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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2025 14.2025.131

4. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·954 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile, siccome tardivo

Volltext

Incarto n. 14.2025.131

Lugano 4 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

  composta della giudice:

    Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.120 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 27/30 maggio 2025 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE1, Viganello  

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa il 2 luglio 2025 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. ____45 emesso il 3 ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE1 per l’in­casso di un credito di fr. 265.70 oltre agli accessori;

                                  che statuendo con decisione del 2 luglio 2025 la Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha (parzialmente) accolto l’istanza presentata dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG il 27/30 maggio 2025 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’e­scusso per l’importo di fr. 262.55 e fr. 3.15 di interessi (anziché per fr. 377.65 richiesti con l’istanza di rigetto), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.–;

                                  che contro la sentenza appena citata RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 agosto 2025 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza;

                                  che stante il suo presumibile esito, il reclamo non è stato notificato alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG per osservazioni;

                                  che con scritto 27 ottobre 2025, quest’ultima ha scritto alla Giudicatura di Pace chiedendo di voler “annullare la nostra richiesta di istanza di rigetto d’opposizione”;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

                                  che nel caso concreto, come si evince dai tracciamenti postali agli atti, RE1 era al corrente della procedura in essere, avendo ritirato in data 27 giugno 2025 la raccomandata della Giudicatura di Pace contenente l’ordinanza 30 maggio 2025 di assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare osservazioni all’istanza della controparte (tracciamento n. ______________96);

                                  che pertanto la notifica a RE1 della decisione 2 luglio 2025 deve considerarsi avvenuta in data 10 luglio 2025, ovvero il settimo giorno di giacenza della relativa raccomandata dopo il tentativo di consegna infruttuoso e il deposito dell’avviso di ritiro (tracciamento n. ______________83), indipendentemente dal prolungamento del termine di giacenza da parte del destinatario e dall’effettivo ritiro della comunicazione solo in data 29 luglio 2025;

                                  che in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale (sentenza della CEF 14.2024.119 del 3 gennaio 2025, pag. 3);

                                  che conseguentemente il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC) stante l’assenza di ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 CPC);

                                  che presentato il 4 agosto 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque tardivo (art. 143 CPC) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                  che il ritiro, in data 27 ottobre 2025 da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG, dell’istanza di rigetto innanzi alla Giudicatura di Pace allorché la relativa procedura di prima sede si era già conclusa con l’emanazione della decisione 2 luglio 2025 non influisce pertanto sull’esito della presente procedura (ritenuto ad ogni modo che il reclamante non vi avrebbe più un interesse a fronte dell’avvenuto annullamento dell’esecuzione da parte dell’escutente);

                                  che la tassa di giustizia di seconda sede, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr. sentenze della CEF 14.2024.82 del 18 ottobre 2024 pag. 2 e 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili o indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                  che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 265.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 50.–, gli è restituita.

                             3.  Notificazione a:

–  RE1 –  Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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