Incarto n. 15.1999.00005 15.1999.00006
Lugano 10 gennaio 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 8 gennaio 1999 di
__________
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro gli “stati di riparto provvisori” 31 dicembre 1998 del fallimento
__________
procedura concernente anche
__________
__________
__________
nonché
__________
richiamate le ordinanze presidenziali 15 gennaio 1999, con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 25 marzo 1999 dello __________
- 25 marzo 1999 del Comune di __________
- 17 marzo 1999 della __________
- 29 aprile 1999 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 12 dicembre 1990 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società __________. Essendo stati rinvenuti quali unici beni gli immobili part. __________ RFD di __________, con un valore di stima peritale di fr. 1’050’000.-- gravato da oneri ipotecari per fr. 3’104’807.70, part.__________ RFD di __________ con un valore di fr. 655'000.-- gravata da oneri ipotecari per fr. 1'300'000.--, nonché averi bancari e oggetti d'ufficio per un valore complessivo di fr. 3'289.-- l’UF chiedeva al Giudice del fallimento di decretare la continuazione della procedura in via sommaria. Le relative pubblicazioni sono apparse sul FUC del __________ e sul FUSC del __________.
B. La graduatoria e gli elenchi oneri della part. __________ RFD di __________ e della part. __________ RFD di __________ sono stati depositati in data 7 ottobre 1996 dando adito ad un ricorso ex art. 17 LEF, sfociato nella sentenza 29 maggio 1998 di questa Camera (inc.15.96.192). Il 17 novembre 1998 ha avuto luogo l'incanto pubblico della part.__________ RFD di __________, aggiudicata per fr.880'000.-- e della part. __________ RFD di __________, aggiudicata per fr. 575'000.--
C. Il 31 dicembre 1998 l'UF di Lugano depositava gli " Stati di riparto provvisori " relativi alla realizzazione degli immobili in oggetto che risultavano così composti:
Part. __________ RFD di __________
I. Attivo
Ricavo incanto fr. 880'000.--
II. Ripartizione
Spese di massa
a) crediti al beneficio del diritto di pegno sugli immobili realizzati
Imposta federale diretta utile di vendita fr. 46'955.--
Imposta cantonale 1992/98 fr. 12'720.65
Imposta comunale 1992/98 fr. 6'364.40
b) spese di amministrazione del fondo
Tassa di canalizzazione 1991/98 fr. 536.50
Note manutenzione giardino fr. 25'186.90
Spese di realizzazione fr. 4'700.--
Ricavo netto da ripartire fr. 783'536.55
Liquidazione
__________
Imposta cantonale 1988/91 fr. 9'953.90
__________
Imposta comunale 1988/91 fr. 6'130.10
__________
Contrib. costr. impianto di depurazione fr. 658.85
Tassa di canalizzazione 1990 fr. 83.45
__________
Cartella ipotecaria di I rango fr. 766'710.25
Banca __________ fr. --.--
Totale distribuito fr. 783'536.55
Part.__________ RFD di __________
I. Attivo
Ricavo incanto fr. 575'000.--
II. Ripartizione
Spese di massa
a) crediti al beneficio del diritto di pegno sugli immobili realizzati
Imposta federale diretta utile di vendita fr. 31'450.--
Imposta cantonale 1992/98 fr. 4'460.15
Imposta comunale 1992/98 fr. 2'548.40
b) spese di amministrazione del fondo
Tassa di canalizzazione 1992/97 fr. 1'332.65
Spese di realizzazione fr. 3'900.--
Ricavo netto da ripartire fr. 531'308.80
Liquidazione
__________
Imposta cantonale 1990/91 fr. 1'949.20
Comune di __________
Imposta comunale 1990, tassa fognatura 1990, contributi di miglioria, tassa mappa 1989 fr. 2'637.10
__________
Cartella ipotecaria di I rango fr. 526'722.50
Totale distribuito fr. 531'308.80
D. Con ricorsi 8 gennaio 1999 diretti contro gli stati di ripartizione delle part. __________ RFD di __________ e part. __________ RFD di __________, __________ formula i seguenti petitum:
Part.__________ RFD di __________
"In via principale
1. Il ricorso è accolto.
2. Il credito per imposta cantonale 1992/1998, di fr. 12'720.65 iscritto, come spese di massa, nello stato di riparto provvisorio depositato il 31.12. 1998 è stralciato.
3. Il credito per imposta comunale 1992/1998 di fr. 6'364.40 iscritto, come spese di massa, nello stato di riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
4. Il credito per imposta federale diretta di fr. 46'955.-- iscritto, come spesa di massa, nello stato di riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
5. Conseguentemente il netto ricavo da ripartire a favore della ricorrente ammonta a fr. 832'750.30."
Part. __________ RFD di __________
" In via principale
1. Il ricorso è accolto.
2. Il credito per imposta cantonale 1992/1998, di fr. 4'460.15 iscritto, come spese di massa, nello stato di riparto provvisorio depositato il 31.12. 1998 è stralciato.
3. Il credito per imposta comunale 1992/1998 di fr. 2'548.40 iscritto, come spese di massa, nello stato di riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
4. Il credito per imposta federale diretta di fr. 31'450.-- iscritto, come spesa di massa, nello stato di riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
5. Conseguentemente il netto ricavo da ripartire a favore della ricorrente ammonta a fr. 565'181.05."
La ricorrente rileva innanzi tutto che, non essendo i crediti per imposta cantonale e comunale esposti negli elenchi oneri depositati il 10 agosto 1998 e non avendo né lo __________ né i Comuni di __________ e __________ contestato il contenuto degli elenchi oneri, i suddetti creditori avrebbero perso il diritto d'iscrivere tali crediti negli stati di riparto oggetto dei ricorsi. La ricorrente assevera inoltre che l'UF di Lugano inserendo negli stati di riparto provvisori gli importi relativi alle imposte cantonali e comunali, avrebbe violato la legge, in quanto non sarebbe lecito inserire nello stato di riparto provvisorio elementi non contenuti nell'elenco oneri. La Banca sostiene inoltre che l'IFD sull'utile di vendita non andrebbe considerata un debito di massa.
E. Delle osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 8 gennaio 1999 di __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UF di Lugano nell’ambito del fallimento della società __________ in liquidazione. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.5. e inc. 15.99.6. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
2. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekostenund -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorio tostoché sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i debiti della massa. (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF)
3. Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.) L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
4. In concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo Stato e dai Comuni di __________ e __________, ritenendole spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione.
Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla realizzazione della part. __________ RFD di __________ e della part. __________ RFD di __________, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa , in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso di __________ deve essere respinto. L’esame definitivo della qualifica della pretese fatte valere dallo Stato e dai Comuni di __________ e __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum delle pretese fiscali, anche sulla natura di debito di massa.
5. Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato e dei Comuni di __________ e __________ quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo Stato e dai Comuni di __________ e __________ sono sorte dopo la dichiarazione di fallimento essendo riferite agli anni 1992/1998 Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, le imposte cantonali 1992/1998, le imposte comunali 1992/1998 e l'imposta federale diretta sull'utile di vendita ammontanti a:
Part. __________ RFD di __________
Imposta federale diretta utile di vendita fr. 46'955.--
Imposta cantonale 1992/98 fr. 12'720.65
Imposta comunale 1992/98 fr. 6'364.40;
Part.__________ RFD di __________
Imposta federale diretta utile di vendita fr. 31'450.--
Imposta cantonale 1992/98 fr. 4'460.15
Imposta comunale 1992/98 fr. 2'548.40,
sono da ritenere. quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.
6. Ne consegue la reiezione del gravame
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 261 e 262 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.5 e 15.99.6 sono dichiarate congiunte.
2.1 Il ricorso 8 gennaio 1999 (inc. 15.99.05) __________ è respinto.
2.2 Il ricorso 8 gennaio 1999 (inc. 15.99.06) __________ è respinto.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria