Incarto n. 14.2019.213
Lugano 31 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 65/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 6 giugno 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'617.– oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio 2019, indicando quale titolo di credito la “fattura no. 190621 del 02.01.2019”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 giugno 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 giugno 2019. Nella replica del 1° luglio 2019 e nella duplica del 9 agosto 2019 le parti l’istante si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni. Su richiesta del Giudice di pace, la RE 1 ha poi fornito la lettera di disdetta dell’11 dicembre 2018 indirizzata alla CO 1 menzionata nella duplica. Sempre su richiesta del Giudice di pace, quest’ultima ha inoltrato ulteriori osservazioni del 10 settembre 2019, cui sono seguite le determinazioni scritte 29 settembre 2019 della RE 1 e 31 ottobre 2019 della CO 1.
C. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nel termine impartitole per presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015, consid. 2).
1.3.1 Nel caso in esame, la reclamante rileva che non sussistono più rapporti contrattuali in essere tra le parti, siccome vi ha posto fine con la disdetta comunicata alla CO 1 mediante raccomandata del 18 dicembre 2018. Sennonché, in tal modo, la RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore, che ha considerato tale disdetta tardiva, siccome intervenuta posteriormente al termine di disdetta previsto dal contratto, del 30 settembre 2018 per il 1° gennaio dell’anno successivo. La censura, insufficientemente motivata, è quindi irricevibile.
1.3.2 Per lo stesso motivo è irricevibile la censura della reclamante secondo cui i due contratti di licenza software sarebbero stati “regolarmente pagati”, poiché si riferisce – per quanto è dato di capire – a pagamenti fatti nel 2018, mentre la fattura posta in esecuzione concerne il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, senza che l’escussa abbia spiegato perché la disdetta dell’11 dicembre 2018 avrebbe avuto effetto già per il 2019. Per tacere del fatto che la produzione della lettera di disdetta era verosimilmente tardiva. Le procedure sommarie devono infatti limitarsi di principio a un solo scambio di allegati scritti (art. 253 CPC), eccezionalmente a un secondo (sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 657 n. 47c consid. 6.1), cui andrebbe comunque preferita la soluzione della convocazione delle parti a un’udienza (sentenza della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 6).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i contratti del 16 febbraio (recte: 17 febbraio) e del 23 novembre 2016 firmati dalla convenuta, unitamente alla fattura del 2 gennaio 2019, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF per la somma posta in esecuzione e ha quindi accolto l’istanza.
4. Nel reclamo la RE 1 sostiene che né la fattura, né i due contratti citati nella decisione impugnata costituiscono valido riconoscimento di debito. A proposito della fattura essa rileva che manca la firma manoscritta del debitore. Quanto ai contratti, la reclamante osserva che il loro oggetto differisce da quello indicato nella fattura, posto che quest’ultima concerne un abbonamento di assistenza mentre i contratti vertono su licenze software. Essa evidenzia d’altronde che dalla documentazione prodotta dall’istante non si comprende come quest’ultima abbia calcolato l’importo posto in esecuzione e rimprovera al giudice di pace di non essersi determinato su tale censura.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1 e 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito posto in esecuzione.
5.2 Ora, come correttamente evidenziato dalla reclamante, semplici fatture, ove non siano sottoscritte dal debitore, non possono da sole rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). Tuttavia, anche una fattura non firmata può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura in cui espliciti il calcolo delle prestazioni a carico dell’escusso in base a quanto da lui riconosciuto e sottoscritto in un contratto anch’esso accluso all’istanza e consenta così di verificare senza eccessiva difficoltà l’importo posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2018.33 del 12 luglio 2018 consid. 5.3).
5.3 Nel caso in esame, il Giudice di pace ha considerato che i “contratti del 16.02.2016 e del 23.11.2016 firmati dal convenuto, fattura no. 190621 del 2.01.2019 costituiscono riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione”. La decisione impugnata è quindi fondata giustamente sui contratti, debitamente firmati dalla convenuta, e sulla fattura, di fr. 2'617.10, per quanto attiene alla quantificazione dell’importo posto in esecuzione (di fr. 2'617.–). Contrariamente a quanto lamentato dalla reclamante, tale importo si ricava facilmente dai due contratti da lei sottoscritti. In effetti, il contratto del 23 novembre 2016 prevede un canone mensile di fr. 15.– e il contratto del 17 febbraio 2016 uno di fr. 187.50, in entrambi i casi IVA esclusa. Per i 12 mesi del 2019 i due canoni ammontano a fr. 2'430.– (12 x [fr. 15 + 187.50]), oltre all’IVA del 7.7% pari a fr. 187.10, ossia a fr. 2'617.10 complessivamente come indicato sulla fattura del 2 gennaio 2019. Vi è pertanto identità tra l’importo posto in esecuzione e i crediti risultanti dai contratti, sicché la sentenza impugnata merita conferma su questo punto.
5.4 In merito alla censurata differenza tra l’oggetto indicato sulla fattura (“abbonamenti di assistenza dal 1.01.2019 al 31.12.2019”) e quello menzionato sui contratti (“licenza d’uso a tempo indeterminato”), in realtà la voce “descrizione” della fattura riporta quasi testualmente il dettaglio delle prestazioni figurante nei contratti sotto la dicitura “licenza d’uso a tempo indeterminato” (per il primo “PLANET – Accesso supplementare terminal server” e per il secondo “Planet Framewok con Opz. Valute estere, Planet Finance, Planet Gestione documenti, Planet accesso supplementare terminal server, Planet HR Salari fino 25 dipendenti per mandante”.). Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.
6. Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rif.). La pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. Determinante è il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II 651 consid. 4; sentenza della CEF 14.2017.124 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.3). Il giudice verifica anche d’ufficio il presupposto dell’esigibilità, a prescindere dalle allegazioni delle parti (sopra consid. 5).
Nel caso in rassegna l’importo posto in esecuzione non era interamente esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 13 maggio 2019, posto che i contratti prevedono il versamento della “quota mensile tramite bonifico permanente il primo di ogni mese successivo alla consegna”, regola ribadita nella fattura (“pagamento mensile anticipato”). Il rigetto deve quindi essere limitato alle quote dovute per i mesi da gennaio a maggio 2019, pari a fr. 1'090.45 (5 x [fr. 15 + 187.50] + IVA del 7.7%). Gli interessi di mora decorrono, senza necessità d’interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO), dalla data media del periodo in questione (sentenza del 14.2018.166 del 4 marzo 2019 consid. 5.3), ovvero dal 3 marzo 2019, anche sull’IVA (sentenza della CEF 14.2018.64 del 24 settembre 2018 consid. 6). Ne consegue che il reclamo va accolto nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 1'090.45 oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 3 marzo 2019.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari circa ai 2⁄5 per la RE 1 (che soccombe per fr. 1'090.45 su fr. 2'617.–).
Non si pone invece problema d’indennità, non avendo la reclamante formulato una richiesta motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'617.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'090.45 oltre agli interessi di mora del 5% dal 3 marzo 2019.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste per 3⁄5 a carico della CO 1 e per i restanti 2⁄5 a carico della RE 1.”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2⁄5 e per i restanti 3⁄5 a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).