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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2000 15.2000.00075

25. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,667 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00075

Lugano 25 luglio 2000/CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 giugno 2000

                                         __________

                                         contro

                                         l’operato dell’UEF di Lugano,

e meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 10 maggio 2000 dal Pretore di Lugano, Sezione 5, su istanza di

                                          __________

                                          patr. dallo studio legale __________

nei confronti di

                                          __________

visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),

ritenuto

in fatto:                     A.   In base al decreto di sequestro n. __________ emanato dal Pretore del Distretto di Lugano il 10 maggio 2000, l’UE di Lugano ha proceduto, probabilmente (la data di esecuzione indicata erroneamente sul verbale è il 9 maggio 2000) lo stesso giorno, al sequestro presso la filiale di __________ dell’__________ __________ del “credito spettante all’avv. __________ nei confronti della __________ in restituzione dell’importo di CHF 537'000.— depositato sul suo conto cliente no. __________ o trasferito su altri conti di spettanza dell’avv. __________, ma che in realtà è di pertinenza della __________ ” nonché degli “averi patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.— esistenti sulla relazione bancaria no. __________, o da qui trasferiti su altre relazioni o in cassette di sicurezza intestate all’avv. __________, ma che in realtà sono di pertinenza della __________ ”. All’__________ __________, filiale di __________ __________ sono state contemporaneamente intimate brevi manu le diffide:

                                          “1. ad accertare l’esistenza o meno di quanto espressamente indicato presso i vostri Istituti Bancari ed a rispondere di conseguenza alla domanda posta in calce alla presente diffida [domanda di prendere nota della diffida e d’informare l’ufficio sull’esistenza dei beni sequestrati];

                                          2. A non disporre comechessia di quanto forma oggetto del presente sequestro senza l’esplicito consenso scritto dello scrivente Ufficio”.

                                          Si è soprasseduto alla presa in consegna dei valori oggetto del sequestro, i quali sono stati lasciati in custodia alla banca a nome e per conto dell’ufficio di esecuzione.

                                          __________ ha sottoscritto in data 10 maggio 2000, alle ore 16.45, di aver preso nota del contenuto della diffida.

                                   B.   Con il ricorso in esame, __________ (in seguito __________) e l’avv. __________ la revoca delle diffide intimate all’__________ di __________ e la dichiarazione della nullità dell’esecuzione del sequestro. Sostengono che il concetto di “pertinenza” (nell’espressione “che in realtà è di pertinenza della __________ ”) e di “conti di spettanza” (dell’avv. __________) usati nel decreto di sequestro sono sconosciuti dal diritto svizzero e estremamente ambigui, di guisa che l’__________ non sarebbe in grado di eseguire il decreto in modo conforme alla legge ed al contenuto dello stesso e si esporrebbe così a sanzioni di carattere penale, amministrativo e disciplinare nonché a vertenze di carattere civile con il cliente. I ricorrenti si oppongono altresì al sequestro degli averi patrimoniali dell’avv. __________ in quanto, se depositati su un conto, non esistono più quali oggetti indipendenti da un diritto di proprietà, oppure, se trasferiti in una cassetta di sicurezza, essi costituiscono incontestabilmente un bene appartenente ad un terzo e non a __________. In via subordinata, i ricorrenti negano del resto ogni diritto di __________ sulla somma di fr. 537'000.— siccome l’avv. __________ non avrebbe depositato tale somma sul conto dell’avv. __________ poi sequestrato per tacitare il debito di __________ nei confronti di __________, ma unicamente per poterla fare immediatamente sequestrare a favore di __________. I ricorrenti qualificano inoltre il sequestro in questione come esplorativo, in quanto esso si riferisce pure ad altri conti dell’avv. __________ non indicati con precisione.

                                          In via ancora più subordinata, l’avv. __________ oppone l’eccezione di compensazione nei confronti di __________ a ragione degli onorari dovutigli da quest’ultima e non pagati.

                                   C.   Nelle sue osservazioni 5 giugno 2000, il resistente osserva che l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza esaminarne le condizioni materiali ai sensi dell’art. 272 LEF, salvo casi di manifesta nullità, il suo potere di apprezzamento essendo stato ulteriormente ridotto con l’introduzione della procedura di opposizione al sequestro. L’espressione “di pertinenza della __________ ” significa, secondo il resistente, “di proprietà della __________ ” e non “di cui __________ è avente diritto economico” e ha un valore accessorio – aggiuntivo – non necessario per il sequestro. Vista l’indicazione del numero di conto, __________ era perfettamente in grado di eseguire il decreto e del resto non lo ha impugnato. Sulla designazione dei beni sequestrati, il resistente si riferisce per di più alla sentenza 2 maggio 2000 di questa Camera che ha annullato un precedente sequestro ottenuto da __________ sul medesimo conto n.__________ dell’avv. __________ in garanzia dello stesso asserito credito fatto valere nella presente causa contro __________ quanto all’espressione “valori patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.— esistenti sulla relazione bancaria n. __________ ”, __________ cita la sentenza __________. Egli rileva pure come la somma di fr. 537'000.— versata da __________ a favore di __________ appartiene giuridicamente a quest’ultima, citando in particolare l’art. 13 Codice professionale (RL 3.2.1.2.1).

                                          Il resistente ritiene infine ininfluente ai fini del giudizio il fatto che il ricorrente sia creditore di __________, essendo questa circostanza “res inter alios acta”.

                                   D.   L’UE di Lugano, nelle sue osservazioni 9 giugno 2000, chiede che il ricorso venga respinto.

                                   E.   Con scritto 26 maggio 2000, l’avv. __________ ha prodotto due ulteriori documenti (doc. 9 e 10). __________ si è opposto a tale produzione mediante scritto 9 giugno 2000, eccependone la tardività.

Considerato

in diritto:                   1.   Per quanto riguarda i documenti 9 e 10 prodotti dai ricorrenti in data 26 maggio 2000, va constatato che la loro produzione è effettivamente tardiva se si considera quale dies a quo del termine di ricorso la data dell’opposizione al sequestro la cui esecuzione è qui impugnata (ossia il 15 maggio 2000, v. doc. addotto da __________ con il suo scritto 9 giugno 2000). A prescindere dalla questione di sapere se il termine di ricorso non comincia a decorrere, in ogni caso, dalla comunicazione “ufficiale” del sequestro (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 135; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 257-258; Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 205-206) – cioè dalla notifica del verbale di sequestro, in casu spedito il 17 maggio 2000 (doc. 2 annesso al ricorso) –, va osservato che l’autorità di vigilanza accerta i fatti d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR) e potrebbe quindi, se necessario, assumere d’ufficio mezzi di prova addotti tardivamente. Nella fattispecie ciò si rivela però inutile, i documenti in questione, sconosciuti all’ufficio di esecuzione, essendo irrilevanti ai fini del presente giudizio: la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati sfugge in effetti alla competenza dell’ufficio di esecuzione (cfr. infra cons. 2).

                                    2.   Di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale. In particolare, non gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF. Soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 13 ad art. 275). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.). Con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione si è ridotto Gilliéron, op. cit., p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di opinione contraria, ma senza motivazione: Reeb, op. cit., p. 487-488). Pertanto, la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare non deve mai essere esaminata dall’ufficio (cfr. CEF 3 agosto 1999 su ricorso Banca X; Stoffel, op. cit., n. 49 ad art. 271 e n. 29 ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra ma non convincente: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275). Esso non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designi un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne l’esecuzione. Il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel, op. cit., n. 26-27. ad art. 272), la cui verifica spetta unicamente al giudice del sequestro e non all’ufficio. Quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di sequestro.

                                    3.   Il ricorso ex art. 17 LEF in materia di sequestro permette solo la contestazione dei provvedimenti dell’ufficio di esecuzione. Il decreto di sequestro non può pertanto essere impugnato con ricorso, bensì in via di opposizione ex art. 278 LEF o, per ciò che concerne il sequestrante, tramite appello. Soltanto l’esecuzione del sequestro può essere oggetto di ricorso, che va in particolare accolto quando il decreto eseguito si rivela incontestabilmente nullo (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 76 ad § 51) dal punto di vista formale (cfr. Stoffel, op. cit., n. 21 ss. ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 13 ss. ad art. 275).

                                3.1.   Ha qualità per ricorrere contro l’esecuzione di un sequestro chiunque sia leso da questa misura, segnatamente anche i terzi (Amonn/Gasser, op. cit., n. 77 ad § 51).

                                3.2.   In caso, l’avv. __________ è legittimato a ricorrere, essendo formalmente titolare del conto bancario oggetto del sequestro. Invece, la __________ non ha la legittimazione attiva, non facendo valere alcun interesse nella lite, poiché dichiara espressamente non essere titolare del credito sequestrato né pretende alcun diritto di proprietà sulla somma di fr. 537'000.— depositata da __________. Non fa neanche valere di essere esposta ad un’azione risarcitoria da parte dell’avv. __________. Il ricorso della __________ si rivela pertanto irricevibile.

                                    4.   Il sequestro in oggetto colpisce, da una parte, il “credito spettante all’avv. __________ nei confronti della __________ in restituzione dell’importo di CHF 537'000.— depositato sul suo conto cliente no. __________ o trasferito su altri conti di spettanza dell’avv. __________, ma che in realtà è di pertinenza della __________ ”, dall’altra gli “averi patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.— esistenti sulla relazione bancaria no. __________, o da qui trasferiti su altre relazioni o in cassette di sicurezza intestate all’avv. __________, ma che in realtà sono di pertinenza della __________ ”.

                                4.1.   Per quanto riguarda il sequestro del credito dell’avv. __________ contro __________, il decreto appare sufficientemente chiaro. Esso indica il numero del conto da sequestrare (__________) nonché il suo titolare (avv. __________). Il participio presente “spettante” significa comunemente “essere di spettanza di qualcuno, appartenergli per diritto” (DISC, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 1997). Comunque, anche se il Pretore avesse inteso con questo termine far sequestrare pure i beni di cui l’avv. __________ risultasse semplice avente diritto economico, quest’ultimo non potrebbe contestare il decreto con la via del ricorso (cfr. supra cons. 2), ma unicamente con opposizione. Si osserva del resto che la sola indicazione del numero del conto costituirebbe già di per sé una designazione sufficiente; l’aggiunta del nome del titolare del conto ha solo per scopo di evitare il sequestro di un conto sbagliato a causa dell’indicazione di un numero erroneo.

                                          È vero che l’aggiunta “ma che in realtà sono di pertinenza della __________ ” potrebbe far nascere un dubbio per la banca, in quanto, se essa dovesse considerare tale aggiunta come una condizione supplementare del sequestro, la banca dovrebbe decidere se i conti da sequestrare sono o meno “di pertinenza” (secondo l’accezione comune: “di proprietà”, “di pertinenza”, cfr. DISC) di __________ In realtà, la precisazione ha ovviamente quale unico scopo quello di evitare che l’ufficio di esecuzione consideri che il decreto di sequestro designi per errore beni appartenenti a terzi. Si ribadisce che l’esame della questione della proprietà dei diritti sequestrati è di competenza esclusiva del giudice del sequestro.

                                          Sempre per lo stesso motivo, il fatto – che peraltro sfugge alla conoscenza dell’ufficio di esecuzione – che __________ abbia pagato la somma di fr. 537'000.— per tacitare un suo debito nei confronti di __________ o per un altro motivo è quindi, in questa procedura, indifferente. Tale circostanza potrà, se del caso, essere invocata davanti al giudice del sequestro in sede di opposizione.

                                4.2.   Si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, come la prova del fatto che l’esecuzione – oggetto del gravame – del decreto di sequestro non pone problemi particolari risulti dall’assenza di ricorso da parte di __________

                                4.3.   I ricorrenti considerano che l’estensione del sequestro a conti di spettanza dell’avv. __________ sui quali la somma di fr. 537'000.— dovesse essere stata trasferita, costituisce un caso proibito di sequestro esplorativo. Orbene, questa Camera (CEF 10 aprile 2000 in re R. P. c/ AIHC Ltd., cons. 7) ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di un conto bancario, il sequestrante, qualora abbia reso verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata, può anche chiedere il sequestro di altri conti o averi in cassette di sicurezza presso la medesima banca, indicandoli solo per il loro genere – cosiddetto “Gattungsarrest” (cfr. Stoffel, op. cit., n. 29-32 ad art. 272). Nella fattispecie, il riferimento ad altri conti dell’avv. __________ è quindi lecito.

                                4.4.   Per quanto riguarda invece il sequestro degli “averi patrimoniali di valore pari a CHF 537'000.— esistenti sulla relazione bancaria no. __________ ”, si tratta di una formula pleonastica (in quanto riferita solo al conto __________) e meno precisa di quella che si riferisce al credito dell’avv. __________ contro __________. Quella designazione è tuttavia ammissibile, siccome è usuale che si confonda l’oggetto del diritto (in caso l’avere in conto) ed il diritto stesso (in specie il credito), non senza rilevare che, dal punto di vista giuridico, l’oggetto del sequestro (o del pignoramento) è il diritto patrimoniale e non il suo oggetto. La seconda designazione include del resto un elemento in più della prima, poiché quella si riferisce pure ai fondi eventualmente trasferiti dal conto __________ in cassette di sicurezza.

                                    5.   L’eccezione di compensazione sollevata in via subordinata dall’avv. __________ è irricevibile. L’ufficio di esecuzione non è in effetti competente per esaminarla; lo è solo il giudice del sequestro nell’ambito della procedura di opposizione, qualora i ricorrenti dovessero invocare l’estinzione per compensazione del credito sequestrato e quindi l’infruttuosità del sequestro, o, se del caso, il giudice civile in un’eventuale causa di merito che l’avv. __________ dovesse inoltrare per far valere i propri asseriti diritti sul credito sequestrato.

                                    6.   Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 22, 272, 274 e 275 LEF, nonché 62 OTLEF,

pronuncia:               1.   Il ricorso 22 giugno 2000 di __________ (__________), è irricevibile.

                                    2.   Il ricorso 22 giugno 2000 dell’avv. __________, è respinto.

                                    3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                    4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    5.   Intimazione:                ____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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