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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2000 15.2000.22

16. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,003 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00022

Lugano 16 maggio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 20 gennaio 2000 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

                                         __________

e

                                         __________                                                          patr. dall’avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 1° febbraio 2000, con la quale al ricorso é stato  

concesso l’effetto sospensivo limitatamente a fr. 2'425.-- mensili;

viste le osservazioni 22 febbraio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e la ditta __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

                                  B.   Il 20 gennaio 2000 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del reddito percepito dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

                                         Reddito del debitore                                             fr. 5’495.--

                                         Minimo base                                                          fr. 1’025.-locazione                                                                fr.    900.-cassa malati                                                           fr.    207.-franchigia cassa malati                                         fr.      23.-totale                                                                       fr. 2'155.--

                                  C.   Con ricorso  31 gennaio 2000 __________ si aggrava contro il calcolo del minimo di esistenza, sostenendo che lo stesso non terrebbe conto di alcuni fattori importanti. In primo luogo il minimo base andrebbe calcolato sulla base dell’art. 152 CC e andrebbe quindi aumentato del 20%. Inoltre la cifra di fr. 5'495.-- relativa al reddito percepito sarebbe comprensiva dell’importo di fr. 911.-- a favore del figlio agli studi. L’importo di fr. 207, considerato dall’UE a titolo di premio della cassa malati, sarebbe errato, non corrispondendo al premio effettivamente pagato, ammontante a fr. 323.--. Da ultimo il ricorrente rileva che egli è in attesa della decisione del Pretore di Lugano, sezione 6, in merito al contributo alimentare a favore della moglie, dalla quale è separato. Egli chiede quindi che l’UE allestisca un nuovo calcolo del minimo di esistenza sulla base della decisione che sarà emanata dal Pretore.

                                  D.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.

                                         Il ricorrente pretende che tale importo venga aumentato del 20% sulla base dell’art. 152 CC. Tale richiesta non può essere accolta, essendo la Tabella in oggetto l’unica fonte per la determinazione del reddito pignorabile ex art. 93 LEF.

                                   3.   A titolo di premi della cassa malati  il ricorrente chiede che venga riconosciuto l'importo mensile di fr. 323.--. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dall'escusso si evince che l’importo di fr. 207.-riconosciuto dall’UE di Lugano è da ritenere corretto essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal,  considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria.

                                         __________ chiede che il calcolo del minimo di esistenza venga rivisto sulla base della decisione pretorile che verosimilmente stabilirà un contributo alimentare a favore della moglie. In effetti in data 10 maggio 2000 l’UE di Lugano ha fatto pervenire a questa Camera la decisione 8 maggio 2000 del Pretore di Lugano, sezione 6, nella causa che oppone l’escusso alla moglie __________ con la quale viene stabilito quanto segue:

                                         “1.    Il decreto supercautelare datato 16 novembre 1999 è modificato retroattivamente ( a decorrere cioè dalla data della sua emissione) nei seguenti termini:

                                          2.    E’ fatto obbligo al sig. __________ di versare nelle mani della moglie, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                                 fr. 500.--per la moglie

                                                 fr. 915.--per il figlio __________

                                         3.     In modifica del decreto 16 febbraio 2000 è fatto ordine alla Cassa Pensione dello Stato, Bellinzona, di trattenere dall’indennità percepita dal sig. __________ l’importo mensile di fr. 806.-- di versare detto importo direttamente alla signora __________

                                         4.     E’ fatto ordine allo spett. Istituto delle assicurazioni sociali,    Ufficio assicurazione invalidità, di accreditare la rendita completiva versata in favore di __________ (N. __________), pari a fr. 609.-- mensili, direttamente nelle mani del beneficiario.”

                                   5.   Alla luce di tale decisione e viste le peculiarità del caso in esame, s’impone la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché determini il minimo di esistenza dell’escusso sulla base delle mutate circostanze.

                                   6.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                         Sulle spese e le ripetibili, protestate dal ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 31 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come ai considerandi 4 e 5 di questa sentenza.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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