Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2000 15.1999.00166

2. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,717 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.1999.00166

Lugano 2 maggio 2000 CJ/fc/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 settembre 1999

____________  

  contro  

                                         l’operato dell’UE di Lugano,

e meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 6 settembre 1999 dal Pretore di Lugano, Sezione 5, su istanza di

__________  

nei confronti di

                                          __________

visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),

ritenuto

in fatto:                    A.   In base al decreto di sequestro n. __________ emanato dal Pretore del Distretto di Lugano il 6 settembre 1999, l’UE di Lugano ha proceduto lo stesso giorno, alle ore 17.00 (cfr. verbale), al sequestro presso la filiale di __________ dell’__________ del “credito e la somma in contanti di fr. 537'000.— di proprietà della __________ ____________________ __________ __________ __________ depositata sul conto cliente no. __________ dell’avv. __________ __________ o in qualche modo deviata su un altro conto, sia esso dell’avv. __________ __________, del suo studio legale o di terzi” nonché “presso la filiale di __________ della __________ __________, nelle sue immediate vicinanze fino allo studio legale dell’avv. __________ __________ in via __________ __________/via __________ a __________ la somma in contanti di fr. 537'000.— di proprietà della __________ prelevata da tali conti ed in mano dello Studio legale dell’avv. __________ ”. All’__________ __________ filiale di __________ sono state contemporaneamente intimate brevi manu le diffide:

                                         “1. ad accertare l’esistenza o meno presso il vostro istituto di quanto sopra espressamente indicato ed a rispondere di conseguenza alla domanda posta in calce alla presente diffida [domanda di prendere nota della diffida e d’informare l’ufficio sull’esistenza dei beni sequestrati];

                                         2. A non disporre comechessia di quanto forma oggetto del presente sequestro senza l’esplicito consenso di questo ufficio”.

                                         Si è soprasseduto alla presa in consegna dei valori oggetto del sequestro, i quali sono stati lasciati in custodia alla banca a nome e per conto dell’ufficio di esecuzione.

                                         L’__________ ha sottoscritto in data 6 settembre 1999, alle ore 16.50, di aver preso nota del contenuto della diffida e risposto alla domanda n. 1: “info seguiranno”).

                                  B.   Lo stesso 6 settembre 1999, l’avv. __________ __________, dello studio __________, che patrocina __________, ha versato fr. 537'000.— sul conto __________ dell’__________ di Lugano, indicando quale titolo di pagamento “pagamento __________ alla __________ ” (doc. 4 prodotto dal ricorrente).

                                  C.   Con il ricorso in esame, l’avv. __________ __________ chiede la revoca delle diffide intimate all’__________ di Lugano. Egli sostiene che non si poteva sequestrare il conto __________ di cui si ritiene titolare e avente diritto economico (salvo, a quel che pare, quanto ad una garanzia prestata da un suo cliente che fa oggetto del formulario “R” di cui al doc. 4), dato che assume il ruolo di terzo nella controversia che oppone __________ __________ e la __________ (in seguito __________). Il ricorrente sembra sostenere che la somma di fr. 537'000.— affluita sul proprio conto sia divenuta di sua proprietà in virtù del principio della “confusio”. Egli argomenta inoltre che la somma di fr. 537'000.— non è mai appartenuta a __________, visto che l’avv. __________ non aveva l’intenzione di pagare __________, ma di fare sequestrare la suddetta somma a favore di __________, dopo avere ottenuto un titolo che permettesse la revoca dei sequestri diretti contro __________. Il ricorrente critica l’agire dell’ufficio di esecuzione che secondo lui si sarebbe prestato al sequestro della somma in questione sapendo che questa somma non era ancora stata versata sul conto dell’avv. __________ e che lo sarebbe stato soltanto successivamente, dopo la chiusura degli sportelli, presumibilmente allo scopo di impedire al titolare del conto di prelevare la somma prima che fosse sequestrata. Infine, il ricorrente eccepisce a titolo sussidiario di essere creditore della __________ per il pagamento di onorari.

                                  D.   Nelle sue osservazioni 1. ottobre 1999, il resistente contesta la legittimazione a ricorrere dell’avv. __________, che non sarebbe toccato nei propri interessi, il sequestro avendo per oggetto la somma di fr. 537'000.— proprietà di __________ e non il conto __________ del ricorrente. Eventuali averi di altri clienti depositati su questo conto non sarebbero quindi contemplati. Il resistente osserva inoltre che non spetta all’ufficio di esecuzione esaminare la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati, ma al giudice del sequestro nell’ambito dell’opposizione al decreto di sequestro ex art. 278 LEF o al giudice civile nel quadro della procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, queste due procedure essendo peraltro effettivamente state avviate dal ricorrente. Del resto, __________ sostiene che la somma sequestrata appartiene a __________, essendo la stessa versata sul conto dell’avv. __________ in conformità proprio alle istruzioni di quest’ultimo. Il resistente ritiene infine ininfluente ai fini del giudizio il fatto che il ricorrente sia creditore di __________, essendo questa circostanza “res inter alios acta”.

                                  E.   L’UE di Lugano, nelle sue osservazioni 4 ottobre 1999, chiede che il ricorso sia respinto.

                                  F.   Con scritto 7 ottobre 1999 da intendersi quale allegato di replica (cfr. ordinanza presidenziale 15 ottobre 1999), il ricorrente ha contestato la validità delle proprie istruzioni relative al versamento a favore del conto __________ fornite nel 1998, anche perché sarebbero state vincolate ad un accordo transattivo mai concluso. L’avv. __________ ha inoltre prodotto un “libro bianco”, con annessi, “riguardante la condotta dell’avv. __________ e dell’avv. __________ ”.

                                  G.   In duplica, datata 29 ottobre 1999,__________ ha ribadito che il versamento della somma di fr. 537'000.— sul conto dell’avv. __________ ha estinto il debito di __________ e che questa somma appartiene ora a __________. Egli ha inoltre dato la sua versione dei fatti contenuti nel “libro bianco”.

                                  H.   Lo scritto 3 dicembre 1999 del resistente, essendo giunto dopo la conclusione dello scambio degli allegati, non va preso in considerazione. Lo stesso vale per lo scritto 10 aprile 2000 del ricorrente.

Considerato

in diritto:                  1.   Di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale. In particolare, non gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF. Soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, che altrimenti sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 13 ad art. 275). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.). Con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione dovrebbe tuttavia essere strettamente limitato al controllo formale del decreto di sequestro. Pertanto, la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare non deve mai essere esaminata dall’ufficio (cfr. CEF 3 agosto 1999 su ricorso Banca X; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n. 49 ad art. 271; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275). Esso non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designa un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne l’esecuzione. Il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel, op. cit., n. 26-27. ad art. 272), la cui verifica spetta unicamente al giudice del sequestro e non all’ufficio. Quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di sequestro.

                                   2.   Il ricorso ex art. 17 LEF permette solo la contestazione dei provvedimenti dell’ufficio di esecuzione o dell’ufficio fallimenti. Il decreto di sequestro non può pertanto essere impugnato con ricorso, bensì in via di opposizione ex art. 278 LEF o, per ciò che concerne il sequestrante, tramite appello. Soltanto l’esecuzione del sequestro può essere oggetto di ricorso, che va pure accolto quando il decreto eseguito si rivela incontestabilmente nullo (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 76 ad § 51) dal punto di vista formale (cfr. Stoffel, op. cit., n. 21 ss. ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 13 ss. ad art. 275).

                                   a.   Ha qualità per ricorrere contro l’esecuzione di un sequestro chiunque sia leso da questa misura, segnatamente anche i terzi (Amonn/Gasser, op. cit., n. 77 ad § 51).

                                  b.   In caso, l’avv. __________ è legittimato a ricorrere, essendo formalmente titolare del conto bancario sul quale è stata sequestrata la somma di fr. 537'000.— ed essendo litigiosa la questione di sapere a chi appartiene questa somma. Del resto, il decreto di sequestro è da considerare nullo per i motivi che seguono, ciò che l’autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF).

                                   3.   Il sequestro in oggetto colpisce il “credito e la somma in contanti di fr. 537'000.— di proprietà della B__________I ____________________ __________ depositata sul conto cliente no. __________ dell’avv. __________ __________ ” nonché “presso la filiale di __________ della __________ __________, nelle sue immediate vicinanze fino allo studio legale dell’avv. __________ __________ in via __________ __________/via __________. __________ a __________ la somma in contanti di fr. 537'000.— di proprietà della __________ prelevata da tali conti ed in mano dello Studio legale dell’avv. __________ ”.

                                   a.   Il ricorrente ritiene illegale il comportamento dell’UE in quanto avrebbe sequestrato una somma di denaro non ancora depositata sul conto bancario indicato dal sequestrante nella sua istanza. A prescindere dal fatto di sapere se tale somma è stata depositata prima o dopo l’esecuzione del sequestro, va detto che l’ufficio esecuzione deve sequestrare (cioè diffidare il terzo debitore ‑ la banca – conformemente all’art. 99 LEF, per rinvio dell’art. 275 LEF) i conti bancari indicati nel decreto di sequestro senza verificarne preventivamente l’esistenza né la consistenza, informazioni che spetta alla banca indicare, dopo la scadenza del termine di opposizione o dopo un’eventuale procedura di opposizione ex art. 278 LEF (DTF 125 III 391 ss., cons. 2). Dovesse la banca negare l’esistenza del conto indicato o l’esistenza di un saldo attivo alla data dell’esecuzione del sequestro, questo va dichiarato infruttuoso. Sono in particolare escluse le entrate (così come del resto le uscite) in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro (cfr. CEF 27 dicembre 1999 su ricorso Banca X; Reiser, op. cit., n. 63 ad art. 275)

                                         Trattandosi invece di una somma di denaro in contanti, essa può evidentemente essere sequestrata solo se l’ufficio ne constata l’esistenza fisica al momento dell’esecuzione del sequestro, dato che esso dovrebbe in principio prenderla in custodia (art. 98 cpv. 1 LEF per rinvio dell’art. 275). Un’eccezione deve tuttavia pure essere concessa a favore delle banche, che, come nel caso del sequestro di conti, non dovrebbero essere tenute a dire se il sequestro è stato o meno fruttuoso prima della scadenza del termine di opposizione o prima della fine della procedura di opposizione. In effetti, il motivo invocato dal Tribunale federale, ossia la tutela del segreto bancario, vale pure per il sequestro di importi in contanti.

                                  b.   Ci si potrebbe invece già chiedere se il decreto non sia nullo quanto al sequestro dell’asserito credito, dato che non ne è stato indicato il debitore (cfr. Stoffel, op. cit., n. 24 ad art. 272). Va comunque constatato che il debitore non può essere __________ __________ (il resistente allega del resto che il debito di quest’ultima è stato estinto con il deposito della somma in questione sul conto del ricorrente) né l’avv. __________: il sequestro e le diffide sarebbero in tali ipotesi valide solo se fossero stati notificati a __________ __________, risp. all’avv. __________ (art. 99 LEF per rinvio dell’art. 275). Il debitore sembra quindi dovere essere necessariamente __________. Essa ha tuttavia un debito, fondato su un contratto di deposito (irregolare), solo nei confronti del titolare del conto __________, ossia nei confronti del ricorrente (che è l’unica persona avente diritto di firma, cfr. doc. 3 “Firme autorizzate” prodotto dal ricorrente), e certamente non nei confronti di __________. Il sequestrante non avendo richiesto il sequestro del credito dell’avv. __________ contro __________, la diffida relativa al “credito di __________ ” indirizzata alla banca va pertanto considerata nulla.

                                   c.   Quanto al sequestro sulla “somma in contanti di fr. 537'000.— di proprietà della __________ depositata sul conto cliente no. __________ 6 dell’avv. __________ __________ ”, non può neppure essere eseguito, non esistendo più una somma in contanti quale oggetto indipendente di un diritto di proprietà a partire dal momento in cui la stessa è stata depositata sul conto __________. In effetti, tranne nei casi di deposito (regolare) di una somma di denaro individualizzata (p. es. contenuta in una busta sigillata), ciò che, in materia bancaria, sembra concepibile solo per il deposito in una cassetta di sicurezza, la persona che deposita o investe una somma di denaro su un altro tipo di conto bancario (deposito irregolare ai sensi dell’art. 481 CO o mutuo ai sensi dell’art. 312 CO) ne perde la proprietà nonché il possesso, che passano al depositario, risp. al mutuario, non applicandosi l’art. 727 CC sull’unione e la mescolanza (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, t. II, Berna 1990, n. 2121; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 4895, con rif.; Thomas Koller, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 2a ed., Basilea 1996, n. 4 ad art. 481; Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, Basilea 1998, n. 6 ad art. 727, con rif.). In caso, la somma di fr. 537'000.— versata da __________ __________ ad __________ appartiene ora a quest’ultima. Non potendo essere individualizzata, detta somma non può essere sequestrata. Al massimo sarebbe stato possibile sequestrare presso __________ il credito spettante all’avv. __________ in restituzione dei fondi depositati sul conto __________ o, presso il ricorrente, il credito di __________ contro quest’ultimo in restituzione dell’importo di fr. 537'000.--. Il decreto di sequestro impugnato non menziona però tali crediti. Le diffide emanate dall’UE di Lugano vanno pertanto anche annullate relativamente alla cosiddetta “somma in contanti”.

                                  d.   Infine, l'esecuzione del sequestro della somma in contanti di fr. 537'000.—, asserita di proprietà di __________, prelevata dal __________ e in mano allo studio legale dell’avv. __________ __________, “presso la filiale di __________ di __________, nelle sue immediate vicinanze fino allo studio legale dell’avv. __________ __________ ”, è parimenti nulla. Come appena esposto, tale somma è diventata proprietà di __________ al momento in cui è stata depositata sul conto __________ Pagasse __________ fr. 537'000.— all’avv. __________ o ad un suo rappresentante, tale somma diverrebbe proprietà del ricorrente e non certo direttamente di __________. Pure in questo caso la designazione dei beni da sequestrare è pertanto difettosa.

                                   3.   Ne consegue l’accoglimento del gravame. L'esecuzione del sequestro impugnato deve essere pertanto dichiarata nulla (e non solo le diffide come richiesto dal ricorrente), in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 22 cpv. 1 LEF.

                                   4.   Sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 22, 272, 274 e 275 LEF, nonché 62 OTLEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 17 settembre 1999 dell’avv. __________, è accolto.

                                   2.   L'esecuzione del sequestro, in particolare il verbale di sequestro n. _________ dell'UE di Lugano del 6 settembre 1999, è dichiarata nulla.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione:                   ______________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

15.1999.00166 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2000 15.1999.00166 — Swissrulings