Incarto n. 15.2000.00060
Lugano 10 maggio 2000 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000
__________
contro
l’operato dell’UEF di Lugano,
e meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati il 10 aprile 2000 dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, su istanza di
__________
nei confronti di
__________
visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),
ritenuto
in fatto: A. In base ai decreti di sequestro n. __________ e __________ emanati dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano il 10 aprile 2000 contro __________ (condebitore __________ (condebitrice __________ __________) per un asserito credito di fr. 425'000.--, l’UE di Lugano ha proceduto il giorno seguente ai sequestri presso la filiale di __________ dell’__________ del “conto no __________ intestato a _________ di cui il debitore è titolare”. All’__________ __________ filiale di __________ sono state, già il 10 aprile 2000, intimate brevi manu le diffide seguenti:
“1. ad accertare l’esistenza o meno presso il vostro istituto di quanto sopra espressamente indicato ed a rispondere di conseguenza alla domanda posta in calce alla presente diffida [domanda di prendere nota della diffida e d’informare l’ufficio sull’esistenza dei beni sequestrati];
2. A non disporre comechessia di quanto forma oggetto del presente sequestro senza l’esplicito consenso di questo ufficio”.
Si è soprasseduto alla presa in consegna dei valori oggetto del sequestro, i quali sono stati lasciati in custodia alla banca a nome e per conto dell’ufficio di esecuzione.
L’__________ ha sottoscritto in data 10 aprile 2000 di aver preso nota del contenuto delle diffide.
B. Con scritto 10 aprile 2000, l’__________ ha significato all’UE di Lugano di non potere dare seguito ai sequestri per i seguenti motivi:
“‑ mancata identità tra numero di conto indicato e titolare indicato,
‑ mancata identità tra il debitore indicato e la titolarità della relazione oggetto dei sequestri”.
L’__________ ha precisato che qualora l’UE dovesse ritenerlo opportuno, il suo scritto valeva quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF.
C. Nelle sue osservazioni 19 aprile 2000, il sequestrante ha dichiarato che il numero di conto menzionato nei decreti di sequestro gli è stato indicato dai sequestrati stessi tramite il riconoscimento di debito 28 marzo 2000 prodotto con le osservazioni.
D. L’UE di Lugano, nelle sue osservazioni 2 maggio 2000, chiede che il ricorso sia respinto.
Considerato
in diritto: 1. Di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale. In particolare, non gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF. Soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, che altrimenti sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 13 ad art. 275). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.). Con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione dovrebbe tuttavia essere strettamente limitato al controllo formale del decreto di sequestro. Pertanto, la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare non deve mai essere esaminata dall’ufficio (cfr. CEF 3 agosto 1999 su ricorso Banca X; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 49 ad art. 271; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275). Esso non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designa un terzo quale titolare oppure proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne l’esecuzione. Il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel, op. cit., n. 26-27. ad art. 272), la cui verifica spetta unicamente al giudice del sequestro e non all’ufficio. Quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di sequestro.
2. Il ricorso ex art. 17 LEF permette solo la contestazione dei provvedimenti dell’ufficio di esecuzione o dell’ufficio fallimenti. Il decreto di sequestro non può pertanto essere impugnato con ricorso, bensì in via di opposizione ex art. 278 LEF o, per ciò che concerne il sequestrante, tramite appello. Soltanto l’esecuzione del sequestro può essere oggetto di ricorso, che va pure accolto quando il decreto eseguito si rivela incontestabilmente nullo (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 76 ad § 51) dal punto di vista formale (cfr. Stoffel, op. cit., n. 21 ss. ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 13 ss. ad art. 275).
a. Ha qualità per ricorrere contro l’esecuzione di un sequestro chiunque sia leso da questa misura, segnatamente anche i terzi (Amonn/Gasser, op. cit., n. 77 ad § 51).
b. In caso, l’__________ è legittimata a ricorrere, essendo terza debitrice alla quale è stato notificato il sequestro, per le implicazioni che il provvedimento ha sulla relazione contrattuale tra la banca e il titolare del conto.
3. I sequestri in oggetto colpiscono il “conto no __________ intestato a __________ di cui il debitore è titolare”.
a. La ricorrente ritiene di non potere dare seguito alle diffide dell’UE, non esistendo una correlazione tra il numero di conto ed il titolare e/o i (con)debitori indicati nel decreto di sequestro. Non è dato da sapere tuttavia se con “titolare” la banca intende la __________ (alla quale, secondo il decreto, è “intestato” il conto sequestrato) o i pretesi debitori (secondo il decreto “titolari” del medesimo conto).
b. La designazione del bene da sequestrare contenuto nei decreti di sequestro in esame è comunque sufficientemente precisa. Va sequestrato il conto __________ nella misura in cui il titolare, ossia il creditore nella relazione giuridica con la banca relativa al conto, è la società __________ (la parola “intestato” usata nei decreti di sequestro significa “che porta il nome della persona fisica o giuridica cui appartiene” [cfr. DISC, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 1997]) e/o __________ (sequestro n. __________1), risp. (sequestro n. __________).
c. Se non esiste una simile corrispondenza tra il numero del conto e l’identità del suo titolare o dei suoi titolari, l’__________ deve informare l’ufficio, se del caso dopo la fine di un’eventuale procedura di opposizione ex art. 278 LEF, che il sequestro è stato infruttuoso, conformemente al punto n. 1 delle diffide. Cade allora evidentemente l’interdizione di disporre del bene (inesistente) sequestrato di cui al punto 2 delle stesse diffide. Nel caso contrario, va eseguito (o mantenuto) il blocco del conto ed annunciato all’UE il risultato del sequestro secondo le modalità temporali sopra indicate. Eventuali contestazioni circa il fatto che la __________, per ipotesi unica titolare del conto sequestrato, non sia il debitore indicato nel decreto di sequestro, devono essere fatte valere tramite l'opposizione ex art. 278 LEF.
4. Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 275 e 278 LEF, nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 dell’__________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria