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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2020 14.2020.66

23. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·829 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima dell’avvio della causa. Acquiescenza dell’istante. Stralcio della causa. Assegnazione delle spese processuali a carico dell’istante

Volltext

Incarto n. 14.2020.66

Lugano 23 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.5779 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza inoltrata il 22 novembre 2019 dalla

CO 1 (patrocinata dalla PA 1, )  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 26 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecu­zione di Lugano, il 22 novembre 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'759.86 più interessi e spese;

                                         che all’udienza di discussione dell’11 marzo 2020 nessuno è comparso;

                                         che statuendo con decisione del 25 maggio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento e l’assegnazione delle spese a carico dell’istante, asserendo di aver saldato il credito posto in esecuzione il 9 luglio 2019, addirittura prima dell’inoltro dell’istanza (il 22 novembre 2019);

                                         che l’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impu­gnazione effetto sospensivo;

                                         che nelle sue osservazioni del 18 giugno 2020, la CO 1 ha aderito al reclamo, tranne per quanto riguarda le spese processuali;

                                         che tale dichiarazione, debitamente firmata, vale acquiescenza, sicché il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 241 CPC);

                                         che rimane invece litigiosa la questione delle spese processuali, di cui la reclamante chiede la messa a carico dell’istante “visto l’ampio tasso di tempo passato tra il pagamento e il decreto di fallimento”, mentre l’istante giunge alla conclusione inversa, facendo valere che né l’Ufficio d’esecuzione né la reclamante le avrebbe segnalato l’avvenuto pagamento e ritenendo che la causa di fallimento è stata causata dalla reclamante, non da ultimo perché non ha eccepito l’avvenuto versamento né quando ha ricevuto l’istan­­za di fallimento né all’udienza;

                                         che in linea di principio il convenuto è reputato soccombente in caso di acquiescenza e deve quindi sopportare le spese processuali (art. 106 cpv. 1, 2° periodo, CPC);

                                         che solo in presenza di circostanze particolari è possibile derogare a una siffatta ripartizione (art. 107 cpv. 1. lett. f o 108 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 31 ad art. 106 CPC);

                                         che nel caso in esame l’istante ammette che il 15 luglio 2019 l’Uf­ficio d’esecuzione di Lugano le ha riversato la somma pagata dalla RE 1 il 9 luglio;

                                         che costituisce un disguido interno di cui la CO 1 deve assumere le conseguenze la circostanza per cui essa non ha “individuato” il pagamento e non l’ha comunicato alla propria patrocinatrice, la quale ha quindi avviato la causa il successivo 22 novembre;

                                         che la convenuta ha per contro tempestivamente pagato il proprio debito entro il termine di venti giorni stabilito nella comminatoria di fallimento notificatale il 19 giugno 2019 (doc. E accluso all’istanza);

                                         che di conseguenza la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, vanno poste in ambo le sedi a carico dell’istante;

                                         che non si pone invece problema d’indennità, non avendo la reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 maggio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della CO 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della CO 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della CO 1.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –     ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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