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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.10.2019 14.2019.79

1. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,123 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali. Sospensione della causa. Astensione di un giudice. Composizione della Camera. Condotta processuale querulomane

Volltext

Incarto n. 14.2019.79

Lugano 1 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella causa 0007-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 10 gennaio 2019 dal

Tribunale penale federale, Bellinzona  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo unico del 20 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Giudice di pace supplente il 4 aprile 2019 (e contro altre due decisioni oggetto dell’inc. 14.2019.80);

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 dicembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Tribunale penale federale ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2018, indicando quale titolo di credito la “fattura no. 1035001791 e 1035001792 (decisioni BB.__________ del 27.02.2018 e BB.__________ del 12.03.2018 Corte dei reclami penali)”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 gennaio 2019 il Tribunale penale federale ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto al­l’i­stanza con osservazioni scritte del 31 gennaio 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 aprile 2019, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2019 (diretto anche contro altre due decisioni oggetto dell’inc. 14.2019.80) per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne discende che gli allegati da 4 a 14 e le relative allegazioni di fatto sono irricevibili e vanno quindi estromessi dall’incarto.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha ritenuto che le due decisioni prodotte dall’istante, siccome passate in giudicato, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione per le spese processuali poste in esecuzione, mentre le osservazioni del convenuto sono estranee alla questione dell’ese­cutività di quelle decisioni, allo stadio attuale incontrovertibile.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 chiede anzitutto l’astensione dei giudici Charles Jaques ed Enrico Giani, rei a suo parere di avere partecipato a “vertenze cagionate” dai Giudici di pace dei circondari di Lugano Ovest e Taverne. Ora, come il reclamante ben sa (v. sentenze del Tribunale federale 5A_203/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3), le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni, anche sfavorevoli, per l’istante sono inammissibili (sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii; sentenza della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2). Ne consegue che la domanda è irricevibile per quanto riguarda il giudice Jaques e senza oggetto per quanto riguarda il giudice Giani, che non partecipa all’odierno pronunciamento.

                                   5.   La richiesta (ormai ricorrente) di RE 1 d’indicare preventivamente la composizione della Camera, oltre che pretestuosa e dunque inammissibile, è anche diventata senza oggetto, essendogli stato rammentato, nell’ordinanza del 17 giugno 2019, che la com­posizione della Camera gli è perfettamente nota ed è anche pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_ pi6%5BCompId%5D =1004).

                                   6.   Il reclamante postula la sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC e dell’esecuzione secondo l’art. 85a cpv. 1 LEF, oltre al “compiego di competenza secondo art 6 Lpamm”, in attesa dell’esito delle numerose procedure federali amministrative disciplinari e di risarcimento danni da lui promosse al Dipartimento federale delle finanze, al Servizio delle finanze, al Segretario generale del Tribunale federale, alla cancelleria dell’Assemblea federale e al Ministero pubblico della Confederazione.

                                6.1   La domanda è nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, non entra in considerazione una sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC perché la decisione impugnata non dipendeva dall’esito delle procedure cui allude RE 1 – con allegazioni per lo più nuove che poggiano su documenti nuovi improponibili in questa sede (sopra consid. 1.2) –, l’oggetto delle stes­se, ovvero il rigetto dell’opposizione da una parte e l’adozione di sanzioni disciplinari e il risarcimento di danni dall’altra, non avendo nulla in comune. Non s’intravvedono neppure motivi di opportunità. Compensazioni o restituzioni in caso di un eventuale successo del­le iniziative del reclamante sono garantite, la solvibilità della controparte essendo indubbia. Non sono quindi date le condizioni – alquanto restrittive (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016, consid. 4 con rinvii, in particolare a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 63 ad art. 84 LEF) – per una sospensione della causa in esame.

                                6.2   Anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione secondo l’art. 85a cpv. 1 LEF è nuova è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che dev’essere fatta valere con un’istanza ad hoc all’autorità giudiziaria competente e non può essere congiunta con una causa di rigetto dell’opposizione, avendo le due procedure natura diversa (la prima ordinaria, la seconda sommaria).

                                6.3   Il riferimento all’art. 6 LPAmm è senza rilievo in una procedura disciplinata dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

                                   7.   Il reclamante “contesta l’accertamento inesatto dei fatti e l’errata applicazione del diritto secondo art 320 CPC, perchè gli anticipi delle spese giudiziarie sono crediti inesigibili, se non hanno seguito la procedura di istruzione federale e non possono essere indicati come ‘decreto’ di provvedimento amministrativo che produce effetti esecutivi, dopo l’emissione di sentenza giuridica, perchè si appalesa come violazione del diritto dell’istante di rifiutare la prestazione di servizio giuridico per mancanza di requisiti di imparzialità, arbitrio e costituzionali”. RE 1 pare però misconoscere che i crediti posti in esecuzione non riguardano anticipi, bensì spese poste a suo carico con due decisioni del 27 febbraio e del 12 marzo 2018, con cui la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un suo reclamo e dichiarato inammissibile una sua istanza di revisione. Queste sentenze, debitamente accluse all’istanza (doc. C e D), so­no definitive in assenza di rimedi giuridici ordinari e sono comunque esecutive nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Costituiscono così validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escusso.

                                   8.   Il reclamante si duole in modo sconnesso e spesso incomprensibile di diversi supposti torti subiti in procedure avviate davanti a varie autorità federali.

                                8.1   A parte il fatto che non è dato di sapere quale nesso vi sia tra quelle procedure e la causa in esame, l’unico compito del giudice del rigetto – e pertanto dell’autorità giudiziaria superiore – è di verificare se sono dati i presupposti per rigettare l’opposizione (sopra consid. 2), ciò che nella fattispecie in esame è il caso (sopra consid. 7). La sua cognizione non si estende al controllo del fondamento materiale del credito posto in esecuzione né della validità della decisione invocata quale titolo di rigetto, la quale è definitiva e pertanto vincolante per ogni autorità, fatti salvi i casi di nullità assoluta (i cui severi requisiti – v. DTF 138 II 503 consid. 3.1 e i rinvii – non sono adempiuti nella causa in esame). Il Giudice di pace supplente ha quindi correttamente esercitato la propria cognizione nei limiti della sua funzione. Non si addicono a lei i rimproveri di “deficienza giudiziaria” o “deficienza cognitiva”.

                                8.2   Come il reclamante già sa (sentenza della CEF 14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018 consid. 2), le domande che esulano dal tema del rigetto dell’opposizione, come l’assegnazione d’indennità per danno e torto morale, sono irricevibili. Anche l’inflizione di sanzioni disciplinari ad autorità giudiziarie non rientra tra le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti. Ne discende che il reclamo, nella minima misura in cui è ricevibile, va respinto.

                                   9.   Anche nel reclamo in esame (v. sentenze 15.2019.26 e 15.2019.38 del 10 settembre 2019, consid. 8 e 9) RI 1 ha riproposto censure (sopra consid. 4 e 8.2) presentate in precedenti impugnazioni già respinte con decisione passata in giudicato, senza neppure provare a confutarne la motivazione, tenta di rimettere in discussione decisioni definitive di altre autorità e persiste a chiedere alla Camera misure e verifiche che esulano dalla sua competen­za. Ciò denota un’incapacità di agire in modo ragionevole, evitan­do di (ri)proporre ricorsi e censure che sa o dovrebbe sapere essere prive di possibilità di successo con l’unico scopo di angariare le autorità. Ancora una volta, nondimeno, la Camera ha esaminato il reclamo in oggetto, anche se ciò si rivelerà un esercizio inutile ove il reclamante insisterà, senza valida ragione, a non tenere in alcun conto delle motivazioni esposte nel giudizio. RI 1 è tuttavia nuovamente invitato ad astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, ovvero dall’assumere una condotta processuale querulomane, pena il rinvio al mittente senz’altra formalità (art. 132 cpv. 3 CPC).

                                10.   In conformità con la legge (art. 106 cpv. 1 CPC), la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la piena soccombenza del reclaman­te, di cui egli risponde in modo esclusivo, motivo per cui essa non può essere posta a carico dello Stato. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                11.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 400.–, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La richiesta di astensione del giudice Charles Jaques è inammissibile e quella del giudice Enrico Giani senza oggetto.

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                  3.   RI 1 è invitato in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena il rinvio al mittente senz’altra formalità.

                                   4.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   5.   Notificazione a:

–   ; –     .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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