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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.08.2000 15.1999.136

3. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,798 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.1999.00136

Lugano 3 agosto 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 agosto 1999 di

                                          __________

                                          patr. dall’avv. __________

                                          contro

l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro lo “stato di riparto provvisorio” 22 luglio 1999 del fallimento

                                          __________

procedura concernente anche

                                          __________

                                          rappr. da __________

                                          __________

                                          rappr. da __________

                                          __________

nonché

                                          __________

                                          rappr. da__________ richiamata l’ordinanza presidenziale 3 agosto 1999, con la quale al ricorso è stato  

concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni   

- 10 agosto 1999 della __________

- 19 agosto 1999 del __________

- 19 agosto 1999 dello __________

-  3 agosto 1999 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                       

                                          A.    Con decreto 28 luglio 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società __________ in liquidazione.

                                          B.    Il 4 dicembre 1997 ha avuto luogo l’incanto della part. __________ RFD di __________ di proprietà della fallita, aggiudicata per l’importo di fr. 1'498'000.--.

                                          C.    In data 22 luglio 1999 l'UF di Lugano depositava lo "Stato di riparto provvisorio” del fallimento __________ in liquidazione. Il ricavo a beneficio dei creditori, risulta così composto:

                                                  Attivo

                                                  Ricavo incanto                                                     fr.     1'498'000.--

                                                  Reddito degli immobili                                       fr.      433'178.10

                                                  Totale attivo                                                         fr.   1'931'178.10

                                                  B. Riparto

                                                  Spese di massa

                                                  a) crediti ex art. 262 cpv. 2 LEF

                                                  Imposta cantonale 1993/96 + int.                      fr.        58’199.95

                                                  Imposta cantonale 1997                                     fr.          8'412.30

                                                  Imposta comunale 1993/96 + int.                      fr.        47'559.55

                                                  Imposta comunale 1997                                     fr.          5'589.30

                                                  IFD utile di vendita                                              fr.          1'923.90

                                                  Spese di amministrazione del fondo

                                                  Tassa di canalizzazione 1992                           fr.          1'104.65

                                                  Totale                                                                   fr.      122'789.65

                                                  Ricavo netto da ripartire                                     fr.   1'808'388.25

                                          D.    Con ricorso 2 agosto 1999 __________ formula il seguente petitum:

                                                  “1.   Il ricorso è accolto.

                                                   2.   Le spese e i debiti di massa, nonché le spese di amministrazione iscritti al p.to II a) e b) dello stato di ripartizione provvisorio, depositato il 22 luglio 1999 nella procedura fallimentare __________ in liquidazione, per un totale di fr. 122'789.65, sono integralmente stralciati".

                                                  __________ ritiene che le pretese fiscali in oggetto non debbano essere considerate quali debiti di massa. La ricorrente rileva inoltre che i crediti per imposta cantonale e comunale relativi al 1993, nonché quello relativo alla tassa di canalizzazione, sarebbero esposti sia nell'elenco oneri, come debiti della fallita, sia nello stato di riparto provvisorio, come spese di massa. __________ postula il riconoscimento di tali importi unicamente quali debiti della fallita.

                                          E.    Delle osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                     

                                          1.     Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekostenund -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorio tostoché sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i debiti della massa. (cfr. Staehlin, op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF)

                                          2.     Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op. cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op. cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op. cit. n.33 ad art. 262 LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.) L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale  e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

                                          3.     In concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo __________ e dal __________, ritenendole spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione.

                                                  Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla realizzazione della part. __________ RFD di __________, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso Il ricorso di __________ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo __________ e dal __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

                                          4.     Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello __________ e del __________ quale debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di realizzazione e amministrazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo __________ e dal __________ sono sorte dopo la dichiarazione di fallimento essendo riferite agli anni 1993/1997. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, le imposte cantonali 1993/1997 di complessivi fr. 66'612.25, le imposte comunali 1993/1997 di complessivi fr. 53'148.85, l’IFD di fr. 1'923.90, nonché la tassa di canalizzazione di fr. 1'104.65 sono da ritenere. quali spese di amministrazione e di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.

                                          5.     La ricorrente sostiene che l'UF di Lugano avrebbe esposto i crediti per imposta cantonale e comunale relativi al 1993, nonché la tassa di canalizzazione sia nell'elenco oneri, come debiti della fallita, sia nello stato di riparto definitivo. Orbene dagli atti risulta che a seguito delle sentenze 28 e 29 aprile 1997 della II CCA i crediti fiscali relativi al 1993 e la tassa di canalizzazione sono stati stralciati dall'elenco oneri della part. __________ RFD di __________. Di conseguenza la censura si rivela priva di fondamento.

6.          Ne consegue la reiezione del gravame.

                                        Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 261 e 262 LEF

pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 2 agosto 1999 __________, è respinto.

                                          2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.     Intimazione a:  - __________;

                                                  Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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