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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.10.2025 14.2025.150

14. Oktober 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·795 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Stralcio del reclamo per nullità della decisione impugnata dichiarata dal Pretore stesso. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili (che non possono di principio essere addossate allo Stato)

Volltext

Incarto n. 14.2025.150

Lugano 14 ottobre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6268 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 novembre 2024 dall’

AO1 (ora in liquidazione), Lo______  

contro

AP1, Lugano (patrocinata dall’avv. PA1, L_____)

giudicando sul reclamo del 10 settembre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. _____11 emesso il 21 ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’AO1 ha escusso la AP1 per l’incasso di complessivi fr. 1'766'135.85 oltre agli accessori;

                                  che avendo l’escussa interposto opposizione, con istanza 19 novembre 2024 la AO1 ne ha postulato il rigetto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 5);

                                  che preso atto del silenzio della AP1, statuendo con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­sizione da lei interposta per fr. 1'739'227.61 oltre interessi, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'500.– e un’inden­nità di fr. 2'000.– a favore dell’istante;

                                  che contro la sentenza appena citata la AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio dopo averle consentito di esercitare i suoi diritti di difesa (protestate spese e ripetibili), rilevando di non avere mai ricevuto l’ordi­nanza di assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di rigetto, lamentando dunque una violazione del suo diritto di essere sentita, ed evidenziando che la controparte nel giugno 2025 è stata posta in liquidazione forzata;

                                  che nel frattempo, con istanza di restituzione del termine 5 settembre 2025 (art. 148 CPC), la AP1 ha chiesto al Pretore di annullare la decisione 1° settembre 2025 e di assegnarle un nuovo termine di 20 giorni per presentare osservazioni all’istanza;

                                  che con decisione 11 settembre 2025 il Pretore, dopo aver accertato la mancata notifica alla AP1 dell’ordinanza di assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di rigetto, ha accertato e dichiarato la nullità della sua precedente decisione 1° settembre 2025, assegnandole un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, e prorogando in seguito questo termine di ulteriori 20 giorni con ordinanza 17 settembre 2025;

                                  che il 15 settembre 2025 la AP1 ha trasmesso alla scrivente Camera la suddetta decisione 11 settembre 2025, rilevando che la stessa rendeva il suo reclamo privo d’oggetto e che quest’ultimo poteva pertanto essere stralciato dal ruolo (senza addebito di spese, tasse e ripetibili);

                                  che la decisione 11 settembre 2025 del Pretore non è stata impugnata da alcuna delle parti ed è pertanto passata in giudicato;

                                  che la AO1 in liquidazione non si è espressa in questa sede, ritenuto che in data 26 settembre 2025 la sua patrocinatrice avv. A______ C______ B______ ha comunicato di non rappresentarla più;

                                  che comunque sia la decisione 11 settembre 2025 del Pretore, fondata su una questione di natura prettamente procedurale, ovvero sulla mancata notifica della summenzionata ordinanza di assegno termine e sulla conseguente violazione del diritto di essere sentita della AP1 (che peraltro emerge chiaramente dagli atti), non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il giudice di primo grado statuirà con pieno potere di apprezzamento;

                                         che la procedura di reclamo è diventata senza oggetto e va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                  che con l’emanazione del presente giudizio, la domanda d’effetto sospensivo contenuta nel reclamo diviene priva d’oggetto;

                                  che non essendo l’accertato vizio procedurale addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere una tassa di giustizia in questa sede (art. 107 cpv. 2 CPC);

                                  che non si pone il problema di ripetibili, non (più) richieste dalla reclamante con lo scritto 15 settembre 2025 e di principio non addossabili allo Stato (sentenza della CEF 14.2018.41 del 29 marzo 2018, pag. 3);       

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'739'227.61, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:             1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dal ruolo.

                             2.  Per la presente procedura di reclamo non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–  avv. PA1, S______ l______, Via C______ _, L___; –  AO1 in liquidazione, Lo______.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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