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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2025 14.2025.169

11. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,522 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2025.109

Lugano 26 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.125 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 24 aprile 2025 da

PA1, Br______ AO2, L______ AO4, Ba______ AO3, L______ (tutti rappresentati da: PA1, O______)  

contro

AP1, B______  

giudicando sul reclamo del 24 giugno 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                  

                            A.  Con precetto esecutivo n. _____11 emesso il 23 ottobre 2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, PA1, AO2, AO4 e AO3 hanno escusso AP1 per l’incasso di fr. 2'204.– oltre agli interessi del 15% dall’8 maggio 2024 (indicando quale causa del credito: “Restituzione caparra 08.05.2024”) e fr. 5'000.– oltre agli interessi del 15% dall’8 maggio 2024 (per “Migliori lavori eseguiti”).

                            B.  Avendo AP1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2025 PA1, AO2, AO4 e AO3 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2025. Con replica 22 maggio 2025 e duplica 2 giugno 2025 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

                           C.  Statuendo con decisione del 18 giugno 2025, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a complessivi fr. 7'200.– oltre interessi del 5% dall’8 maggio 2024, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–, senza assegnare indennità.

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2025 per ottenerne l’annul­­lamento o la sospensione, chiedendo di ammettere la sua “intenzione di produrre una perizia calligrafica quale mezzo di prova decisivo” e di riservare la decisione finale all’esito dell’accertamento peritale, con protesta di ripetibili. Stante il suo presumibile esito, l’impugna­tiva non è stata notificata alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 23 giugno 2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 3 luglio. Presentato il 24 giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto osservato che l’istanza di rigetto è fondata su una scrittura privata del 6 maggio 2024 intitolata “disdetta stabile ___ v______ C______ __ ____ O______” (doc. C), che costituisce senz’altro un riconoscimento di debito per l’importo massimo di fr. 7'200.–, giacché nella medesima AP1 (“il locatore”) aveva accettato senza condizioni di liberare la cauzione di fr. 2'200.– in favore di PA1, AO2, AO4 e AO3 (“i conduttori”) alla consegna delle chiavi e di riconoscere loro fr. 5'000.– “per il valore del vostro investimento”, quale contropartita della disdetta anticipata del contratto di locazione in essere fra le parti, riguardante lo stabile “C______ e______ L______” (part. n. ___ RFD di R______). Il primo giudice ha nel seguito rilevato che AP1 aveva eccepito di non aver sottoscritto tale scrittura privata (da lui ritenuta falsa, ma che di primo acchito non risultava sospetta, essendo peraltro la firma ivi riportata non palesemente difforme da quella da lui apposta sulle proprie allegazioni di causa), senza però allegare alcunché a tal proposito e senza produrre alcun documento che potesse far dubitare della sua autenticità, ovvero senza rendere verosimile l’asserita falsificazione (cfr. art. 178 CPC). Il Pretore ha poi stabilito che anche la sua eccezione relativa alla presenza di difetti nell’ente locato al momento della riconsegna e alle derivanti ingenti spese a lui cagionate non poteva ostare al rigetto, dal momento che la scrittura privata 6 maggio 2024 non vi faceva menzione e il riconoscimento di debito ivi contenuto era incondizionato. Ha pure aggiunto che ad ogni modo AP1 neppure aveva reso verosimile tale contropretesa, mancando agli atti documenti relativi alla notifica ai conduttori di tali danni o fatture da lui pagate per porvi rimedio.

                             4.  Nel reclamo, AP1 non si confronta con questi accertamenti (e in particolare non contesta di non aver reso verosimili le proprie eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF), limitandosi a ribadire la sua censura relativa all’autenticità della firma apposta sulla scrittura del 6 maggio 2024 e annunciando la sua intenzione di far redigere una perizia calligrafica al fine di dimostrarne la falsificazione, chiedendo pertanto di tener conto di questa sua volontà alla luce del diritto alla prova. Sennonché, come già suesposto (consid. 1.2), con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Pertanto il gravame, basandosi integralmente su un’offerta di prova irricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

                             5.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il problema di ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato notificato alle controparti per osservazioni e non essendo pertanto le medesime incorse in spese in questa sede.

                             6.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:             1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  AP1, Via G______ _, B______; PA1 c/o T__, O.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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