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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2025 14.2025.153

24. September 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,056 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Volltext

Incarto n. 14.2025.153

Lugano 24 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.624 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 maggio 2025 dalla

CO1, M______  

contro

RE1, G______  

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa il 3 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 12 maggio 2025 la CO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE1 per il mancato pagamento di fr. 2'733.–.

                            B.  All’udienza di discussione del 20 agosto 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 3 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE1 dal giorno successivo alle ore 09:00, riversando all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona l’anticipo di fr. 1'000.– versato dall’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE1 il 4 settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato l’11 settembre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento creato il 4 settembre 2025 alle ore 15:13 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento) relativo al versamento di fr. 2'890.– all’Uf­ficio d’esecuzione a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Pur non rappresentando una conferma di pagamento, questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’importo è effettivamente stato accreditato sul conto dell’UE lo stesso giorno, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante non propone alcuna allegazione o spiegazione, né mezzi di prova. Questa Camera ha inoltre verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la reclamante, pur non avendo attestati di carenza beni a suo carico, è gravata da ulteriori 21 procedure esecutive per oltre fr. 15'000.– (la maggior parte relativa a tasse e oneri sociali/assicurativi, anche per piccoli importi), di cui 16 giunte allo stadio principale e, di queste, 8 allo stadio della comminatoria di fallimento. In queste circostanze, il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE1 confermato.

                             3.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame (neppure richiesto), il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                             4.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE1.

                             3.  Notificazione a:

–  RE1 –  CO1 –  Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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