Incarto n. 14.2023.79
Lugano 8 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.105 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 24 aprile 2023 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 luglio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione supercautelare del 31 gennaio 2022 (CA.2022.23) il Pretore di Distretto di Lugano, Sezione 1, ha imposto a RE 1, nella sua veste di amministratore unico della K__________ SA, Lugano (di seguito “K__________ SA”) il “provvisorio divieto di compiere ogni atto di gestione e/o rappresentanza della K__________ SA nonché della G__________ Srl prima della crescita in giudicato della decisione di merito” e il “provvisorio ordine di prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare che G__________ Srl compia atti di disposizione sul proprio patrimonio fino a crescita in giudicato della decisione di merito”. La decisione era immediatamente esecutiva. Il suddetto divieto/ordine è stato impartito con la comminatoria di cui all’art. 292 CP e con l’avvertenza che in caso di violazione sarebbero state inflitte multe disciplinari; una fino a fr. 5'000.– e l’altra di fr. 1'000.– per ogni giorno d’inadempimento. L’ordine/divieto è stato confermato con decisione del 4 aprile 2022 (CA.2021.314/315 e CA.2022.22/23).
B. Con decisione del 5 agosto 2022 (inc. SO.2022.2845) il Pretore ha condannato RE 1 a pagare una multa disciplinare di fr. 5'000.– e una multa di fr. 64'000.– per l’inadempimento dell’ordine dal 31 gennaio al 4 aprile 2022 (64 giorni a fr. 1'000.–/giorno). Secondo tale decisione “il 4 aprile 2022PI 1, agendo quale procuratore speciale di K__________ SA, in base ad una procura speciale rilasciata in suo favore il 5 ottobre 2021 da RE 1, ha trasferito a PI 2 la quota di partecipazione della K__________ SA nella partecipata G__________ S.r.l al prezzo di fr. 10'000.–” e “il rilascio di questa procura è in perfetta violazione con il divieto fatto a RE 1 il 31 gennaio 2022 (inc. CA.2022.23) di compiere ogni atto di gestione e/o rappresentanza di K__________ SA o di G__________ e con l’ordine fatto sempre a RE 1 di prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare un simile risultato. Proprio con riferimento a questa procura del 5 ottobre 2021 appare evidente che RE 1 doveva immediatamente revocarla e diffidare PI 1 dall’utilizzarla. Invece non ha fatto niente di tutto ciò, ma ha fatto il contrario, permettendo che PI 1 la utilizzasse per depauperare la K__________ SA della sua partecipata, in violazione appunto degli ordini giudiziari vigenti”.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 70'850.– (di cui fr. 64'000.– e 5'000.– per le multe stabilite nella decisione del 5 agosto 2022) e complessivi fr. 1'850.– per spese processuali e una multa poste a carico dell’escusso in altre due procedure ) e fr. 15.– per “spese notifica UIPA”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2023 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 giugno 2023.
Mediante replica spontanea del 15 giugno 2023 e duplica spontanea del 20 giugno 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 19 luglio 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza limitatamente alle pretese di fr. 69'000.– (per multe), protestate spese e ripetibili. Il 16 agosto 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
G. Il 13 dicembre 2023, il reclamante ha presentato un’istanza volta all’ammissione agli atti della decisione 6 dicembre 2023 con cui la Pretura penale l’ha prosciolto dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP in relazione con la decisione supercautelare del 31 gennaio 2022.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 luglio 2023 durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2023, è scaduto sabato 12 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 10 agosto 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1 Nell’istanza del 13 dicembre 2023, il reclamante chiede nondimeno l’assunzione agli atti della decisione emessa dalla Pretura penale il 6 dicembre 2023, sostenendo che il divieto dei nova non è assoluto, in particolare quando il nuovo documento destinato a provare un fatto allegato in prima sede riguarda un fatto notorio, quale un’informazione verificabile per mezzo di pubblicazioni accessibili a tutti. Fa valere che le decisioni delle autorità giudiziarie ticinesi sono consultabili da chiunque sul sito “www.sentenze.ti.ch”.
1.2.2 Stanti il testo e lo scopo dell’art. 326 cpv. 1 CPC, l’eccezione menzionata dal reclamante (che cita Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 8 ad art. 326 CPC) può riguardare solo mezzi di prova relativi a fatti notori già debitamente allegati in prima sede, ossia già notori al primo giudice. A parte il fatto che pare molto dubbio che singoli fatti accertati in una delle numerose decisioni pubblicate quotidianamente su internet possano considerarsi notori a giudici che non hanno partecipato alla loro preparazione, nel caso in esame al giudice del rigetto non poteva essere noto il contenuto di una decisione che non era ancora stata emanata al momento in cui ha statuito. Comunque sia, il fatto che il reclamante intende dimostrare con la decisione del 6 dicembre 2023 – il carattere impreciso dell’ordine impartitogli dal Pretore nella decisione supercautelare del 31 gennaio 2022 – esula dalla materia che rientra nel potere di cognizione del giudice del rigetto (sotto consid. 5.1 e 5.2), per tacere del fatto che gli accertamenti del giudice penale non vincolano il giudice civile (cfr. art. 53 cpv. 2 CO), specie perché concernono l’applicazione di norme giuridiche diverse (l’art. 292 CP in un caso, e l’art. 343 CPC nell’altro) e la decisione civile è passata in giudicato prima dell’adozione di quella penale.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3. Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che le decisioni prodotte dall’istante costituiscono di principio valido titolo di rigetto dell’opposizione. Non ha seguito la tesi di RE 1, che contestava solamente quella del 5 agosto 2022, a mente sua nulla. Egli sosteneva che non era possibile, il 5 ottobre 2021, infrangere un divieto fissato mesi dopo (il 31 gennaio 2022) e che la decisione supercautelare del 31 gennaio 2022 non era mai stata né notificata né emanata. Secondo l’istante il primo divieto risaliva quindi al 4 aprile 2022 (e non al 31 gennaio), sicché la decisione del 5 agosto 2022 fissava contro ogni logica il periodo d’inadempimento dal 31 gennaio al 4 aprile 2022. Egli evidenziava inoltre che la condanna è stata emanata sulla base dell’art. 343 CPC che non è a lui applicabile, non essendo parte, bensì rappresentante di una parte (la K__________ SA), e che non gli è mai stato nominato un avvocato d’ufficio in violazione dell’art. 69 CPC.
Orbene, il primo giudice ha considerato che la decisione supercautelare, immediatamente esecutiva, risulta essere stata inviata per raccomandata e ritirata il giorno seguente, sicché dal 1° febbraio 2022 RE 1 doveva astenersi dal compiere atti di disposizione e prendere provvedimenti atti a impedire atti di disposizione sul patrimonio della G__________ Srl, anche da parte di terzi. La supercautelare è stata poi confermata con decisione del 4 aprile 2022. Nella decisione del 5 agosto 2022 il Pretore ha accertato che RE 1 aveva violato gli ordini impartitigli, giacché, come parte a tutti gli effetti del procedimento, avrebbe dovuto revocare o diffidare l’utilizzo della procura rilasciata nell’ottobre 2021 a PI 1, il quale grazie alla stessa ha compiuto il 4 aprile 2022 atti di disposizione sul patrimonio della G__________ S.r.l. A giudizio del primo giudice, l’autorità competente ha pertanto accertato correttamente la violazione dell’ordine/divieto, così come il periodo d’inadempimento, su cui si fondano le multe disciplinari. Ha quindi concluso che non si ravvisavano errori procedurali o altra ragione tali da ritenere nulla la decisione, passata in giudicato ed esecutiva, onde l’accoglimento dell’istanza.
4. Il reclamante (n. 11-16) lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti, ribadendo che la decisione supercautelare non è mai stata emanata “e/o” non gli è mai stata notificata e che nella risposta del 16 novembre 2022 della Pretura di Lugano, in cui venivano elencate le decisioni emesse fino a quel momento, non figurava, prova che il primo giudice ha totalmente ignorato. Contesta quindi l’assenza di motivi di dubitare dell’autenticità dell’elenco delle raccomandate agli atti, come invece indicato nella decisione impugnata. Tale elenco permette di accertare che una raccomandata gli è stata inviata il 31 gennaio 2022, ma non che contenesse la decisione supercautelare. Ribadisce che in medesima data è anche stata emanata un’ordinanza che gli assegnava un termine per osservazioni, allo scadere del quale sarebbe stata emanata una decisione cautelare sull’istanza 28 gennaio 2022 di M__________. Il reclamante reputa insostenibile che, in assenza di un’istanza, il Pretore abbia emanato spontaneamente una decisione supercautelare. Ne segue, a suo giudizio, che la successiva decisione del 5 agosto 2022 è nulla.
4.1 Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato e se a un eventuale reclamo non è stato concesso effetto sospensivo (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a CPC), oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato in quanto impugnata con appello, essa è stata dichiarata esecutiva anticipatamente (art. 315 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. b CPC). Una sentenza non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7-7b ad art. 80). È pacifico che di principio la decisione del 5 agosto 2022, correttamente notificata e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa posta in esecuzione di complessivi fr. 69'000.–. Tuttavia RE 1 sostiene che tale decisione sia nulla, poiché il provvedimento supercautelare alla base della stessa non sarebbe stato né emanato, né notificato.
4.2 Orbene, il giudice deve in particolare rilevare, d’ufficio o su richiesta, la nullità della decisione invocata quale titolo di rigetto (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2; Staehelin op. cit., n. 14 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è un’obiezione e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023 consid. 4.1).
L’eccezione di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 436 consid. 4; 130 III 125 consid. 2 con rinvii). Se-condo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023 consid. 4.1 e 4.2, 14.2020.91 del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2).
4.3 Nella fattispecie RE 1 pare misconoscere che il titolo di rigetto non è la decisione supercautelare, bensì quella del 5 agosto 2022, di cui egli non contesta la corretta notifica né il passaggio in giudicato. Non allega neppure di non aver avuto la possibilità d’impugnarla, così da far valere tutte le censure dirette contro le decisioni del 31 gennaio e del 5 agosto 2022, che pretende ora inammissibilmente di dedurre nella procedura di rigetto dell’opposizione. Non censura d’altronde l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante. La decisione del 5 agosto 2022 non risulta quindi essere nulla. Fondata su un titolo di rigetto regolarmente esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF, la sentenza impugnata resiste alla critica.
5. RE 1 lamenta pure che, ammesso e non concesso che l’art. 343 CPC sia applicabile, siccome egli è solamente rappresentante di una parte (la K__________ SA) e non parte, con la decisione del 5 agosto 2022 il Pretore avrebbe violato il principio di proporzionalità e di legalità, poiché la norma permette di emanare i provvedimenti che elenca solo in modo alternativo (visto il termine “oppure”) e non cumulativo, com’è stato invece fatto nel caso di specie (n. 17-19). Il reclamante si duole inoltre che l’obbligo/divieto imposto con la decisione supercautelare non era sufficientemente chiaro. Sostiene di non aver potuto, con un comportamento tenuto nel 2021, violare un ordine/divieto impartito nel 2022. D’altronde, la supercautelare non contiene uno specifico ordine di revocare procure e/o diffidare eventuali titolari di procure dall’utilizzarle, tantomeno quella del 5 ottobre 2021 conferita a PI 1 (n. 20-26). A mente del reclamante, la Pretura di Lugano ha in tal modo commesso errori procedurali manifesti, che ledono in modo particolarmente grave i suoi diritti fondamentali, quali il diritto di essere trattato senza arbitrio (art. 9 Cost.), la garanzia della pro-prietà (art. 26 Cost.) e il diritto a un processo equo (art. 29 e segg. Cost. e 6 CEDU), tanto da determinare la nullità delle decisioni del 31 gennaio e del 5 agosto 2022.
5.1 Ora, l’unico compito del giudice del rigetto – e pertanto dell’autorità giudiziaria superiore – è di verificare se sono dati i presupposti per rigettare l’opposizione (sopra consid. 2), ciò che nella fattispecie in esame è il caso (sopra consid. 4.1). La sua cognizione non si estende al controllo del fondamento materiale del credito posto in esecuzione né della validità della decisione invocata quale titolo di rigetto, la quale è definitiva e pertanto vincolante per ogni autorità, ciò che le vieta ogni riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; sentenza della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 4.1), fatti salvi i casi di nullità assoluta (DTF 138 II 501 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.1).
5.2 Nel caso di specie, ancora una volta il reclamante non censura l’incompetenza funzionale o materiale del primo giudice né si duole di non aver potuto impugnare la decisione del 5 agosto 2022. I pretesi errori procedurali da lui denunciati non giustificano in sé di ritenere la decisione nulla nel senso della giurisprudenza ricordata sopra (consid. 4.2). Gl’incombeva infatti censurarli per mezzo di un ricorso contro la decisione in questione. L’esigenza di sicurezza del diritto vieta di riesaminare in sede di esecuzione una decisione ch’egli ha omesso d’impugnare e che pertanto è passata in giudicato. Non è quindi necessario verificare se i vizi di cui egli si duole siano da reputare particolarmente gravi e manifestamente o almeno agevolmente riconoscibili. In particolare, gli accertamenti contenuti nella decisione emessa dalla Pretura penale il 6 dicembre 2023, a prescindere dalla sua ricevibilità nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2.2), sono senza rilievo ai fini del giudizio odierno. Ne segue che il reclamo va respinto.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 69'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).