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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.09.2020 14.2020.40

1. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·943 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda di rinvio dell’udienza formulata il giorno prima e giunta alla Pretura dopo l’udienza. Certificato medico attestante un’inabilità al lavoro

Volltext

Incarto n. 14.2020.40

Lugano 1 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.6004 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 dicembre 2019 da

 CO 1 IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 ottobre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 6'957.80 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2017, indicando quale titolo di credito la “sentenza cresciuta in giudicato del Tribunale di __________ (IT) del 29.11.2016 per un importo di EUR 6'325.28 al cambio di 1.1 (Titolo disponibile)”;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 dicembre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lu-gano, sezione 5, il quale ha indetto un’udienza per il 12 marzo 2020 alle ore 9:20;

                                         che con fax dell’11 marzo 2020 (ore 16:41) il convenuto ha postulato il rinvio dell’udienza allegando un certificato medico del 10 mar­zo 2020 che lo dichiara inabile al lavoro dall’11 al 15 marzo 2020;

                                         che all’udienza del 12 marzo è comparso il solo istante, il quale ha confermato le proprie conclusioni;

                                         che statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili;

                                         che il reclamante fa valere di essere stato malato dal 10 marzo 2020 e di averlo comunicato alla Pretura l’11 marzo via fax con una copia del certificato medico;

                                         ch’egli rimprovera al Pretore di aver lo stesso tenuto l’udienza del 12 marzo;

                                         che – sostiene inoltre il reclamante .le segretarie della Pretura avrebbero “confermato di aver commesso l’errore”;

                                         che la raccomandata contenente la domanda di rinvio è giunta alla Pretura solo il 13 marzo 2020 (tracciamento della raccomandata 98.00.690004.03590887, doc. H accluso al reclamo), mentre il fax, spedito l’11 marzo alle ore 16:41 (act. V), risulta essere giunto al segretario della Pretura con la corrispondenza del 12 marzo alle ore 9:30, secondo una nota manoscritta apposta sul fax stesso (act. V);

                                         che la domanda è stata considerata tardiva dal Pretore, sempre secondo quanto risulta dalla nota manoscritta;

                                         che il reclamante non spiega perché ha atteso la fine del pomeriggio dell’11 marzo per chiedere il rinvio dell’udienza, mentre la sua inabilità al lavoro era già stata certificata il 10 marzo;

                                         ch’egli neppure chiarisce quale sarebbe stato l’errore commesso e confermato dalle segretarie della Sezione 5;

                                         che in queste circostanze ben poteva il Pretore considerare tardiva la domanda di rinvio dell’udienza e assente il reclamante all’u­dienza del 12 marzo, iniziata alle ore 9:20 e terminata verosimilmente prima delle ore 9:30, ricordato che la domanda di rinvio dev’essere tempestiva (art. 135 lett. b CPC);

                                         che d’altronde un’incapacità lavorativa, pur certificata da un medico, non costituisce necessariamente la prova del carattere scusabile dell’assenza all’udienza (Merz in: Brunner/Gasser/Schwan­der (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, vol. I, n. 29 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 12 ad art. 148 CPC; nel risultato anche la sentenza del Tribunale federale 7B.64/2006 del 9 maggio 2006, consid. 3);

                                         che nel caso concreto il certificato medico accluso alla domanda di rinvio (doc. E) accerta solo un’inabilità al lavoro – senza peraltro specificare di quale tipo di lavoro si tratti –, e non un’impossibilità per RE 1 di comparire all’udienza del 12 marzo o di farvisi rappresentare;

                                         che il reclamante non ha così reso sufficientemente verosimile l’affermato impedimento ad assistere all’udienza;

                                         che il reclamo va pertanto respinto;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui non è stato notificato il reclamo per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'957.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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