Incarto n. 14.2020.62
Lugano 9 dicembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S19-281 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 21 ottobre 2019 da
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1 († 2020), (patrocinata dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 12 maggio 2020 presentato dall’avv. PA 1 per conto della defunta RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'800.– oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2019, indicando quale causa del credito la “Fatt. n. 277 del 17.07.2019”;
che avendo l’escussa interposto opposizione, con istanza del 21 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;
che dopo il deposito delle conclusioni, il 16 aprile 2020 è deceduta RE 1;
che statuendo con decisione del 5 maggio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del 12 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo e protestate spese e ripetibili;
che con ordinanza del 15 maggio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato la domanda di effetto sospensivo temporaneamente senza oggetto e impartito all’avv. PA 1 un termine fino al 3 agosto 2020 per produrre una procura aggiornata e un certificato ereditario relativo agli eredi di RE 1;
che con ordinanza del 26 agosto 2020 il termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2020, con l’avvertenza che in caso di silenzio il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che entro la scadenza prorogata l’avv. PA 1 non ha prodotto quanto richiesto;
che conformemente all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 26 agosto 2020 il reclamo va dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto che non è stato necessario un esame del merito del reclamo, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’avv. PA 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato, di fr. 100.–, le è restituita.
3. Notificazione a:
– avv. – avv.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).