Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2000 15.1999.88

10. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·703 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.1999.00088

Lugano 10 gennaio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l'incanto 20 aprile 1999 di un credito del ricorrente e del pacchetto azionario delle società __________ e __________, beni pignorati nei gruppi di esecuzione n. __________ e __________;

viste le osservazioni      4    giugno 1999 degli avv. __________ e __________;

                                         7    giugno 1999 dell'avv. __________;

                                         14 giugno 1999 di __________;

                                         18 giugno 1999 dell'UE di Lugano;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 31 maggio 1999 è stato negato l'effetto sospensivo al ricorso;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito della realizzazione dei beni del __________, pignorati per i gruppi di esecuzione n. __________ e __________, l'UE di Lugano ha messo all'incanto alcuni beni mobili dell'escusso in data 20 aprile 1999. Sono stati realizzati 50 azioni della __________ (per fr. 200.-- complessivi), 100 azioni della __________ (fr. 1'300.--), e due crediti contestati nei confronti di __________, uno per la somma di fr. 3'500'000.-- (venduto per fr. 400.--) e l'altro per fr. 75'000.-- (fr. 100.--).

                                  B.   Con ricorso 25 maggio 1999 __________ ha postulato l'annullamento dell'incanto 20 aprile 1999. A suo dire egli non avrebbe ricevuto l'avviso di incanto e nemmeno copia del verbale d'incanto. Sarebbe poi assurdo vendere un credito milionario unitamente alle azioni della società debitrice, poiché si favorirebbe una confusione ex art. 118 CO tra debitore e creditore del credito messo all'asta, a danno dell'escusso e dei creditori pignoranti.

                                  C.   Con le rispettive osservazioni __________, gli avv. __________, l'avv. __________ e l'UE si sono limitati a confermare la legalità dell'agire dell'ufficio.

Considerato

in diritto:                  1.   Si prescinde dall'istruttoria sulla tempestività del gravame, il ricorso dovendo essere respinto per ragioni di merito.

                                   2.  

                                  a)   A norma dell'art. 125 cpv. 3 LEF l'avviso di incanto viene spedito in busta semplice al debitore, al creditore e ai terzi interessati. Le comunicazioni volute dal legislatore per invio semplice non possono essere impugnate con ricorso ex art 17 LEF sostenendo di non averle ricevute per l'impossibilità dell'organo di esecuzione e fallimento di provarne la ricezione da parte del destinatario (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 125 LEF; cfr. pure Hansjörg Peter, Communication et notification en droit des poursuites, in: BlSchK 1997, 43, 45, 46-47 e 49, benché non così esplicito; contra: Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10-11 ad art. 125 LEF, che riprende però la giurisprudenza del TF emanata vigente il vecchio diritto, che prescriveva l'invio raccomandato).

                                         In concreto quindi il presunto mancato invio dell'avviso di incanto non poteva comunque essere fatto valere da __________.

                                         Il verbale di incanto è poi stato regolarmente spedito alle parti il 10 giugno 1999, successivamente al ricorso.

                                  b)   L'asta 20 aprile 1999 è stata gestita correttamente dall'ufficio. Non si giustificava in particolare di vendere separatamente le azioni e i crediti, per approfittare eventualmente dell'ignoranza dell'acquirente delle azioni __________ circa l'esistenza di presunti importanti debiti a carico della società. Il fatto che il credito era contestato è stato debitamente indicato nell'avviso d'incanto. Il valore di stima del credito, forzatamente approssimativo e fissato in fr. 35'000.--, non era arbitrario. L'esito deludente dell'asta non può poi essere imputato all'UE e nemmeno il fatto che l'aggiudicatario delle azioni corrispondesse a quello dei crediti.

                                   3.   Il ricorso va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 125 LEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 25 maggio 1999 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.1999.88 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2000 15.1999.88 — Swissrulings