Incarto n. 15.1999.00192
Lugano 13 gennaio 2000 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 ottobre 1999 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona,
e meglio contro la sospensione dell'esecuzione n.__________ promossa dal ricorrente nei confronti di
__________ patr. dall'avv. __________
a convalida del sequestro n.__________ decretato il 13 ottobre 1997 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona;
Viste le osservazioni 20 ottobre 1999 della __________ e 22 novembre 1999 dell'UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Su istanza di __________ (in seguito __________) contro __________ (in seguito __________), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha decretato il 13 ottobre 1997 il sequestro presso la __________ (ora __________), Succursale di __________ del “blocco dei pagamenti a favore della __________ relativi alle fatture già pagate dalla __________; importi depositati sui conti Nr. __________ (Lire) e Nr. __________ (Frsv). Blocco del pagamento di Lit. 72’681’840”. Il sequestro è stato concesso sulla base degli art. 271 cpv.1 n.2 e 4 LEF e fino a concorrenza dell’importo di fr. 97’750.-- oltre spese e accessori. Quale titolo di credito è indicato “rimborso spese e risarcimento danni causati dalla mancata fornitura di acqua minerale prevista dal contratto del 24.5.1996”
B. Il 14 ottobre 1997 l’UEF di Bellinzona ha proceduto come al decreto pretorile, e meglio al sequestro “del blocco dei pagamenti a favore della ditta __________, relativi alle fatture già pagate dalla __________ importi depositati sui conti no. __________ (lire italiane) e __________ (franchi svizzeri). Blocco del pagamento di lire italiane 72’681’840, il tutto fino a concorrenza del credito”. Copia del verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 22 ottobre 1997.
C. Adita dalla debitrice sequestrata, questa Camera con sentenza 27 agosto 1997 (inc.15.97.187) ha confermato l'esecuzione del sequestro, ritenendo che - a un esame prima facie - oggetto del sequestro risultava essere "il credito che la __________ - debitrice sequestrata - vanta quale assegnataria nei confronti della (assegnata) __________ - terza debitrice nel sequestro - e meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla stessa banca alla __________." (…) "credito in quanto tale senz'altro sequestrabile".
D. Con PE n. __________ del 12 gennaio 1999 __________ ha promosso contro la debitrice sequestrata l'esecuzione a convalida del sequestro n.__________ per un credito di Fr. 97'750 oltre accessori. Al precetto esecutivo, notificato l'11 febbraio 1999 per rogatoria direttamente alla società escussa, non è stata interposta opposizione.
E. A seguito della domanda 4 marzo 1999 di __________ di proseguire l'esecuzione, il 18 marzo 1999 l'UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento di quanto era oggetto del sequestro, a copertura di un credito di Fr. 105'384.80 interessi e spese compresi. In particolare l'UEF ha riportato sul verbale di pignoramento la formulazione iscritta nel verbale di sequestro, ossia “ blocco dei pagamenti a favore della ditta __________, relativi alle fatture già pagate __________, importi depositati sui conti no. __________ (lire italiane) e __________ (franchi svizzeri). Blocco del pagamento di lire italiane 72’681’840, il tutto fino a concorrenza del credito”.
Il verbale di pignoramento, unitamente all'avviso di pignoramento 12 marzo 1999, sono stati notificati, per rogatoria, direttamente alla debitrice, in data 24 maggio 1999.
F. Nel frattempo, con scritto 17 marzo 1999, __________ per conto della __________ ha segnalato all'UEF che la società __________ con pronunciati italiani del 21 ottobre 1998 e del 11 dicembre 1998 era stata dichiarata insolvente e posta in amministrazione straordinaria con nomina di un commissario, chiedendo contestualmente l'applicazione degli art. 206 e 207 LEF oppure dell'art. 297 LEF, "considerato che lo stato di insolvenza è da parificare al fallimento secondo il diritto svizzero" rispettivamente equiparabile "alla concessione di una moratoria concordataria".
G. Con scritto 8 aprile 1999 l'UEF in risposta alla richiesta dell'avv. __________ ha dichiarato di non ritenere dati gli estremi per sospendere la procedura esecutiva n.__________ a carico della __________, atteso che "le decisioni straniere possono essere ammesse nella misura in cui siano state riconosciute e dichiarate esecutive dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in Lugano".
H. A seguito della richiesta 14 giugno 1999 di __________ di procedere alla ripartizione dell'importo pignorato e al versamento di quanto le spettava, il 17 giugno 1999 l'UEF ha invitato la banca terza debitrice a "voler trasmettere il saldo dei conti citati, fino a concorrenza del credito di Fr. 107'681.15" . Il 7 luglio 1999 __________ in relazione al conto n. __________ ha comunicato un saldo di "Fr. 5'807.60 a nostro favore", mentre in relazione al conto n. __________ ha indicato "conto estinto il 6 febbraio 1999". Con scritto 6 agosto 1999 l'UEF rilevando che "oltre ai conti (citati) è stato sequestrato il blocco del pagamento di lire italiane 72'681'840.00", ha richiesto alla banca "il saldo, in franchi svizzeri, dell'importo sequestrato". Il 2 settembre 1999 l'Ufficio ha quindi incassato da __________ l'importo di Fr. 17'782.05.
I. Intanto, con istanza 2 agosto 1999 __________ in subdelega del commissario dell'amministrazione straordinaria, ha chiesto alla CEF a nome e per conto della __________ il riconoscimento in Svizzera della decisione italiana di dichiarazione dello stato di insolvenza della società (inc. 14.99.076). Nell'ambito della procedura di riconoscimento e quale provvedimento conservativo ex art. 168 LDIP, la CEF con decisione 31 agosto 1999 ha ordinato all'UEF di sospendere - con provvedimento formale - l'esecuzione n.__________ a convalida del sequestro promossa da __________ nei confronti della __________
J. Con scritto 27 settembre 1999 l'UEF ha quindi comunicato alla __________ che a seguito della decisione 31 agosto 1999 della CEF non poteva effettuare il pagamento dell'importo pignorato.
K. Con ricorso 5 ottobre 1999 __________ chiede l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'esecuzione n.__________ con contestuale ordine all'UEF di "provvedere al riparto della somma ricavata dal pignoramento del credito a favore della creditrice __________ ", atteso in sostanza:
- che l'UEF prima di sospendere l'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto degli atti esecutivi già compiuti in quella procedura - non noti alla CEF nel momento dell'emanazione della decisione 31 agosto 1999 - e in particolare dell'avvenuto pignoramento di denaro contante e della scadenza dei termini di partecipazione;
- che con quella sospensione si sarebbe di fatto ottenuto un effetto che neppure la dichiarazione di fallimento in Svizzera rispettivamente il riconoscimento in Svizzera del fallimento estero avrebbero potuto avere;
- che infatti per l'art. 199 cpv. 2 LEF se al momento della dichiarazione di fallimento i termini di partecipazione al pignoramento sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni pignorati sono ripartite tra i creditori pignoranti a norma degli art. 144-150 LEF, e solo l'eventuale eccedenza spetta alla massa del fallimento;
- che pertanto nel caso di specie - trattandosi di pignoramento di denaro contante ed essendo già scaduti i termini di partecipazione al pignoramento - l'esecuzione non sarebbe comunque cessata al momento della dichiarazione di fallimento rispettivamente del suo riconoscimento in Svizzera;
- che inoltre la decisione 31 agosto 1999 della CEF sarebbe comunque nulla in quanto emanata in violazione del diritto di essere sentito di __________
L. Delle osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
1. 1. Per l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia, ossia per quanto compatibili con la natura del sequestro, le norme concernenti il pignoramento. Nell’esecuzione di un sequestro l’Ufficio si limita in particolare ai beni indicati nel decreto del sequestro (DTF 112 III 115; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.ed., Berna 1997, §51 n.45 p.415; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.7 ad art. 275 LEF). I beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117) - saranno l'oggetto specifico del pignoramento nell'esecuzione - già pendente o promossa successivamente - a convalida del sequestro. Il sequestro non costituisce infatti già una vera e propria misura d'esecuzione, bensì soltanto una misura conservativa e provvisoria a garanzia del substrato nell'esecuzione del credito per il quale il sequestro è stato concesso (Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n. 54 p.417, n.94s. p.425s.). Esso non crea quindi in linea di principio alcun privilegio di diritto sostanziale; in particolare non attribuisce al creditore sequestrante il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati, i quali possono sempre essere nuovamente sequestrati o pignorati da altri creditori (DTF 116 III 116), atteso che in quest'ultimo caso il creditore sequestrante partecipa di diritto al pignoramento, seppure solo in via provvisoria, fintanto che non è in grado a sua volta di presentare la domanda di pignoramento (art. 281 cpv. 1 LEF; DTF 119 III 93; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.16 ad art. 271 LEF e n.12 ad art. 275 LEF).
1.2. In caso di fallimento del debitore sequestrato, anche i beni già sequestrati, così come in linea di principio i beni già pignorati, sono comunque devoluti alla massa (art. 199 cpv. 1 LEF), la dichiarazione di fallimento avendo per effetto la cessazione delle esecuzioni (speciali) pendenti contro il fallito (art. 206 cpv.1 LEF; DTF 67 III 38; Amonn/ Gasser, op.cit., §40 n. 20 p.318); ciò vale anche in caso di riconoscimento in Svizzera del fallimento estero del debitore sequestrato, per il rinvio dell'art. 170 LDIP; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, Vol.III, n.85 ad art. 275 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., ad art. 275 LEF). A questa regola fanno eccezione tuttavia i beni pignorati che al momento della dichiarazione di fallimento fossero già stati realizzati, rispettivamente - se i termini di partecipazione al pignoramento ex art. 110 e 111 LEF sono già scaduti - quei beni (definitivamente) pignorati, per i quali non è necessaria la realizzazione, ciò che si verifica nel pignoramento di denaro in contante, così come in quello di crediti o salario, qualora al momento della dichiarazione di fallimento fossero già stati versati all'Ufficio. In questi casi alla massa fallimentare spetta soltanto l'eventuale eccedenza, dopo ripartizione tra i creditori procedenti (cfr. art.199 cpv.2 LEF; DTF 107 III 117; Lukas Handschin/ Daniel Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, Vol.II, n.11 ad art. 199 LEF, per il quale la norma va interpretata in senso restrittivo; Amonn/ Gasser, op.cit., §40 n. 20 p.318).
2. In concreto i beni sequestrati il 13 ottobre 1997 su istanza di __________ e di cui al verbale di sequestro 14 ottobre 1997 n.__________ sono stati definitivamente pignorati il 18 marzo 1999 nell'esecuzione n.__________ promossa da __________ contro la debitrice sequestrata a convalida del sequestro. Il verbale di pignoramento, unitamente all'avviso di pignoramento 12 marzo 1999, sono stati notificati alla NAD per rogatoria il 24 maggio 1999. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, nel caso in esame non si tratta di pignoramento di "denaro contante". Infatti l'oggetto del pignoramento 18 marzo 1999 - come esposto al cons. 1.1. - è e poteva essere soltanto l'oggetto del sequestro 14 ottobre 1997, e dunque un credito, in particolare "il credito che la __________ - debitrice sequestrata - vanta quale assegnataria nei confronti della (assegnata) __________ - terza debitrice nel sequestro - e meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla stessa banca alla __________ " (…), credito tuttavia non ancora monetizzato al momento del pignoramento. Tant'è vero che con scritti 17 giugno 1999 e 6 agosto 1999 l'UEF ha conseguentemente invitato la banca terza debitrice a "voler trasmettere il saldo". E' con girata 2 settembre 1999 che __________ ha versato sul conto postale n.__________ dell'Ufficio un importo - tuttora ivi depositato - di Fr. 17'782.05, valuta 2 settembre 1999, con esplicito riferimento al "sequestro __________ del 14.10.97 e richiesta 17.6.99" (cfr. copia girata 2.9.99, estratto dal conto, allegato allo scritto 16 dicembre 1999 dell'UEF agli atti). Dagli atti risulta tuttavia che soltanto il giorno dopo, il 3 settembre 1999, l'UEF ha ricevuto la decisione supercautelare 31 agosto 1999 adottata nell'ambito della procedura di riconoscimento ex art. 166 ss. LDIP della decisione 14 ottobre 1998 del Tribunale di __________, con l'ordine di sospendere l'esecuzione n. __________. In siffatte circostanze, essendo a quel momento il credito pignorato già stato monetizzato, il provvedimento conservativo inteso ad assicurare in vista del riconoscimento della decisione italiana il substrato nel fallimento secondario svizzero, non ha più ragione di essere: infatti per i combinati art.170 cpv.1 LDIP e art. 199 cpv. 2 LEF anche in caso di esito favorevole per l'istante della procedura di riconoscimento del fallimento estero della debitrice, sull'importo già incassato dall'UEF da parte della terza debitrice __________ spetterebbe alla massa fallimentare svizzera soltanto l'eventuale eccedenza qui verosimilmente non data - che rimanesse dopo distribuzione all'unico creditore procedente __________ Il ricorso va di conseguenza accolto, nel senso che l'UEF dovrà accedere alla richiesta della ricorrente e creditrice procedente __________ di versare il provento incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n. __________. L'UEF darà inoltre indilatamente comunicazione alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza.
3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 199, 144 e 206 LEF e per le spese l’art. 61 cpv.2 lett. a e l’art. 62 cpv.2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 1999 __________, è accolto.
1.1. E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di dare seguito alla richiesta di __________ di versare il provento incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n. __________. L'UEF darà inoltre indilatamente comunicazione alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione a UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria