Incarto n. 14.2020.84
Lugano 5 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.50 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dallo PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 10 gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 48'209.75 oltre agli accessori.
B. All’udienza di discussione del 15 giugno 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 25 giugno 2020 la reclamante ha prodotto altri documenti a dimostrazione del pagamento dei crediti dell’istante.
Con osservazioni del 2 luglio 2020, l’istante ha confermato il pagamento integrale del suo credito da parte della reclamante, ma si è opposta alla richiesta di quest’ultima di accollarle spese e ripetibili, osservando come l’incontestata e indiscutibile sospensione dei pagamenti l’avesse costretta a inoltrare l’istanza.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 il 17 giugno 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 27 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 giugno (poiché il 29 era festivo [Santi Pietro e Paolo], art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 18 giugno 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure l’integrazione del 25 giugno.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova). La copia dell’estratto del registro delle esecuzioni del 18 giugno 2020 acclusa al reclamo si rivela pertanto ricevibile.
2. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1 Nel caso specifico, la reclamante non contesta l’esistenza di una sospensione dei pagamenti giusta la norma appena citata, ma si limita a riferirsi all’art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui il fallimento può essere annullato se il debitore prova per mezzo di documenti di aver estinto il debito nei confronti dell’istante dopo la pronuncia del fallimento e rende verosimile la propria solvibilità. Ne ritiene adempiuti i presupposti alla luce dell’estratto del registro delle esecuzioni del 18 giugno 2020, da cui risulta ch’essa ha provveduto all’integrale pagamento di tutte le esecuzioni ancora pendenti.
2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Camera i motivi di annullamento del fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il pagamento di tutte le pretese dell’istante, il deposito presso l’autorità giudiziaria superiore di una somma sufficiente a estinguere tali pretese o una dilazione, possono anche giustificare la revoca del fallimento senza preventiva esecuzione purché la solvibilità del convenuto sia verosimile. Condizione sine qua non è però che entrambi i presupposti (motivo di annullamento e verosimile solvibilità) siano realizzati prima della scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1.2).
2.3 Nella fattispecie, l’istante ha ammesso che tutte le sue pretese sono state tacitate e ciò si evince anche dalla documentazione prodotta dalla RE 1. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194) è quindi adempiuto.
2.4 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
Nel caso specifico la reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni, secondo cui non risultano (più) esecuzioni in corso nei suoi confronti né attestati di carenza di beni. Alla luce di tale documento la sua capacità di pagamento appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, che in ragione della sospensione dei suoi pagamenti (da lei non contestata) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili in mancanza di una richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 giugno 2020 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).