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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2001 15.2000.146

8. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,519 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00146

Lugano 8 gennaio 2001 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 ottobre 2000 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, nell’ambito del pignoramento di salario effettuato il 22 settembre 2000 nelle esecuzioni promosse da:

1. __________   2. __________ 3. __________ 4. __________ 3,4 rappr. da: __________   5. __________

viste le osservazioni 7 dicembre 2000 dell’UEF di __________

rilevato

in fatto:

                                  A.   L’11 settembre 2000 l’UEF di Riviera ha proceduto al pignoramento di salario nei confronti di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti. Le copie del verbale di pignoramento sono state spedite alle parti il 22 settembre 2000. L’UEF ha così stabilito l’eccedenza pignorabile dell’escussa a partire dal mese di dicembre 2000:

                                         Introiti:

                                         Debitore              CHF 4'190.00

                                         Contr. alim.          CHF     750.00

                                         Contr. figlia          CHF     470.00

                                         Totale                   CHF  5'410.00

                                         Minimo d’esistenza:

                                         a) Minimo base                     CHF   1'025.00

                                         b) lavori faticosi/notturni        CHF      120.00

                                             trasferte, pasti, diversi      CHF      520.00

                                         c) Locazione                          CHF   1'415.00

                                         d) Riscaldamento, luce         CHF      100.00

                                         e) Cassa malati, ass. inf.      CHF      217.00

                                         f) spese risc.                          CHF      200.00

                                         g) ./. contributo alimentare    CHF      750.00

                                         h) ./. contributo figlia              CHF      470.00

                                         Totale                                      CHF  2’177.00

                                  B.   Con ricorso 16 ottobre 2000 __________ chiede che venga depennato il contributo di CHF 470.-- previsto dall’UEF di Riviera da parte della figlia dell’escussa e che le vengano restituite le trattenute salariali effettuate prima del mese di dicembre 2000, in contrasto con il verbale di pignoramento 22 settembre 2000.

                                  C.   Con osservazioni 7 dicembre 2000 l’UEF di Riviera rileva che l’atto ricorsuale sarebbe intempestivo; in via subordinata chiede che esso sia respinto nel merito, ritenendo le censure ivi sollevate infondate.

considerando

in diritto:

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                               1.1.   In casu occorre rilevare che l’atto 16 ottobre 2000 denominato “ricorso” verte sul pignoramento 22 settembre 2000, e sarebbe di principio intempestivo, dal momento che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva al più tardi martedì 10 ottobre 2000, volendo considerare che la raccomandata dell’UEF di Riviera avrebbe potuto rimanere in giacenza per sette giorni dal 23 al 30 settembre 2000.

                                         Tuttavia nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione della propria decisione, emanandone - se del caso - una seconda, sia che accolga integralmente o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro quest'ultima decisione è poi data facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93 cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 56 ad art. 93).

                               1.2.   Di conseguenza, l'atto 16 ottobre 2000 di __________ (erroneamente intitolato "ricorso") va retrocesso all'UEF di Riviera affinché esamini se l'escussa ha fornito o meno la prova di cambiamenti nelle basi di calcolo del minimo di esistenza, emanando una decisione formale sull'istanza di revisione. L'UEF terrà inoltre conto delle considerazioni qui di seguito esposte da questa Camera nell'ambito della facoltà concessale dall'art. 22 cpv. 1 seconda frase LEF.

                                   2.   In virtù dei combinati art. 93 cpv. 2 LEF, il pignoramento esplica i suoi effetti a partire dalla sua esecuzione e per una durata massima di un anno. Tuttavia se il salario è stato già pignorato a favore di altri creditori di un gruppo precedente a quello in cui si trova il nuovo creditore procedente, egli potrà beneficiare del pignoramento unicamente allorquando tutti i creditori del gruppo precedente saranno stati soddisfatti (art. 110 cpv. 3 LEF); di conseguenza è possibile che un creditore di un gruppo successivo riesca ad ottenere un nuovo pignoramento di salario (della durata di un anno a partire dall'esecuzione dello stesso), ma che possa ottenere dei pagamenti solo per pochi mesi al termine di questo anno (Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 61 s. ad art. 93).

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che l'indicazione degli organi di esecuzione forzata dell'inizio del pignoramento ad una data diversa da quella dell'esecuzione del pignoramento non crea nessun diritto a favore dell'escusso, ma semmai costituisce un'informazione supplementare a favore del creditore procedente.

                                   3.   In virtù dell’art. 22 LEF, sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento; la nullità – rilevabile d’ufficio in ogni momento e con effetto ex tunc – è rilevata in primo luogo dall’organo di esecuzione forzata, legittimato a sostituire la propria decisione sino all’invio della risposta ad un ricorso (Cometta, Basler Kommentar, n. 14 e 18 ad art. 22); in secondo luogo la nullità va rilevata dalle autorità di vigilanza cantonali sia in qualità di autorità di ricorso sia in qualità di organo ispettivo degli Uffici di esecuzione forzata, indipendentemente se l’accertamento avviene nell’ambito di un ricorso o meno (Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 22); in terzo luogo la nullità può essere accertata anche dalla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, ma unicamente nell’ambito di un ricorso pervenuto ex art. 19 LEF (DTF 118 III 6 cons. 2a; Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 22); da ultimo non è escluso che in casi del tutto particolari, un tribunale differente da quelli summenzionati, possa rilevare la nullità di un atto esecutivo che ha dato di seguito origine ad un procedimento dinanzi a sé: è il caso ad esempio del giudice del rigetto dell’opposizione confrontato ad un precetto esecutivo manifestamente nullo (Cometta, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 22).

                               3.1.   In casu l'UEF di Riviera ha calcolato gli introiti dell'escussa, fissandoli in CHF 5'410.--; tale importo non è controllabile da questa Camera poiché all'incarto non sono stati allegati i giustificati per i redditi percepiti dall'escussa: la questione può comunque restare aperta, poiché - come precedentemente considerato - l'incarto deve essere ritornato all'UEF di Riviera per evasione dell'istanza di revisione. Tuttavia non può essere condiviso il calcolo del minimo di esistenza (pure esso non corroborato dai necessari giustificativi) allorquando stabilisce in CHF 3'397.-- la somma delle deduzioni mensili riconosciute all'escussa, e poi procede a detrarre pure i contributi alimentari e della figlia, che in precedenza aveva aggiunto agli introiti: di fatto in questo modo l'Ufficio giunge a indicare due volte tali entrate mensili dell'escussa. Di conseguenza, supposto che le cifre esposte nel verbale di pignoramento 22 settembre 2000 siano corrette e comprovate, il minimo di esistenza dell'escussa dovrebbe essere fissato in CHF 3'397, ciò che comporterebbe una trattenuta mensile di CHF 2'013.-- e non di CHF 3'233.--, come sembrerebbe lasciar intendere tale atto esecutivo. Corretto invece sembra essere il calcolo della trattenuta da operare sullo stipendio, poiché non si può pretendere che l’escussa versi ogni mese all’Ufficio le rendite percepite.

                               3.2.   Questo errore va indubbiamente corretto, poiché la sua generalizzazione viola gli interessi di creditori di futuri o attuali escussi a beneficio di prestazioni periodiche, poiché attenendosi a verbali di pignoramento così allestiti potrebbe pensare di beneficiare di pagamenti mensili maggiori di quelli poi effettivamente loro versati; dal momento che proprio di tali interessi questa Camera deve farsi garante, la decisione in esame andrebbe di principio dichiarata nulla ex art. 22 LEF.

                               3.3.   Tuttavia, nel caso in esame si può prescindere da questa pronuncia, dal momento che l'intero incarto viene ritornato all'UEF di Riviera per evasione dell'istanza di revisione.

                                   4.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz- Monod , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 20a, 22, 93, 110, LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.Il ricorso 16 ottobre 2000 __________ è evaso ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:- __________

                                         Comunicazione all’UEF di Riviera

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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