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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.2000 15.2000.23

23. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,096 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00023

Lugano 23 maggio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 di

                                         __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento 30 settembre 1999/ 3 novembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         __________

                                         __________

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         __________

                                         rappr. da __________

viste le osservazioni

- 20 gennaio 2000 di __________ - 26 gennaio 2000 dello __________ - 1° febbraio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 30 settembre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:

                                         Introiti:                                                                     fr. 3’300.--

                                         Minimo di esistenza:

                                         importi di base                                                       fr. 1’025.-locazione                                                                fr. 1’100.-cassa malati                                                           fr.    217.60

                                         trasferte, pasti fuori dom.,

                                         riscald., ass. diverse                                             fr.    482.40

                                         totale deduzioni                                                     fr. 2’825.--

                                  B.   Con ricorso 18 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendo che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e gli eventuali premi percepiti dal datore di lavoro.

                                  C.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell’escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la nullità deve essere rilevata d’ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum ScKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza, vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell’escusso, questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso sia stato inoltrato ben oltre il termine di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF.

                                   3.   Il ricorrente chiede che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e i premi percepiti dal datore di lavoro. La richiesta dell’escusso non può essere accolta, in quanto tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).  

                                   4.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

                                         Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1’100.-- per un alloggio che l'escusso occupa da solo a __________              E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.

                                   5.   L’UE di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 482.40 a titolo di trasferte, pasti fuori domicilio, riscaldamento e assicurazioni diverse. Orbene, prescindendo dalla correttezza dell’importo esposto, la cui decurtazione potrà avvenire, se del caso solo in occasione di ulteriori pignoramenti, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, tale raggruppamento di voci di spesa non è corretto. Infatti non è possibile determinare con esattezza i singoli importi riconosciuti dall’Ufficio per le spese in esame. Pertanto all’UE di Lugano va ricordato che in occasione di futuri pignoramenti di salario devono essere indicate per ogni singola voce di spese i relativi importi mensili, evitando il riconoscimento di importi forfetari.

                                   6.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 18 gennaio 2000 __________, è respinto.          

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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