Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2019 14.2019.95

10. Juli 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·958 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Fallimento. Citazione all’udienza in via edittale. Reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2019.95

Lugano 10 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.259 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 marzo 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (rappresentata dalla socia e gerente RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 16 maggio 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’8 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 22 marzo 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'542.44 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’8 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 da quello stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di non avere ricevuto le ordinanze 25 marzo e 1° aprile 2019. Il 23 maggio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 maggio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 in via edittale il 10 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   La reclamante si duole anzitutto di non avere ricevuto le ordinanze di fissazione di termine del 25 marzo e del 1° aprile 2019 in quanto si trovava all’estero. Si tratta però degli atti con i quali il Pretore ha impartito all’istante un termine per produrre l.stanza in triplice copia formata in originale e per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, di fr. 1'000.–. L’eventuale mancata notifica alla reclamante non le causa alcun pregiudizio, sicché la censura è irricevibile. E la reclamante non contesta invece la validità della sua citazione all’udienza dell’8 maggio 2019, avvenuta in via edittale sul foglio ufficiale cantonale del __________. Nella misura in cui è ricevibile, su questo punto il reclamo va quindi respinto.

                                   3.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                3.1   Nel caso specifico, la reclamante allega di avere fatto presente all’istante, in occasione di una riunione che ha avuto luogo nel marzo del 2018, di aver cessato l’attività a fine giugno del 2017 e di essere intenzionata, a seconda delle possibilità, di far fronte al debito di fr. 5'782.60, ciò che avrebbe fatto, “coerentemente con quanto comunicato”, con tre versamenti di fr. 1'000.– il 4 aprile 2018, fr. 200.– il 28 gennaio 2018 e fr. 550.– il 28 gennaio 2019.

                                3.2   Dalle stesse allegazioni della reclamante, peraltro non confortate da alcuna prova, si evince che il suo debito nei confronti dell’istan­­te non è (ancora) stato integralmente estinto. Anzi, essa ammette di non avere sufficienti attivi per saldarlo né prospettive per procurarsi i mezzi necessari a tale scopo, avendo cessato l’attività a fine giugno del 2017 e non disponendo né di merci né di altri attivi. D’altronde, la reclamante non allega, e ancora meno dimostra, di avere ottenuto una dilazione. Non è quindi adempiuto neppure il primo dei due presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF per l’an­nullamento del fallimento. Mancano pure indizi sulla verosimile solvibilità della reclamante – secondo presupposto secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF. Al riguardo la Camera ha appurato d’ufficio che le è stata notificata il 13 marzo 2019 un’altra comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________. Il reclamo va pertanto respinto.

                                   4.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   5.   La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.95 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2019 14.2019.95 — Swissrulings