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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2025 14.2025.197

3. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,229 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2025.197

Lugano 3 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.4027 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 luglio 2025 dalla

AO1, B______  

contro

AP1, L_____  

giudicando sul reclamo del 17/20 ottobre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 16 ottobre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _____27 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 21 luglio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della AP1 per il mancato pagamento di fr. 9'979.– oltre interessi.

                            B.  All’udienza di discussione del 16 ottobre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 16 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 1'000.– versato dalla parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento, asserendo che l’importo della comminatoria di fallimento fosse errato, di essere in attesa di un nuovo conteggio da parte della AO1 con indicazione del saldo preciso al fine di effettuare immediatamente il pagamento, e di stare cercando di risanare la propria situazione debitoria (indicando i relativi passi intrapresi). Con successivo scritto del 20 ottobre 2025 la reclamante ha in sostanza riconfermato tale posizione. Il 21 ottobre 2025 la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, segnalando alla AP1 la possibilità di presentare una nuova domanda meglio sostanziata entro la scadenza del termine di reclamo.

                                  Con scritto del 21 ottobre 2025, la reclamante ha prodotto un conteggio aggiornato delle pendenze nei confronti della AO1, e in data 24 ottobre 2024 ha trasmesso brevi manu alla scrivente Camera uno nuovo scritto onde segnalare di avere nel frattempo provveduto a saldare tutte le procedure esecutive a suo carico. Lo stesso giorno, la presidente della Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo.

                            E.  Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 17 ottobre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 ottobre. Consegnato alla posta il 20 ottobre 2025 (data del timbro postale), il reclamo 17 ottobre 2025 è dunque senz’altro tempestivo, così come sono tempestivi i successivi scritti 20 ottobre 2025, 21 ottobre 2025 e 24 ottobre 2025.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 24 ottobre 2025 dall’Ufficio d’esecuzione attestante l’av­venuto versamento di fr. 48'688.35, importo atto a saldare l’ese­cuzione che ha condotto al fallimento (la n. _____27) e tutte le ulteriori esecuzioni ancora a suo carico come da conteggio rilasciatole il giorno stesso, ivi comprese quelle che erano sfociate nel rilascio di un attestato di carenza di beni. Pertanto, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, e il suddetto pagamento nonché il risanamento della situazione debitoria inducono a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della AP1 va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della AP1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della AP1. La parte eccedente dell’an­ticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla AO1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–  AP1; –  AO1, Via S______ __, B______; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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