Incarto n. 14.2019.219
Lugano 13 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.806 (sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 15 novembre 2019 dalla
RE 1 __________
contro
CO 1CO 1 IT-__________ (__________)
giudicando sul reclamo del 26 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2019 la RE 1, quale datrice di lavoro attiva nella gestione di un’impresa di pulizia, e CO 1, in veste di addetta alle pulizie, hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata a partire dal 1° maggio 2019 per un salario orario lordo di fr. 16.75. Tale contratto conteneva una clausola secondo cui “il personale ha il divieto assoluto di lavorare in proprio o di sua iniziativa per conto di clienti o ex-clienti di RE 1, sia sul posto di lavoro che in privato. Nel caso in cui il personale contravviene alla clausola di non concorrenza, sarà tenuto a pagare una penalità”. Con lettera del 30 agosto 2019 CO 1 ha rassegnato le proprie dimissioni per il 30 settembre 2019. È stata poi licenziata in tronco dalla RE 1 con lettera del 9 settembre 2019 per pretesa violazione del divieto di concorrenza.
B. Con istanza del 15 novembre 2019 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura di Mendrisio-Nord di decretare in virtù della causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore all’estero) il sequestro del salario della convenuta percepito presso la nuova datrice di lavoro la PI 1 e, in via subordinata, i crediti della convenuta nei confronti di quest’ultima qualora la stessa risultasse come indipendente e fatturasse le proprie prestazioni alla società in oggetto. L’istante ha chiesto il sequestro fino a concorrenza di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2019 indicando quale causa del credito: “Risarcimento danni per violazione contrattuale di lavoro e relativo divieto di concorrenza e sottrazione di clienti (cfr. clausola 11. del contratto di lavoro tra la RE 1 e la signora CO 1 del 18.04.2019; artt. 340 e segg. CO; LCSI)”.
C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 180.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 novembre 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Per preservare l’effetto sorpresa, il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). La via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato alla convenuta.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili il contratto di lavoro (doc. 1) e la lettera di disdetta (doc. 5) prodotti per la prima volta con il reclamo, così come la maggior parte delle allegazioni di fatto della reclamante (v. sotto consid. 5).
1.4 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
a) Nella decisione impugnata, il Pretore è giunto a respingere l’istanza ritenendo che, sulla scorta della documentazione acclusa all’istanza (contratto di lavoro, lettera di dimissioni e lettera di licenziamento in tronco) la RE 1 non avesse reso verosimile la sua pretesa di risarcimento contro l’ex dipendente per violazione del divieto di concorrenza.
b) Nel reclamo la RE 1 spiega che la convenuta ha lavorato presso di lei come addetta alle pulizie già dal 1° aprile 2019 e che l’ha licenziata in tronco dopo aver scoperto, ad inizio settembre dello stesso anno, che era in procinto di farsi assumere da una delle sue clienti, la PI 1, la quale, dopo l’assunzione della convenuta (tuttora alle sue dipendenze in ragione di tre ore al giorno), il 24 settembre 2019 ha disdetto i rapporti contrattuali esistenti tra le due società, che a dire della reclamante le fruttavano fr. 45'000.– annui.
c) Ora, la RE 1 non si confronta con la motivazione, pur stringata, della sentenza impugnata, ma si limita a completare la sua tesi con nuovi elementi di fatto e nuovi documenti (doc. 1 e 5) per dimostrare la verosimiglianza del proprio credito, negata dal Pretore. Ora, già si è detto che in sede di reclamo sono inammissibili le allegazioni nuove e i documenti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC, v. sopra consid. 1.3). Essi non possono così essere presi in considerazione, sicché il ricorso si palesa insufficientemente motivato e pertanto irricevibile.
2. Ad ogni modo, il reclamo appare anche infondato nel merito.
2.1 In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC), ovvero esclusivamente da documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto giustamente che il credito fatto valere dall’istante non fosse verosimile (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). In effetti, il solo documento agli atti che allude alla violazione del divieto di concorrenza da parte della convenuta è la lettera di licenziamento in tronco del 9 settembre 2019 (doc. D). Allestita unilateralmente dal patrocinatore dell’istante, essa non può essere considerata come un indizio di prova oggettivo del credito da lui vantato (v. sopra consid. 2), poiché secondo la giurisprudenza atti unilaterali del sequestrante non hanno un valore probatorio superiore a semplici allegazioni di parte (sentenze della CEF 14.2017. 240 del 10 gennaio 2018, consid. 5, 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid. 5.2 e 5.3 con rinvii e 14.2016.21 del 15 marzo 2016, consid. 5.1). Ne consegue che l’istante non ha reso verosimile che la convenuta svolga effettivamente un’attività lucrativa per una sua cliente o ex cliente in violazione del divieto contenuto nel contratto di lavoro.
2.3 Di riflesso, la RE 1 nemmeno ha reso verosimile l’esistenza dei beni da sequestrare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ovvero i pretesi redditi d’attività lucrativa dipendente o indipendente che CO 1 percepirebbe dalla PI 1. Per tacere del fatto che dagli atti presentati al Pretore neppure si evince che la PI 1 fosse effettivamente una ex-cliente dell’istante.
3. Il pronunciato d’irricevibilità, ad ogni modo, non priva la RE 1 del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i documenti idonei a rendere verosimile la propria pretesa nei confronti della debitrice. Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 (v. sopra consid. 1.2).
4. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il carattere unilaterale della procedura.
5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione alla RE 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).