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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.2000 15.2000.41

19. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·812 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00041

Lugano 19 maggio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2000 di

                                          __________

                                          contro

__________ e meglio contro l’aggiudicazione 17 febbraio 2000 della part. __________ di __________ nell'ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n.__________ a carico di

                                          __________

procedura concernente anche

                                          __________

                                          patr. __________

                                          __________                 rappr. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 29 febbraio 2000, con la quale al ricorso non é stato  

concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 7 marzo 2000 della __________ - 13 marzo del __________ - 11 maggio 2000 dell’UEF di __________ esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                            

                                          che l’11 gennaio veniva depositato l’elenco oneri della part. __________ di __________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ a carico di __________;

                                          che in data 13 gennaio 2000 il creditore procedente __________ chiedeva all’UEF di __________ la messa all’incanto del fondo con il doppio turno d’asta ex art. 142 LEF per le seguenti servitù:

                                          -     passo pedonale e veicolare a favore __________ dg. 101/28.1.1997

                                          -     accesso scale a favore __________, dg __________

                                          -     nonché per eventuali contratti di locazione esistenti;

                                          che con scritto 17 gennaio 2000 l’UEF di __________ ha comunicato a __________, proprietario del fondo confinante, l’intenzione della creditrice di richiedere il doppio turno d’asta;

                                          che le condizioni d’incanto della part. __________ di __________ sono state depositate il 26 gennaio 2000;

                                          che al punto 3 delle stesse è inserita la seguente indicazione:

                                          “Con scritto 13.1.2000 il creditore procedente ha chiesto che il fondo sia messo all’incanto con il doppio turno d’asta.

                                          L’aggravio è costituito da:

                                          -     passo pedonale e veicolare a favore __________ dg. 101/28.1.97;

                                          -     accesso su scale a favore __________, dg __________;

                                          -     nonché eventuali contratti di locazione esistenti.

                                          L’Ufficio procederà pertanto ai sensi dell’art. 142 LEF e 104 e 56 RFF.”;

                                          che il 17 febbraio 2000 il fondo part. __________ di __________ è stato aggiudicato alla società __________ per l’importo di fr. 710'000.— senza gli aggravi in oggetto;

                                          che con ricorso 25 febbraio 2000 __________ si aggrava contro tale aggiudicazione contestando la cancellazione degli aggravi e sostenendo che l’aggiudicataria non ha dimostrato di poter acquistare l’immobile, come impone la legge che regola l’acquisto di fondi da parte di persone domiciliate all’estero;

                                          che con le proprie osservazioni l’UEF di __________ ha comunicato che l’Autorità di I istanza del Distretto di __________ con decisione 25 febbraio 2000 ha stabilito che l’aggiudicazione del fondo part. __________ di __________ non è soggetta all’obbligo di autorizzazione LAFE;

                                          che l’oggetto del contendere è quindi limitato alla cancellazione degli aggravi del fondo part. __________ di __________;

                                          che nel caso di specie il ricorrente era a conoscenza del fatto che il fondo sarebbe stato messo all’incanto mediante doppio turno d’asta già a ricezone della comunicazione 17 gennaio 2000;

                                          che le condizioni d’incanto della part. __________ di __________ recanti al punto 3 la seguente indicazione:

                                          “Con scritto 13.1.2000 il creditore procedente ha chiesto che il fondo sia messo all’incanto con il doppio turno d’asta.

                                          L’aggravio è costituito da:

                                          - passo pedonale e veicolare a favore __________. __________;

                                          - accesso su scale a favore __________, dg __________;

                                          - nonché eventuali contratti di locazione esistenti.

                                          L’Ufficio procederà pertanto ai sensi dell’art. 142 LEF e 104 e 56 RFF.”:

                                          sono state depositate il 26 gennaio 2000;

                                          che l’art. 17 cpv.2 LEF prevede che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

                                          che il ricorso 25 febbraio 2000, diretto contro le modalità di aggiudicazione mediante doppio turno d’asta ex art. 142 LEF, è quindi manifestamente tardivo;

                                          che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile; 

                                          che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                          che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamato l'art. 17 e 142 LEF

pronuncia:            1.     Il ricorso 25 febbraio 2000 di __________, __________, è irricevibile.

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                 4.     Intimazione a:

                                          - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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