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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.11.2025 14.2025.113

26. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,223 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo irricevibile. Modalità/facilitazioni di pagamento

Volltext

Incarto n. 14.2025.113

Lugano 26 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

  composta della giudice:

    Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.118 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 9 maggio 2025 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)  

contro

RE1, M______ (per notifica a: avv. PA1, Bellinzona)  

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. _____28 emesso il 26 marzo 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE1 per l’incasso di fr. 3'020.– oltre interessi, indicando quale titolo di credito il decreto d’accusa (DA) del Ministero Pubblico n. ____/2024;

                                  che avendo RE1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio 2025 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno;

                                  che con osservazioni del 27 maggio 2025 RE1 ha rilevato di voler chiedere alla controparte di raggiungere un accordo e di essere intenzionato a pagare il suo debito, tenuto conto della sua situazione personale e finanziaria, mediante pagamento ogni fine mese “in un’unica rata”;

                                  che con scritto 28 maggio 2025 l’avv. PA1 ha indicato che RE1 si rimetteva al prudente giudizio del Giudice di pace;

                                  che statuendo con decisione del 23 giugno 2025, il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 3'000.– oltre interessi, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–, senza assegnare indennità;

                                  che contro la sentenza appena citata RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2025 per ottenere di poter pagare a rate il debito in questione;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che in concreto, essendo la notifica a RE1 avvenuta il 24 giugno 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 luglio sicché il gravame, presentato tre giorni prima (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo;

                                  che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

                                  che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                  che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);

                                  che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede, spettando al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);

                                  che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

                                  che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1);

                                  che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il decreto d’accusa in oggetto, passato in giudicato, costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 3'000.– oltre interessi, che il convenuto non aveva fatto valere alcuna eccezione liberatoria nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF e che la sua richiesta di pagamento rateale non poteva essere presa in considerazione, non potendo il Giudice di pace determinarsi sulle modalità di pagamento del dovuto (spettando tale compito all’Ufficio d’esecuzione nella successiva fase esecutiva);

                                  che nel reclamo RE1 non si confronta con queste motivazioni, limitandosi a ribadire la sua richiesta di poter “pagare con un’unica rata il mio debito (fr. 200 al mese a partire dal mese di Agosto in poi” o di fissare delle rate adeguate;

                                  che tale richiesta non costituisce una ricevibile censura ed è inadatta a rimettere in discussione il giudizio di prima sede, non incombendo al giudice del rigetto o all’autorità di ricorso stabilire le modalità di pagamento del debito in questione né di concedere facilitazioni di pagamento, l’unica competenza essendo quella di decidere se rigettare o meno l’opposi­zione interposta a un’esecuzione (sentenze della CEF 14.2023.3 del 19 maggio 2023, pag. 3 e 14.2015.135 del 4 novembre 2015, consid. 1.2b);

                                  che in definitiva, l’impugnativa dev’essere dichiarata irricevibile;

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece il problema di ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato notificato alla controparte per osservazioni e non essendo pertanto la medesima incorsa in spese in questa sede;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

                                  1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  ________; –  Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, della Divisione giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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