservazioni
- 15 marzo 2000 del __________
- 16 marzo 2000 della __________ - 20 marzo 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 25 ottobre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:
Introiti: fr. 3’500.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’370.-locazione fr. 1’600.-trasferte, pasti fuori dom.,
fr. 300.-totale deduzioni fr. 3’270.--
B. In data 14 febbraio 2000 l’UE di Lugano, su istanza di un creditore procedeva alla modifica del calcolo del minimo vitale dell’escusso, riducendo l’importo mensile riconosciuto a titolo di canone locatizio da fr. 1’600.-- a fr. 1'200.-- a partire dal 1° settembre 2000.
C. Con ricorso 23 febbraio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando il riconoscimento del canone di locazione originario, fissato dall’UE di Lugano in fr. 1'600.-- oltre alle spese di riscaldamento, stimate in circa fr. 2'400.--/2'600.-- annui. Il ricorrente sostiene infatti di avere la necessità di occupare un alloggio spazioso, dovendo ospitare, per ragioni di lavoro, numerosi animali esotici. Inoltre una stanza dell’abitazione occupata dall’escusso sarebbe necessaria per alloggiare la suocera, che soggiornerebbe presso la famiglia __________ circa sei mesi l’anno, essendo bisognosa d’assistenza. Da ultimo il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 310.-- a titolo di premi della cassa malati.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).
Nel caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ e la __________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi siano la cassa malati __________ e la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 310.-- relativo al premio della cassa malati, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza.
3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1'600.-- per un alloggio che l'escusso occupa unitamente alla moglie a __________.
E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’600.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'000.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
4. Per l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato La giurisprudenza e la dottrina prevedono tale possibilità unicamente entro il termine di ricorso. In seguito non è possibile modificare un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 97 III 5 cons. 2 ; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 60 ad art. 17 LEF). Nel caso di specie l’UE di Lugano con decisione 14 febbraio 2000 ha modificato il pignoramento di salario a carico dell’escusso nel gruppo __________, riducendo a partire dal 1° settembre 2000 l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio da fr. 1'600.-- a fr. 1'200.--. Orbene, essendo il verbale di pignoramento stato spedito ai creditori il 7 dicembre 1999, la decisione 14 febbraio 2000 è manifestamente irrita e va quindi annullata. La decurtazione del quantum relativo al canone locatizio potrà, se del caso, essere operante solo in occasione di futuri pignoramenti.
5. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 febbraio 2000 __________, __________, è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza è annullata la decisione 14 febbraio 2000 emanata dall’UE di Lugano nell’ambito del pignoramento gruppo n. __________ a carico di __________, __________
1.2 Il minimo d’esistenza resta confermato in fr. 3'270.--.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria