Incarto n. 14.2019.36
Lugano 8 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2018.915 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 novembre 2018 dalla
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, Lugano)
giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha incaricato la RE 1, Lamone (in seguito: RE 1) di effettuare il trasloco dei propri effetti personali al suo nuovo domicilio, di depositare determinate suppellettili presso il magazzino della ditta e di eseguire piccoli lavori di pulizia. Nel periodo dal 2 dicembre 2015 al 28 agosto 2018 la RE 1 ha emesso 17 fatture per fr. 35'137.– complessivi. Tra il 3 ottobre 2016 e il 3 agosto 2018 CO 1 ha pagato una delle fatture e versato 13 acconti per complessivi fr. 11'963.20.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 23'573.80 oltre agli interessi del 6% dal 1° ottobre 2017, indicando quale titolo di credito le “fatture per trasloco e deposito”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 novembre 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta, con osservazioni scritte del 17 dicembre 2018, ha comunicato al Pretore aggiunto di trovarsi in una situazione debitoria molto grave e di non poter far fronte al credito vantato dall’istante. L’istante ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatole per presentare un’eventuale replica.
D. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2019, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 390.– e un’indennità di fr. 250.– a favore della parte convenuta.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 6 febbraio 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha stabilito che nessuno dei documenti prodotti dall’istante ha le caratteristiche di un atto pubblico o reca la firma manoscritta della convenuta nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO. Il pagamento di vari acconti, ossia il preteso riconoscimento – tacito – per atti concludenti dell’intero debito posto in esecuzione non costituisce a suo giudizio un riconoscimento di debito secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, i pagamenti parziali non potendosi parificare a una scrittura firmata a mano dell’escussa o dal suo rappresentante. Onde la reiezione dell’istanza.
4. Nel reclamo la RE 1 censura un’evidente errata applicazione del diritto da parte del Pretore aggiunto, il quale non avrebbe considerato le osservazioni all’istanza formulate dalla convenuta il 17 dicembre 2018, e più precisamente il passaggio inerente alla situazione debitoria della convenuta “… motivo per il quale non può far fronte al credito vantato dalla ditta RE 1”. Sottoscrivendo tale dichiarazione di volontà, chiara ed esplicita, il legale di CO 1 – persona particolarmente cognita delle conseguenze giuridiche delle proprie affermazioni – avrebbe infatti riconosciuto esplicitamente l’intero debito accumulato dalla convenuta nei confronti dell’istante. A mente della reclamante si è pertanto in presenza di un riconoscimento di debito scritto e firmato dal rappresentante dell’escussa.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di debito può anche essere successivo al precetto esecutivo, ma dev’essere allestito prima dell’udienza di discussione dell’istanza o prima dell’assegnazione al convenuto del termine per la presentazione di osservazioni scritte (sentenza della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015 consid. 6.1 con rinvii, massimato in RtiD 2016 I 729 n. 47c).
Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1 Nel caso specifico, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, stabilendo che le fatture non controfirmate dalla convenuta e i vari acconti parziali da lei pagati non costituiscono un riconoscimento (tacito) di debito dell’intera somma posta in esecuzione. Sul contenuto delle osservazioni all’istanza egli non si è espresso.
a) Ora, semplici fatture, ove non siano sottoscritte dal debitore, non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). Ne discende che le 17 fatture prodotte con l’istanza (doc. A), a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale questa Camera non è competente a decidere, non possono costituire un riconoscimento di debito nel senso della suddetta norma, poiché non recano la firma manoscritta della convenuta (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5).
b) Neppure il pagamento del saldo di una delle fatture e di diversi acconti (doc. B) possono assurgere – in assenza di firma della convenuta – a un riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in esecuzione e non giustificano quindi il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo indicato sulle fatture (come visto non controfirmate) dalla debitrice (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b; 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5; 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2).
c) Nelle osservazioni all’istanza l’avv. PA 2 ha scritto che “la signora CO 1 ha una situazione debitoria molto grave, come si evince dall’estratto UE che si allega, motivo per il quale non può far fronte al credito vantato dalla ditta RE 1, come pure agli altri crediti” (act. III). Tali osservazioni sono state trasmesse all’istante con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per presentare un’eventuale replica, “con l’avvertenza che in caso di silenzio il Giudice procederà nella lite giudicando in base agli atti e agli allegati”.
Ciò nondimeno, la RE 1 ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatole e ha così rinunciato a presentare una replica in prima sede. Essa non ha pertanto modificato o completato la motivazione dell’istanza di rigetto che si fondava sui pagamenti parziali effettuati dalla convenuta. L’allegazione della reclamante, secondo la quale le osservazioni all’istanza contengono un riconoscimento di debito, è quindi nuova e inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), essendo stata presentata solo in seconda istanza. E stante il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice di rigetto non può venire in aiuto dell’istante ricercando eventuali titoli di rigetto da lui non menzionati. Già per questi motivi il reclamo dev’essere respinto.
5.2 È del resto dubbio – sia rilevato per inciso – che con la dichiarazione incriminata il legale dell’escussa abbia espresso la volontà della cliente di riconoscere senza riserve né condizioni la somma richiesta dall’escutente. Egli si è infatti limitato a evocare la difficile situazione debitoria in cui essa si trova, che non le consentirebbe di far fronte al credito “vantato” dalla RE 1, né agli “altri crediti”. Non è in particolare univoco il riferimento al credito dell’istante, perché il fatto che sia dalla stessa “vantato” ancora non significa che sia riconosciuto dall’escussa. Diversa sarebbe stata la situazione se l’avv. PA 2 si fosse riferito alla “somma dovuta all’istante” o ad altra formulazione equivalente. Ad ogni modo, stante la tardività delle allegazioni della reclamante, la questione può essere lasciata aperta, fermo restando che la decisione odierna non pregiudica definitivamente le ragioni della RE 1 (v. sopra consid. 2 in fine).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'573.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).