Incarto n. 15.2000.00041
Lugano 19 maggio 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2000 di
__________
contro
__________ e meglio contro l’aggiudicazione 17 febbraio 2000 della part. __________ di __________ nell'ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n.__________ a carico di
__________
procedura concernente anche
__________
patr. __________
__________ rappr. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 29 febbraio 2000, con la quale al ricorso non é stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 7 marzo 2000 della __________ - 13 marzo del __________ - 11 maggio 2000 dell’UEF di __________ esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’11 gennaio veniva depositato l’elenco oneri della part. __________ di __________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ a carico di __________;
che in data 13 gennaio 2000 il creditore procedente __________ chiedeva all’UEF di __________ la messa all’incanto del fondo con il doppio turno d’asta ex art. 142 LEF per le seguenti servitù:
- passo pedonale e veicolare a favore __________ dg. 101/28.1.1997
- accesso scale a favore __________, dg __________
- nonché per eventuali contratti di locazione esistenti;
che con scritto 17 gennaio 2000 l’UEF di __________ ha comunicato a __________, proprietario del fondo confinante, l’intenzione della creditrice di richiedere il doppio turno d’asta;
che le condizioni d’incanto della part. __________ di __________ sono state depositate il 26 gennaio 2000;
che al punto 3 delle stesse è inserita la seguente indicazione:
“Con scritto 13.1.2000 il creditore procedente ha chiesto che il fondo sia messo all’incanto con il doppio turno d’asta.
L’aggravio è costituito da:
- passo pedonale e veicolare a favore __________ dg. 101/28.1.97;
- accesso su scale a favore __________, dg __________;
- nonché eventuali contratti di locazione esistenti.
L’Ufficio procederà pertanto ai sensi dell’art. 142 LEF e 104 e 56 RFF.”;
che il 17 febbraio 2000 il fondo part. __________ di __________ è stato aggiudicato alla società __________ per l’importo di fr. 710'000.— senza gli aggravi in oggetto;
che con ricorso 25 febbraio 2000 __________ si aggrava contro tale aggiudicazione contestando la cancellazione degli aggravi e sostenendo che l’aggiudicataria non ha dimostrato di poter acquistare l’immobile, come impone la legge che regola l’acquisto di fondi da parte di persone domiciliate all’estero;
che con le proprie osservazioni l’UEF di __________ ha comunicato che l’Autorità di I istanza del Distretto di __________ con decisione 25 febbraio 2000 ha stabilito che l’aggiudicazione del fondo part. __________ di __________ non è soggetta all’obbligo di autorizzazione LAFE;
che l’oggetto del contendere è quindi limitato alla cancellazione degli aggravi del fondo part. __________ di __________;
che nel caso di specie il ricorrente era a conoscenza del fatto che il fondo sarebbe stato messo all’incanto mediante doppio turno d’asta già a ricezone della comunicazione 17 gennaio 2000;
che le condizioni d’incanto della part. __________ di __________ recanti al punto 3 la seguente indicazione:
“Con scritto 13.1.2000 il creditore procedente ha chiesto che il fondo sia messo all’incanto con il doppio turno d’asta.
L’aggravio è costituito da:
- passo pedonale e veicolare a favore __________. __________;
- accesso su scale a favore __________, dg __________;
- nonché eventuali contratti di locazione esistenti.
L’Ufficio procederà pertanto ai sensi dell’art. 142 LEF e 104 e 56 RFF.”:
sono state depositate il 26 gennaio 2000;
che l’art. 17 cpv.2 LEF prevede che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che il ricorso 25 febbraio 2000, diretto contro le modalità di aggiudicazione mediante doppio turno d’asta ex art. 142 LEF, è quindi manifestamente tardivo;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 e 142 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 25 febbraio 2000 di __________, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria