Incarto n. 14.2019.37
Lugano 17 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2018 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 febbraio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 agosto 2013 la PINT1 1 (ora RE 1) quale società di leasing, la PINT2 1 in veste di assuntrice e CO 1 quale debitrice solidale hanno stipulato un contratto di leasing – della durata di 44 mesi – avente per oggetto un’automobile __________ d’occasione, immatricolata nel dicembre del 2011, con 37'000 km. Il contratto prevedeva il versamento di una prima rata di fr. 14'900.– (IVA inclusa), di successive 43 rate mensili di fr. 902.90 (IVA inclusa) ciascuna, un chilometraggio annuo di massimi 20'000 chilometri e un supplemento di 71 centesimi (IVA inclusa) per ogni chilometro di maggiore percorrenza. L’assuntrice ha altresì sottoscritto per accettazione la tabella annessa al contratto (contenuta nell’ultima pagina delle condizioni generali) e riportante il calcolo della rata del leasing dovuta in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
B. Con scritto del 4 agosto 2015 la RE 1 ha concesso un ultimo termine a CO 1 per versare l’importo delle tre rate di leasing arretrate, informandola che, in caso contrario, il contratto sarebbe stato considerato sciolto con effetto dal 12 agosto 2015. Il 22 settembre 2015 la società assuntrice ha restituito il veicolo alla società di leasing e firmato il relativo verbale, dal quale i chilometri percorsi al momento della riconsegna risultavano 103'223. Il 24 novembre 2017 la RE 1 ha sottoposto a CO 1, quale debitrice solidale, il conteggio – calcolato sulla base di quanto previsto dalle condizioni generali – effettuato a seguito della disdetta del contratto, chiedendo alla medesima il pagamento di fr. 23'604.45.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 23'604.45 oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2017, indicando quale titolo di credito: “Saldo contratto leasing del 16.09.2013 no. __________. Coefficiente del 24.11.2017”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 aprile 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 20 settembre 2018 si è presentata unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta all’istanza sulla scorta di osservazioni scritte accluse al verbale.
E. Statuendo con decisione del 4 febbraio 2019, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 150.– a favore della parte convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 25 marzo, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che il contratto di leasing, unitamente alle condizioni generali e al verbale di riconsegna, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i canoni ricalcolati in caso di scioglimento anticipato del contratto, per i chilometri supplementari effettuati e per le spese di disdetta. Egli ha poi respinto le contestazioni, sollevate dalla convenuta, sia in merito all’identità tra la creditrice indicata sul precetto e l’istante – osservando come il cambiamento della ragione sociale si evinca dal registro di commercio – sia in relazione all’errata indicazione, sul precetto esecutivo, della data del contratto di leasing, da lui considerato frutto di una mera svista che come tale non comporta la reiezione dell’istanza, avendo l’escussa peraltro dimostrato di essere a conoscenza del credito per il quale la RE 1 procede nei suoi confronti. Contrariamente a quanto sostiene CO 1, il primo giudice ha rilevato che l’assenza di quest’ultima al momento della riconsegna del veicolo e il fatto che non abbia sottoscritto il relativo verbale non pregiudica il carattere di riconoscimento di debito, osservando al proposito come l’importo preteso risulti facilmente determinabile sulla base di criteri oggettivi stabiliti nel contratto e nelle condizioni generali quale parte integrante del medesimo.
Nondimeno, il Pretore ha respinto l’istanza a seguito della contestazione sollevata da CO 1, secondo cui ella non avrebbe ricevuto né lo scritto del 4 agosto 2015 né il conteggio finale del 24 novembre 2017. Se da una parte ha ritenuto irrilevante che l’escussa non avesse ricevuto il primo documento – non essendo prevista dal contratto una messa in mora per lo scioglimento del medesimo – dall’altro, il primo giudice ha considerato che l’esigibilità del credito non risulta provata per il fatto che la convenuta sostiene di aver preso conoscenza del conteggio del 24 novembre 2017 solo con la procedura di rigetto in questione e che su tale appunto l’istante non ha replicato. A mente del Pretore, ulteriori dubbi su tale conteggio, peraltro nemmeno firmato, sorgono dal fatto ch’esso è stato trasmesso alla debitrice solidale oltre due anni dopo la consegna del veicolo nonostante le modalità di calcolo non presentino una difficoltà tale da giustificare un periodo di tempo così esteso.
4. Nel reclamo la RE 1 allega che il conteggio finale del 24 novembre 2017 è stato calcolato sulla base di quanto previsto dalle condizioni generali del contratto di leasing e che l’importo preteso sarebbe dovuto essere saldato entro e non oltre il 15 dicembre 2017, sicché al momento dell’avvio della procedura esecutiva nel gennaio 2018 il credito era senz’altro esigibile. Ritiene poi che non vi possano essere dubbi sul fatto che CO 1 abbia ricevuto il suddetto conteggio, il quale è stato trasmesso al suo indirizzo di residenza alla data indicata. La reclamante giustifica poi il fatto che il documento sia stato trasmesso due anni dopo la riconsegna del veicolo ricordando che la debitrice solidale è stata escussa solo quando l’assuntrice del leasing – la PINT2 1 – non è stata in grado di rimborsare il saldo dovuto. E poiché CO 1 è stata amministratrice unica della società assuntrice, a mente della reclamante è indubbio ch’essa fosse a conoscenza dei numerosi scritti – tra cui un conteggio del 24 novembre 2017 identico a quello in oggetto – trasmessi alla debitrice principale già nel corso del 2015. Essendo a suo dire dimostrata l’esigibilità del credito, la reclamante postula pertanto l’accoglimento dell’istanza, richiamando quanto peraltro stabilito in una precedente procedura – già trattata da questa Camera – con una fattispecie quasi identica a quella in oggetto.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce di non aver mai ricevuto prima dell’avvio della procedura esecutiva il conteggio del 24 novembre 2017 a lei indirizzato, di cui peraltro, oltre alla mancata firma, non vi è prova alcuna dell’effettivo invio, sicché il credito preteso dalla RE 1 non è esigibile. Contesta poi di essere stata già in possesso di altri conteggi analoghi a quello in oggetto e chiede infine un’adeguata indennità d’inconvenienza dal momento che – non essendo sufficientemente cognita in diritto – per la stesura delle sue osservazioni ha dovuto rivolgersi a un consulente legale, del cui onorario dovrà farsi carico.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 e 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 e 143 ad art. 80 LEF).
6.1 Nella fattispecie la RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 sul contratto n. __________ (doc. A accluso all’istanza e sopra consid. A), dal quale si evince che, con la loro sottoscrizione del 12 agosto 2013, sia la società assuntrice del leasing sia la debitrice solidale hanno – tra le altre cose – dichiarato di aver letto e accettato le condizioni generali. Quest’ultime prevedono in particolare, in caso di risoluzione anticipata del contratto, un’indennità calcolata in funzione della durata effettiva del medesimo, i cui importi si evincono dalla tabella annessa, quale parte integrante dello stesso (doc. B, pag. 1 punto 4.3, e pag. 2 punti 16.1 e 16.3 e pag. 3 delle condizioni generali). E proprio sulla scorta di tale tabella, il 24 novembre 2017 la RE 1 ha allestito il calcolo dell’importo dovuto da CO 1 a seguito della disdetta del contratto notificata dalla società di leasing all’assuntrice con effetto al 12 agosto 2015, pari a fr. 23'604.45 (v. doc. G). Per tale importo il contratto di leasing, unitamente alle condizioni generali e alla tabella annessa alle medesime e relativa alle indennità in caso di risoluzione anticipata, poiché sottoscritti da CO 1 sia personalmente sia quale amministratrice unica della società assuntrice, costituiscono, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
6.2 Il problema è che già in prima sede l’escussa ha contestato il conteggio del 24 novembre 2017, asserendo di non averlo mai ricevuto e di esserne venuta a conoscenza solo in occasione della procedura di rigetto avviata nei suoi confronti dall’istante (v. osservazioni all’istanza, pag. 5 ad 6.2). Controversa è pertanto la questione dell’esigibilità del credito preteso dalla RE 1.
a) Il punto 4.3 delle condizioni generali (doc. B) prevede espressamente che nel caso in cui “il contratto di leasing viene terminato anticipatamente per altri motivi, in particolare a causa di violazioni contrattuali (…), la rata viene ricalcolata dall’inizio del contratto in base all’effettiva durata contrattuale, conformemente alla tabella che segue e fissata definitivamente. In questo caso la Società di leasing redige un calcolo delle rate del leasing dovute complessivamente, tenendo conto dei pagamenti già avvenuti. L’assuntore del leasing è tenuto allora a pagare alla Società entro 20 giorni e senza alcuna detrazione la differenza fatturata (…)”.
aa) Ora, poiché la reclamante era tenuta per contratto ad allestire il calcolo di quanto ancora dovuto, a fronte della puntuale contestazione di CO 1 incombeva all’istante dimostrare che il credito per il quale essa procedeva nei confronti dell’escussa era esigibile già prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sopra, consid. 6). Al proposito, la reclamante si limita a sostenere di aver trasmesso il conteggio finale all’indirizzo dell’escussa, invio sul quale a suo dire non possono esservi dubbi in merito alla ricezione da parte della stessa, dovendosi ritenere che l’escussa ha senz’altro visionato – nella sua veste di amministratrice unica della PINT2 1 – i “numerosi altri scritti” e un primo conteggio finale identico a quello in oggetto.
bb) Sennonché a conforto delle sue allegazioni, la reclamante non ha fornito in prima sede alcun riscontro oggettivo, come ad esempio la ricevuta dell’invio del conteggio trasmesso a CO 1 il 24 novembre 2017 (che peraltro non pare essere stato spedito per raccomandata) o la prova della trasmissione di precedenti atti indirizzati a lei o alla società assuntrice del leasing. E poiché il conteggio in questione è uno scritto di carattere privato, il cui valore probante non è superiore a semplici allegazioni di parte, essa doveva provare – stante l’esplicita contestazione della convenuta (art. 150 cpv. 1 CPC) – l’avvenuta trasmissione, ciò che però non ha fatto. Tale documento accerta al massimo il calcolo effettuato dall’istante, ma in ogni caso non l’effettivo invio né la ricezione da parte della destinataria indicata.
b) Va inoltre precisato che, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la decisione di questa Camera da lei citata, pur vertendo su una fattispecie simile, si differenzia dal caso concreto per il fatto che in quella circostanza CO 1 aveva contestato l’esigibilità del credito posto in esecuzione solo in sede di reclamo, sicché il fatto di non aver sollevato la mancata ricezione della richiesta di pagamento davanti al primo giudice aveva permesso di considerare come accertata (ai sensi dell’art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) la valida notifica del documento e dunque la ricezione del medesimo da parte dell’escussa (sentenza della CEF 14.2017.55 del 4 settembre 2017, consid. 4.3).
7. In definitiva, poiché l’esigibilità del credito posto in esecuzione non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, fermo restando che alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo i documenti idonei a comprovare l’asserita trasmissione all’escussa del conteggio finale, oppure di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accertamento della sua pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.1 Sostenendo di aver dovuto rivolgersi a un consulente per la stesura delle osservazioni al reclamo, CO 1 postula l’assegnazione di un’adeguata indennità d’inconvenienza, per la determinazione della quale si rimette al giudizio di questa Camera. A sostegno della propria richiesta la convenuta ricorda il valore di causa, a suo dire non indifferente per una persona come lei al beneficio dell’assistenza sociale, la difficoltà di redigere osservazioni in difetto di assistenza legale e il dispendio di tempo necessitato (e forse ancora da dedicare) per la trattazione del caso.
8.2 Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (sentenze del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pag. 25 seg. n. 2046, consid. 4.5, e della CEF 14.2018.135/136 del 4 febbraio 2019 consid. 6.2 e i rinvii).
Eccezioni sono ammesse in casi debitamente motivati ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (sentenza della CEF 14. 2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5).
8.3 Nel caso concreto, CO 1 non ha diritto a un’indennità per ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, l’MLaw __________ non avendola rappresentata professionalmente, né a un’indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c), poiché la causa non può definirsi complessa né necessitava un importante dispendio lavorativo della convenuta (o del suo consulente), giacché bastava loro ribadire la contestazione della mancata notifica del conteggio e quindi l’inesigibilità del credito posto in esecuzione.
CO 1 non ha neppure diritto a un’indennità d’inconvenienza per sé stessa, dal momento che non ha redatto lei le osservazioni e ad ogni modo non ha sufficientemente motivato la propria domanda, in particolare in merito alla quantificazione dell’effettivo dispendio di tempo dedicato alla redazione delle osservazioni e al fatto che tale dispendio sia superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016 consid. 9, massimata in RtiD 2016 II 653 n. 43c).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'604.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 370.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).